CECA

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

CECA

Anna del Buttero

Sigla di uso internazionale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (fr. Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier). - Organizzazione internazionale a carattere regionale, con competenza nel settore carbosiderurgico e con sede a Lussemburgo, istituita con il trattato firmato a Parigi il 18 aprile 1951 dai rappresentanti dei governi della Germania, Francia, Belgio, Italia, Paesi Bassi e Lussemburgo. I negoziati, lunghi e complessi, ebbero inizio nel giugno del 1950 sulla proposta francese (Piano Schuman, dal ministro proponente) di un piano di integrazione del settore del carbone e dell'acciaio, come premessa e avviamento a una integrazione più ampia. La costituzione della CECA - che ha incominciato a funzionare il 22 luglio 1952, dopo la ratifica da parte dei parlamenti dei paesi firmatarî - è frutto della decisione politica di compiere un progresso sostanziale sulla via della integrazione europea, creando per intanto una "Comunità" di settore.

L'obiettivo finale e a lungo termine dell'organizzazione, che ne supera la competenza specifica, è di contribuire alla espansione economica, allo sviluppo della occupazione e al miglioramento del livello di vita negli stati membri; l'obiettivo specifico, considerato un mezzo per il raggiungimento dei fini generali, è di instaurare un mercato comune nel settore carbosiderurgico, con l'impegno della Comunità di assicurare la più razionale ripartizione della produzione al più elevato livello di produttività, senza provocare nelle economie degli Stati membri turbamenti gravi e persistenti.

La CECA, per la quale il trattato prevede la durata di 50 anni, è aperta alla partecipazione di altri Stati europei, diversi dagli originarî partecipanti, con l'adesione unanime delle istituzioni della Comunità.

Il trattato le riconosce esplicitamente personalità giuridica nell'ambito dell'ordinamento interno degli Stati membri, nei quali gode della capacità più ampia riconosciuta agli enti morali nazionali, e capacità giuridica internazionale per il raggiungimento dei suoi obiettivi: può infatti concludere accordi ed intrattenere relazioni anche con Stati terzi. Tipico è il trattato di associazione con la Gran Bretagna firmato a Londra il 21 dicembre 1954, entrato in vigore il 23 settembre 1955, con il quale si istituisce un "Consiglio permanente di associazione" composto di quattro rappresentanti del Regno Unito, di cui un membro del Governo, e di quattro rappresentanti della Comunità, di cui almeno tre membri dell'Alta Autorità, con il compito di instaurare una più stretta collaborazione e regolare i rapporti tra le parti contraenti nelle questioni di interesse comune. Inoltre alcuni Stati terzi hanno nominato rappresentanze permanenti presso la CECA, per la tratta2ione dei problemi di interesse comune e la CECA ha accreditato suoi rappresentanti presso numerosi Paesi terzi.

La rappresentanza della Comunità spetta alle singole istituzioni, ciascuna nel quadro delle proprie attribuzioni; tali istituzioni, caratterizzate da un'ampia autonomia funzionale ed anche amministrativa sono: un'Alta Autorità, un Consiglio speciale dei ministri e organismi sussidiarî di carattere consultivo, nonché l'Assemblea comune e la Corte di giustizia, uniche per le tre Comunità Europee.

L'Alta Autorità, organo di direzione e propulsivo, con competenza generale nei varî campi di azione della Comunità, ha il compito di assicurare la realizzazione degli obiettivi fissati dal trattato e può considerarsi l'esecutivo della Comunità. Si compone di 9 membri, otto dei quali nominati per sei anni, in ragione della loro specifica competenza, di comune accordo dai governi degli stati membri tra i proprî cittadini (non più di due per ogni stato, per evitare eventuali preponderanze nella direzione dell'attività comunitaria) e uno nominato per cooptazione dai primi otto. Il presidente e vice presidente sono designati per un biennio dai governi fra i membri. Questi sono al servizio della Comunità; la loro posizione è assolutamente indipendente sia nei confronti dei governi nazionali sia degli interessi privati e il trattato precisa che devono astenersi da ogni atto incompatibile con il carattere sopranazionale della loro funzione.

L'Alta Autorità è organo collegiale che delibera a maggioranza; gli atti con i quali manifesta la volontà possono prendere forma di decisioni, raccomandazioni e pareri e devono sempre essere motivati. Le decisioni che l'Alta Autorità può adottare in tutti i settori di competenza della Comunità, in quanto organo esecutivo dell'ordinamento previsto nel trattato, sono obbligatorie in tutti i loro elementi. Gli stati membri devono adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte a garantire l'esecuzione degli obblighi loro imposti dalle decisioni e raccomandazioni della CECA. Alle decisioni dell'Alta Autorità che comportano obbligazioni pecuniarie è riconosciuta l'efficacia di titolo esecutivo. Nel caso di inadempienza l'Alta Autorità ha il potere di esigere l'integrale adempimento delle decisioni emesse. Le raccomandazioni sono obbligatorie solo per gli scopi che indicano e non quanto ai mezzi per raggiungerli. Le due diverse forme di manifestazione di volontà si adattano ai diversi campi in cui si esplica il potere dell'Alta Autorità; le decisioni si riferiscono normalmente a questioni specifiche mentre le raccomandazioni sono adottate per problemi complessi e a lungo termine, in cui solo l'obiettivo finale può essere indicato in modo normativo. I pareri dell'Alta Autorità non sono vincolanti. Le decisioni e le raccomandazioni dell'Alta Autorità sono dirette sia agli Stati membri, sia agli individui e alle imprese operanti nel settore carbosiderurgico, che in tal modo divengono soggetti della Comunità.

Nei riguardi delle imprese l'Alta Autorità esercita i vasti poteri ad essa attribuiti dal trattato in campo finanziario ed economico, che si concretano in: fissare una imposta commisurata alla produzione del carbone e dell'acciaio; concedere finanziamenti o garanzie; imporre sanzioni pecuniarie a carico delle imprese inadempienti; vietare alcuni investimenti; instaurare in casi determinati un regime di quote di produzione, la priorità nelle utilizzazioni e la ripartizione tra le imprese dei prodotti; fissare prezzi massimi e minimi; autorizzare accordi e concentrazioni; esercitare il controllo generale sulle imprese. Con l'imposta suddetta vengono finanziate le spese amministrative della CECA nonché le operazioni di finanziamento alle imprese.

Il Consiglio speciale dei ministri è organo di collegamento tra l'Alta Autorità e i governi dei paesi membri, con il compito di armonizzare l'azione dell'Alta Autorità con la politica economica dei singoli Governi. Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati partecipanti e ciascuno vi delega un membro del proprio governo; la presidenza è esercitata a turni trimestrali da ciascun membro del Consiglio. Nel Consiglio, i singoli componenti hanno rappresentanza paritaria; sono stati adottati però complessi sistemi di votazione per tener conto della volontà degli Stati in rapporto all'importanza dei rispettivi potenziali produttivi nel settore, per cui i sistemi di votazione sono diversi a seconda dei casi e vanno dall'unanimità alla maggioranza semplice.

I poteri del Consiglio si esplicano direttamente nei pochi casi espressamente previsti dal trattato: ad esempio in sede di revisione del trattato e per gli interventi in situazione di penuria ed in questo caso le decisioni devono essere adottate all'unanimità. Più vasti sono i poteri indiretti del Consiglio che si manifestano mediante pareri che devono precedere le decisioni più importanti dell'Alta Autorità. Quando i pareri sono obbligatorî e vincolanti il Consiglio decide a maggioranza qualificata. Negli altri casi, in cui il parere non è vincolante (ad es. in materia di fissazione di prezzi), il Consiglio decide a maggioranza semplice. Per coordinare la politica economica della Comunità con quella degli Stati membri il Consiglio è autorizzato dal trattato a consultazioni continue con l'Alta Autorità. Ai fini del coordinamento, con accordo tra Alta Autorità e Consiglio (9 aprile 1954), è stato costituito il Comitato Misto, composto di rappresentanti delle due istituzioni.

L'Assemblea comune, composta, secondo la dizione del trattato, dai rappresentanti dei popoli e non dei governi partecipanti alla Comunità, è organo politico con competenza generica. Era formata in base al trattato istitutivo della CECA di 78 membri designati dai parlamenti nazionali tra i rispettivi membri; era prevista però per l'avvenire l'elezione a suffragio universale diretto. Con l'entrata in funzione delle altre due Comunità europee (v. cee e euratcom in questa App.) l'Assemblea (composta di 142 membri) è divenuta organo comune delle tre Comunità, pur mantenendo nei riguardi di ciascuna i poteri ad essa attribuiti nei trattati istitutivi.

L'Assemblea si riunisce annualmente a Strasburgo per discutere il rapporto generale predisposto dall'Alta Autorità ed in questa sede esercita una funzione di controllo sull'azione dell'Alta Autorità in quanto può presentare una mozione di sfiducia che, se approvata dalla maggioranza prescritta, comporta le dimissioni dei membri dell'Alta Autorità, salvo il disbrigo degli affari correnti fino alla loro sostituzione. L'Assemblea può essere convocata, oltre che nella sessione annuale, in sessione straordinaria su richiesta del Consiglio per emettere pareri o su richiesta dell'Alta Autorità o della maggioranza dei suoi membri. All'Assemblea nel suo complesso ed ai singoli membri è data facoltà di presentare interrogazioni all'Alta Autorità, che risponde oralmente o per iscritto; ad essa spetta infine di esprimere il proprio voto, vincolante per le altre istituzioni comunitarie, su eventuali modifiche alle regole del trattato relative allo esercizio dei poteri dell'Alta Autorità.

La Corte di giustizia è l'organo giurisdizionale che deve garantire il rispetto del diritto nell'applicazione e nella interpretazione del trattato. Anch'essa, dopo la istituzione della CEE e dell'EURATOM, è divenuta organo comune alle tre Comunità europee, pur mantenendo nei riguardi di ciascuna le competenze previste dai rispettivi trattati, che costituiscono la legge di cui la Corte deve garantire l'applicazione. La Corte è composta di 7 giudici nominati per 6 anni, di comune accordo dai governi degli Stati membri, fra personalità che offrono garanzia di competenza e di indipendenza ed ogni tre anni ne è previsto un rinnovamento parziale. Il Presidente, che dura in carica un triennio, è eletto dagli altri membri. Alla Corte sono attribuite funzioni di giurisdizione amministrativa, di giurisdizione internazionale e di piena giurisdizione nei casi espressamente previsti dal Trattato.

Il Comitato consultivo è organo costituito presso la Comunità per assicurare che l'azione comunitaria si svolga tenendo conto degli interessi collettivi operanti nel settore di sua competenza. Composto di 51 membri nominati dal Consiglio dei ministri, su liste di un numero doppio di nomi predisposte dalle associazioni di categoria dei singoli paesi, raggruppa in numero eguale la rappresentanza degli interessi delle varie categorie dei produttori, lavoratori, consumatori e commercianti. Il Comitato consultivo formula pareri facoltativi, ogni volta che l'Alta Autorità ritenga opportuno consultarlo su una determinata questione, obbligatorî, quando sono previsti dal trattato.

Bibl.: G. Gozard, Le pool charbon-acier, in Revue politique et parlementaire, 1951; W. Hallstein, Der Schuman Plan, in Frankfürter Universitätreden, 1951; R. Monaco, La struttura giuridica della CECA, in Annali di diritto internazionale, 1952; id., Le istituzioni internazionali di cooperazione europea, Milano 1956; E. Reuter, La Communauté européenne du charbon et de l'acier, Parigi 1952; id., Les institutions de la Communauté à l'épreuve, in Droit social, 1953; F. Durante, La Corte di Giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in Rivista di diritto internazionale, 1953; G. Morelli, Appunti sulla CECA, in Rivista di diritto internazionale, 1954; J. De Soto, Les institutions de la CECA, 1957; G. Sperduti, Natura giuridica della CECA, in La Communità internazionale, 1957; id., L'organizzazione e le funzioni di governo della CECA, in La Comunità internazionale, 1958. V. inoltre gli Actes officials du Congrès International d'études sur la Communauté européenne du charbon et de l'acier, Milano 1957. Vastissima bibl. in Annuaire Européen, 1955, p. 549 e 1956, p. 667, e in Traité institutif de la CECA - Bibliographie des travaux préparatoires de la doctrine, ecc., a cura della Corte di giustizia della CECA, 1957.

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