Cassa integrazione guadagni

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Sistema di garanzia del reddito da lavoro, gestito dall’INPS, le cui radici storiche risalgono al 1945. Ha perseguito l’obiettivo della salvaguardia economica dei lavoratori dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell’attività dell’impresa, determinate da eventi transitori e non imputabili alla volontà dell’imprenditore o dei lavoratori, o a situazioni temporanee di mercato (congiuntura negativa, crisi settoriali ecc.). È uno dei principali ammortizzatori sociali esistenti nel sistema economico italiano e consiste in una forma di integrazione salariale a tutela di situazioni di disoccupazione parziale. Si distingue in Cassa integrazione guadagni ordinaria e Cassa integrazione guadagni straordinaria; la prima si applica agli operai, agli impiegati e ai quadri dipendenti da imprese industriali, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni lavorative a orario ridotto in dipendenza delle specifiche situazioni aziendali prima esposte; la seconda trova applicazione nei casi di riduzioni o sospensioni di personale determinate da crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni e riconversioni aziendali o nei casi di procedure concorsuali, e possono usufruirne esclusivamente i lavoratori (anche in questo caso operai, impiegati e quadri) delle imprese industriali che abbiano occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda e quelli delle imprese commerciali, di spedizione e trasporto, e di agenzie di viaggio e turismo con più di 200 addetti. La disciplina della cassa integrazione guadagni in vigore deriva dalla riforma degli istituti di integrazione salariale stabilita dalla l. 223/1991, e successive modifiche (tra cui le più importanti: l. 236/1993; l. 451/1994; l. 608/1996). Per la cassa integrazione guadagni ordinaria e la straordinaria, la misura dell’integrazione salariale è stabilita nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata agli operai, impiegati e quadri per le ore non lavorate comprese tra zero e 40 ore settimanali (Orario di lavoro). L’ammontare dei trattamenti di integrazione salariale non può comunque superare determinati importi stabiliti anno per anno. La cassa ordinaria può essere corrisposta per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali, il limite è elevato a 24 mesi. La cassa straordinaria ha una durata di 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per le ristrutturazioni, riorganizzazioni e riconversioni, e 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali; non può comunque avere durata superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio. Una serie di provvedimenti legislativi successivi alla l. 223/1991 (tra i più recenti, l. 135/1997; l. 448/1998; l. 144/1999) ha introdotto particolari proroghe ai trattamenti già concessi. Durante i periodi di integrazione salariale sono regolarmente dovuti ai lavoratori gli assegni per il nucleo familiare, l’assistenza sanitaria, le prestazioni economiche di malattia e di maternità. La l. 223/1991 (art. 4) ha anche previsto che, nel caso l’azienda ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, nel corso di attuazione di esso, ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, abbia la facoltà di avviare le cosiddette ‘procedure di mobilità’. L’integrazione salariale è stata inoltre prevista (dal 1972 e, con modifiche, dal 1975), per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, che svolgano annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda e che siano sospesi temporaneamente dal lavoro a causa di intemperie stagionali o per altri motivi non imputabili al datore di lavoro (l. 457/972). Per i lavoratori agricoli è dovuto un trattamento salariale sostitutivo sempre pari all’80% della retribuzione corrente, per un massimo di 90 giorni l’anno.

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