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In economia, il c. industriale è una forma di coalizione tra imprese, detta anche sindacato industriale o consorzio: un gruppo d’imprese dello stesso ramo di produzione si accordano per sospendere la concorrenza, impegnandosi a rispettare particolari condizioni di vendita, livelli minimi di prezzo, massimi di produzione o zone di smercio stabile. I c., nazionali o internazionali, mirano al raggiungimento dell’obiettivo (impedire la discesa dei prezzi e ridurre il costo della concorrenza), adottando uno o più degli impegni suddetti. I c. hanno sempre carattere temporaneo, ma sono rinnovabili e sono soggetti a revisioni, perché le imprese coalizzate conservano l’individualità economica e giuridica, sia quando stipulino un semplice accordo, sia quando creino un organo centrale comune per le attività del c. e per il controllo sull’osservanza dei patti. In questo secondo caso il c. è detto anche pool. L’efficacia dell’azione del c. è limitata dalla concorrenza in atto o potenziale da parte delle imprese che non ne fanno parte. Queste possono essere attive nell’area territoriale cui l’accordo si riferisce (e sono allora dette outsider), ovvero localizzate fuori di essa. I c. operano per conquistare l’adesione dei dissenzienti ed estendere la loro zona d’applicazione.
I c. industriali si diffusero largamente in
Si chiama c. interbancario un accordo volontario, collusivo tra più aziende di credito per l’osservanza di un insieme di norme che regolano le operazioni di banca. L’intesa di c. interbancario, mirando a limitare la concorrenza, vincola soprattutto le condizioni più favorevoli che possono essere concesse alla clientela. In