CAPITIS DEMINUTIO

Enciclopedia Italiana (1930)

CAPITIS DEMINUTIO

Pietro De Francisci

. Caput, testa, indica originariamente l'individuo, e capitis deminutio doveva indicare in antico la perdita, da parte di un gruppo, di uno dei suoi membri: sia che tale diminuzione venga subita dal populus, quando uno dei suoi membri perda la cittadinanza e la libertà, sia che venga subita dalla familia, quando uno dei suoi membri ne esca per emancipazione o per adozione o per conventio in manum connessa col matrimonio. Ma poiché tali fatti che colpiscono il gruppo mutano anche la posizione giuridica dell'individuo, l'espressione capitis deminutio fu usata in relazione con l'individuo e il termine caput venne a indicare la posizione dell'individuo di fronte al diritto, posizione che dipende da tre elementi, detti dai Romani status, e cioè lo status libertatis, lo status civitatis, lo status familiae, libertà, cittadinanza, situazione rispetto al gruppo familiare: qualunque mutamento in uno di questi status costituisce una capitis deminutio.

Nella capitis deminutio si distinguono dunque generalmente tre casi: la capitis deminutio maxima, perdita della libertà, la capitis deminutio media, perdita della cittadinanza, la capitis deminutio minima, mutamento nello status familiae. Nelle fonti s'incontra anche una bipartizione, in capitis deminutio magna e minor: probabilmente infatti nelle origini la perdita della libertà e della cittadinanza, data l'importanza di questa, erano fuse in una figura unica di capitis deminutio. La bipartizione sembra però, nelle fonti, giustinianea, e in tale epoca aveva certo poca importanza distinguere fra liberi e cittadini, dato che la cittadinanza era stata estesa a tutti gli uomini liberi dell'Impero.

La capitis deminutio maxima si ha in tutti quei casi in cui, per una causa di diritto delle genti (prigionia di guerra) o per una delle cause di diritto civile (alcune antiche, altre appartenenti al periodo imperiale), si viene a perdere la libertà. Con la capitis deminutio media, perdita della cittadinanza, il cittadino diviene straniero e quindi nel periodo classico mantiene la capacità giuridica in ordine allo ius gentium. L'istituto intorno al quale più si discute e che già nel diritto classico aveva subito una involuzione tale che molti particolari riuscivano oscuri persino ai giuristi classici, è la capitis deminutio minima, la quale abbraccia tutti i casi di esclusione dalla famiglia, avvenga questa per l'ingresso in un'altra famiglia o per la costituzione di una famiglia propria: rientrano pertanto in questa figura l'adozione e l'arrogazione, la conventio in manum nelle sue tre forme, la dazione a mancipio, l'emancipazione. Giustamente è stato osservato, sebbene le fonti tacciano su questo punto, che doveva aversi una capitis deminutio minima anche nella remancipatio e diffarreatio delle donne che uscivano dalla manus e cioè negli atti inversi della coemptio e della confarreatio.

Gli effetti della capitis deminutio minima dipendono da quella che era la struttura della famiglia romana. Essa produce anzitutto la perdita del ius agnationis (Gai., I, 163), e cioè del vincolo familiare romano, coi diritti di successione e di tutela agnatizia, gentilizia e patronale, con quella connessi. Ma la capitis deminutio produce pure una serie di effetti che si spiegano meno facilmente: così l'estinzione dell'usufrutto e dell'uso delle cosiddette servitù personali, in testa al capite deminutus; l'estinzione dell'operarum obligatio, cioè dell'obbligazione assunta dal liberto con giuramento (promissio iurata operarum); l'estinzione dell'adstipulatio conchiusa dal filius familias; parimenti della contestazione della lite in un giudizio legittimo; la caduta del testamento; l'estinzione del rapporto sociale; l'estinzione dei debiti. Questi effetti singolari si ricollegano a quei casi di capitis deminutio minima, in cui una persona sui iuris si assoggetta all'altrui potestà, e che importano quindi una successio (inter vivos). Osserva pertanto il Bonfante che queste singolarità devono spiegarsi in relazione coi concetti fondamentali della familia e della successio inter vivos. Si tratta di sopravvivenze dell'antichissimo ordinamento familiare, nel quale la persona sui iuris, diventando filius familias, cessava di esser titolare dei rapporti giuridici e veniva a trasmettere per successione al pater familias, al quale si assoggettava, tutto il suo patrimonio, salvo elementi che un filius familias non poteva acquistare o addossare al suo pater familias, i quali elementi, non potendo rimanere nemmeno in testa al filius familias, perché tale, necessariamente perivano. Tali residui del regime primitivo andarono però scomparendo nell'epoca storica e Giustiniano li eliminò poi completamente, sia mediante interpolazioni dei testi classici, sia mediante costituzioni personali, e infine con la Novella 118, che ne cancellò anche le ultime tracce.

Bibl.: C. F. Savigny, Sistema del diritto romano attuale, trad. it. di V. Scialoja, II, Torino 1886 segg., p. 54 segg. e app. VI, p. 439; M. Cohn, Beiträge zur Bearbeitung des röm. Rechts, I, Berlino 1880, p. 41 segg.; H. Krüger, Gesch. der capitis deminutio, I, Breslavia 1887 (v. la recensione di B. Kippin, Zeitschr. der Savigny-Stiftung für Rechtsgesch., IX (1888), p. 159 segg.); O. Karlowa, Römische Rechtgeschichte, II, Lipsia 1901, p. 249 segg.; Fr. Eisele, Beitr. zur röm. Rechtsgeschichte, Lipsia 1896, p. 160 segg.; H. Dessertaux, Études sur la formation historique de la capitis deminutio, I-II, Parigi 1919; U. Coli, Saggi critici su le fonti del diritto romano, I, Capitis deminutio, Firenze 1921; G. von Beseler, Beiträge z. Kritik der röm. Rechtsquellen, IV, Tubinga 1920, p. 92; P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Roma 1925, p. 123 segg.; VI, Roma 1930, p. 22 segg.

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