Cancelliere

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Nell’ordinamento giudiziario, il cancelliere è preposto alla cancelleria, organo dell’ufficio del giudice. La legge gli attribuisce specifiche attività giurisdizionali (artt. 57, 58 c.p.c.) e la sua funzione tipica è la documentazione. Il cancelliere, infatti, documenta le attività proprie, quelle degli organi giudiziari e quelle delle parti; assiste il giudice nella redazione dei processi verbali e, infine, quando il giudice provvede per iscritto, stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice (art. 57 c.p.c.), salvo che la legge disponga altrimenti. I compiti del cancelliere si estendono anche ad altre attività, indicate dalla legge. Riceve gli atti di parte, rilascia copie degli atti del processo, iscrive la causa a ruolo, forma il fascicolo d’ufficio e conserva quelli di parte; provvede alle comunicazioni e alle notificazioni, oltre a occuparsi delle «altre incombenze che la legge gli attribuisce» (art. 58).

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Ausiliare del giudice

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