Camera di commercio Ente con funzioni di promozione degli interessi generali delle imprese dei settori del commercio, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura.
La prima c. sorse per iniziativa privata a
Le c. italiane risalgono in gran parte all’occupazione francese, ma furono regolate per la prima volta dalla legge del 1862, poi riorganizzate nel 1910 e 1924, sostituite nel 1926 dai Consigli provinciali dell’economia, e ricostituite in ogni provincia dal d.l. 21 settembre 1944. Al 1966 risale la denominazione attuale, C. di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con la l. 580/29 dicembre 1993 (e successivo regolamento di attuazione pubblicato con d.p.r. 581/7 dicembre 1995) è stato attuato il riordinamento delle c., di cui sono state ridefinite e ampliate le funzioni, che sono quelle di: coordinare l’attività degli enti e organi economico-sociali della provincia; dare pareri all’amministrazione statale e locale; promuovere iniziative di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale; costituire commissioni arbitrali e conciliative per risolvere controversie tra imprese e tra le imprese stesse e i consumatori e utenti; predisporre contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; compilare i ruoli per le attività professionali per cui non esiste albo (per es., mediatori); accertare gli usi agrari e commerciali e tenerne aggiornate le raccolte; pubblicare bollettini; tenere il re;gistro delle imprese; rilasciare certificati ecc. Le c. provvedono alle loro spese, oltre che con eventuali rendite patrimoniali, con contributi a carico del bilancio dello Stato, diritti annuali e speciali, proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi, entrate e contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle loro attribuzioni, diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi, contributi volontari, lasciti, donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati. Le c. sono sottoposte alla vigilanza e tutela del Ministero delle Attività produttive, il quale ha inoltre, presso le camere stesse, come già presso i disciolti Consigli provinciali dell’economia, i suoi uffici periferici. Gli interessi generali delle camere sono curati dall’ Unione italiana delle camere industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).
Con l’espressione diritto camerale si indica la prestazione annuale imposta a tutti i soggetti che risultano iscritti al Registro delle imprese presso le C., industria, artigianato e agricoltura. I diritti camerali sono stati istituiti dal d. legisl. 786/1981 (convertito nella l. 51/1982, recepita poi dall’art. 18 della l. 580/1993). La natura tributaria dei diritti camerali è quasi unanimemente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza; essi soggiacciono pertanto alla disciplina generale dei tributi e le relative controversie sono ricondotte alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
C. all’esteroRaggruppamento volontario di commercianti e industriali di una stessa nazione residenti in un paese straniero, che mira a facilitarvi il collocamento delle merci nazionali e a rappresentarvi gli interessi del paese d’origine. Agisce in genere in collaborazione più o meno stretta con gli organi consolari e diplomatici e con i rispettivi governi, che in alcuni casi le accordano un riconoscimento ufficiale, sottoponendola a controlli e direttive, in altri si limitano a sussidiarla, in altri ne rispettano la piena autonomia. Le prime sorsero per iniziativa privata di commercianti belgi (
Le c. italiane all’estero sono riunite nell’ Associazione delle c. italiane all’estero (Assocamerestero), che valorizza e sviluppa l’attività delle camere e promuove l’interesse e la conoscenza per la rete delle camere italiane nel mondo.
C. internazionale(ICC, International Chamber of Commerce) Istituzione permanente, a carattere essenzialmente privato, creata nel 1920 a Parigi dal 7° Congresso internazionale delle c., allo scopo di rappresentare gli interessi del commercio e dell’industria presso la Società delle Nazioni e di favorire e incentivare gli scambi tra i diversi paesi. Dopo la
La C. internazionale, cui aderiscono organizzazioni imprenditoriali, c. e imprese di oltre 130 paesi, formula pareri e suggerimenti sulle principali tematiche di interesse delle imprese nel campo degli investimenti esteri e delle politiche commerciali, finanziarie, dei trasporti, del marketing, della concorrenza, della regolamentazione degli scambi, della protezione della proprietà industriale, dell’ambiente, delle pratiche bancarie e assicurative, dell’informatica e delle telecomunicazioni. Sono attivi, in seno alla C. internazionale, una Corte internazionale di arbitrato e i Commercial crime services, gruppi specializzati nel monitoraggio e nella prevenzione delle frodi.