CACCIAVILLANO

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 16 (1973)

CACCIAVILLANO (Caçavillanus, Cazavillanus, Garzavillanus)

Giuliana D'Amelio

Glossatore civilista della scuola bolognese, attivo tra il 1199 e il 1209. Queste date sono indicate dai soli due documenti che ci sono pervenuti su di lui: il primo (Sarti, I, p. 102) assegna infatti all'ottobre dell'anno 1199 la data in cui ebbe inizio il suo insegnamento; C. "legum doctor" vi appare insieme con due professori piacentini, Guglielmo e Rufino de porta, nell'atto di prestare il giuramento consueto dei dottori bolognesi di non insegnare altrove. Ma non molto dopo il biennio previsto, forse nel 1204, dovette portare il proprio insegnamento a Vicenza, poiché qui è datato il secondo documento (Mittarelli), del luglio 1209, in cui C. insieme con altri due bolognesi, Lanfranco e Melendo, e molti altri "doctores et magistri legum" del "florentissimum studium", assiste nel chiostro di S. Vito all'atto di cessione di questa chiesa, già sede dello Studio, ai camaldolesi. Il Sarti ne fa anzi il principale artefice della discessio da cui nacque la scuola vicentina. Non ci è nota la data di morte, fissata dal Besta nel 1122 sulla base di un riferimento erroneo, né è riscontrabile un'altra affermazione del Savigny, che C. abbia avuto Roffredo Beneventano tra i suoi scolari.

C. è noto nella letteratura giuridica medioevale quasi esclusivamente per le aggiunte ai Brocarda di Azzone, e come autore di queste è per la prima volta ricordato da Cino da Pistoia. Il quale tuttavia non doveva conoscerlo granché, se si limita a nominarlo come il "quidam qui fecit additiones in brocardicis, nomine cacciavillanus…": a meno che non si rifletta qui l'antipatia di Cino per i brocardi e per la "via brocardica" (Calasso). Le aggiunte di C. ai Brocarda di Azzone si trovano nei seguenti manoscritti: Bamberga, Staatl. Bibl., Jur.27 (D.II.15), ff. 1-52r (aggiunte siglate "caç."); Jur. 34 (D.II. 21), ff. 49-102r (sigl.); Bologna, Coll. Sp. 118, ff. 177v-212v (non sigl.); Bruxelles, Bibl. royale, 131-134 (2558), ff. 1-31vd (non sigl.); Leipzig, Univ. Bibl. 992, ff. 72-117v (sigl.); Metz, Bibl. mun., 102 (Savigny); München, Bayer. Staatsbibl., Clm. 213, ff. 63-110v; Parigi, Bibl. naz., lat.4604, ff. 108-115vd (sigl.); 4609, ff. 1-54ra (sigl.); Stoccolma, Kungl. Bibl. 683, ff. 58-109v; Torino, Bibl. naz., K. I. 19 (sigl.) descr. da A. Converso nella prefazione alla ristampa anast. dei Brocarda Azonis, Bottega d'Erasmo, 1967, pp. I-II); Bibl. Apost. Vatic., Chig. E. VII. 211, ff. 31-62vc (non sigl.); Chig. E. VII. 218, ff. 37-58vb (non sigl.); Ottob. lat.482, ff. 1-52vc (sigl.); Ottob. lat.1298, ff. 57-90vd (sigl.); Vat. lat.2343, ff. 87-137rb (sigl.); Vienna, Nat. Bibl., Lat.2077, ff. 92-103rb e 106-114vc (sigl.); Worcester, Chapt. Libr. F. 14 n. 5 (Kuttner). Le stesse aggiunte vennero edite a Venezia nel 1566, 1581, 1584, 1593, 1610, a Basilea nel 1567 (addizioni siglate "causa", deformazione di "caza[villanus]"), a Napoli nel 1568 e a Torino nel 1577, tutte in appendice alla Summa Codicis di Azzone.

Come ha recentemente dimostrato il Kuttner (Analecta)mettendo a confronto l'edizione torinese e tre manoscritti vaticani (Vat. lat.2343, Chig.211 e 218), le discrepanze tra i manoscritti sono innumerevoli e la distinzione del materiale di C. da quello azzoniano pressoché impossibile, dal momento che: a) alcune adiectiones, così contraddistinte, sono parti della solutio azzoniana e non opera di C.; b) altre, presenti nel ms. vaticano, mancano nei due chigiani. In generale risulta evidente che il materiale presente nei diversi mss. e nelle edizioni a stampa varia enormemente dal punto di vista quantitativo, siano o no specificamente notate le addizioni, sia o non sia presente la sigla di C. Se il Besta aveva parlato di un "rifacimento" dell'opera di Azzone, più fondatamente il Kuttner dice trattarsi di un processo di amalgama tra la recensione di C. e il testo di Azzone.

Il Besta ricordava opportunamente che C. fece anche opera di glossatore, benché la sola testimonianza in questo senso fosse costituita dal fatto che in una dissensio della Collectio Hugolini (Haenel, p. 238 n. tt) C. s'allinea all'opinione di Bulgaro in materia di rinuncia alla lite. Ma è probabile che i materiali riconducibili a C. contenuti nelle fonti medioevali siano più numerosi. Già qualche prima ricerca consente infatti di attribuirgli ancora: a) due glosse al Digestum vetus, nel codice dell'apparato azzoniano vaticano, Burgh.225, f. 138rb, in D. 15, 4, 3, v. obligauit e D. 23, 3, 60, v. dignitate.La sigla di C. segue in ambedue i casi quella azzoniana; b) tre frammenti nel ms. vaticano, Chig.E. VII. 218, f. 72ra-b. Il primo, che inizia "Quattuor sunt notanda in interdictis que proponuntur cum uerbis negatiuis…", e termina "… Omnia interdicta sunt noxalia ut quod non placet domino Caz[avillano]", attribuisce a C. un'opinione tipica della scuola di Giovanni Bassiano, e corrisponde al relativo passo della Summa Codicis di Azzone (rubr. de interdictis, ed. Venetiis 1610, col. 802), la quale conclude su questo punto: "Adiiciunt alii et quintum, quod omnia interdicta redduntur noxaliter, quod falsum est…", ecc. (cfr. anche i Libelli iuris civilis di Roffredo da Benevento, ps. II, tract. de interdictis, pr.). Segue una breve dissensio sull'acquisto della proprietà (inc.: "Per procuratorem acquiritur nobis dominium et possessio directo ut ff. de acquirendo rerum dominii. l. si procurator. et hec est sententia caz [avillani]. Secundum alios…"), in cui l'opinione attribuita a C. risulta ancora una volta convergere con quella di Azzone (cfr. la Lectura Codicis, in C. 4, 27, 1 e la glossa ordinaria [gl. excepta possessionis causa]allo stesso luogo). Infine nella colonna di destra appare uno schema di casus (inc.: "Hec sunt que faciunt cessare senatusconsultum uelleianum") redatti secondo l'insegnamento gosiano: in tre casi ("si sciuit [se] securam per uelleianuni… si intercessit uolens decipere… si intercessit animo donandi") la sigla di Piacentino è seguita dall'annotazione "ca[cciavillanus] contra"; e poiché si tratta di una disputa resa celebre dalla lite di Piacentino con Enrico di Baila che dette occasione all'esilio del massimo rappresentante della scuola gosiana in Francia (il racconto è in Roffredo, Lib. iur. civ.VII, 1 de s. c. velleiano, pr.), desta interesse vedergli contrapposta, anziché l'autorità di Enrico da Baila, quella di Cacciavillano: ed è forse l'unico momento in cui la figura di quest'ultimo, sempre accomunata a quella di Azzone, sembra acquistare un rilievo autonomo.

Fonti e Bibl.: Cino da Pistoia, Comm. in Cod.2, 3, 1 de pactis, l. condictionis, Francofurti ad Moenum 1578, f. 48ra, n. 5; G. B. Mittarelli, Annales camaldulenses, IV, Venetiis 1769, pp. 213 s.; G. N. Pasquali Alidosi, Li dottori bolognesi di legge canonica e civile, Bologna 1820, Append., p. 19; Dissensiones dominorum, a cura di G. Haenel, Leipzig 1834, pp. XV, XXI, XXIII, 238 n. tt.; Chartularium Studii Bononiensis. Documenti per la storia dell'università di Bologna dalle origini fino al sec. XV, I, Bologna 1909, pp. 9 s.; M. Sarti-M. Fattorini, De claris archigymnasii Bononiensis professoribus, I, 1, Bononiae 1769, pp. 102, 306; L. V. Savioli, Annali bolognesi, II, 1, Bassano 1789, pp. 217, 265, 269; G. Tiraboschi, Storia d. letter. italiana, Venezia 1823, I, lib. IV, cap. 3, par. 3; S. Mazzetti, Repertorio di tutti i professori dell'università di Bologna, Bologna 1847, p. 74; F. C. von Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, III, Heidelberg 1850, pp. 307 s., 311 nt. c, V, pp. 38 ss., 73, 76;F. Formenton, Memorie storiche della città di Vicenza, Vicenza 1867, p. 194; E. Besta, Fonti, in Storia del dir. it., a cura di P. Del Giudice, II, 2, Milano 1925, pp. 806-807; F. Calasso, Medio Evo del diritto, I, Le Fonti, Milano 1954, p. 572. Sui Brocarda, i loro manoscritti e le loro edizioni: E. Seckel, Distinctiones Glossatorum, Berlin 1911, p. 384; F. Patetta, I libri legali e il corredo d'un giudice bolognese nell'anno 1211,e un caso di rappresaglia fra Bologna e Ferrara, in Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, L (1914-1915), pp. 1174, 1182; E. Genzmer, Die justinianische Kodifikation und die Glossatoren, in Atti del congresso internaz. di dir. rom. (Bologna 1933), I, Pavia 1934, pp. 381-384, 423 ss., spec. 426 n. 355; S.Kuttner, Repertorium der Kanonistik, Città del Vaticano 1937, pp. 239 ss., 416 ss.; Id., Réflexions sur les brocards des glossateurs, in Mélanges J. de Ghellinck, II, Gembloux 1951, pp. 769 s., e n. 12; Id., Analecta iuridica vaticana (Vat. lat. 2343), in Collectanea Albareda, I, Città del Vaticano 1962, pp. 446-449; P.Legendre, Nouveaux manuscrits dedroit savant (XIIe-XIIIe siècle), in Nouvelle revue historique de droit français et étranger, XXXV(1957), p. 415 n. 17; S.Caprioli, Tre capitoli intorno alla nozione di regula iuris, in Ann. di storia di diritto, V-VI(1961-62), pp. 221-226; P. Weimar, Argumenta brocardica, in Collectanea Kuttner, IV, in Studia Gratiana, XIV(1967), pp. 112, 123; Id., Die Methode des Rechtsunterrichts der Glossatorenzeit, in Iuscommune, II(1969), pp. 60 s.

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