BORSA

Enciclopedia Italiana (1930)

BORSA (fr. bourse; sp. bolsa; ted. Börse; ingl. exchange)

Alfonso de Pietri-Tonelli
Guido JUNG
Ernesto TURLETTI
Daniele DONGHI

I caratteri, che meglio si prestano a distinguere le borse, specie quelle dei titoli, dagli altri mercati, si riferiscono ai beni in esse scambiati; all'organizzazione che esse assumono; alle persone che vi intervengono, come commercianti o come intermediari; alle istituzioni e informazioni che le sussidiano; alle operazioni che vi si compiono e ai modi di prolungarle e liquidarle.

I beni economici che si contrattano nelle borse sogliono avere una notevole trasmissibilità economica, nel tempo e nello spazio, una grande fungibilità, per cui a individuarli basta l'indicazione del nome particolare; sogliono esistere in notevoli quantità, formano oggetto di contrattazioni all'ingrosso, presentano di solito unicità di mercato, nazionale o internazionale, cioè la massima vastità, e regolarità come pure continuità di mercato, e quindi la più intensa attività. Tali caratteri sono posseduti particolarmente dai valori mobiliari trattati nelle borse. Infatti essi sono facilmente trasmissibili nel tempo e nello spazio, salvo, per il tempo, a tenere conto del maturarsi del reddito, a prescindere dalle variazioni monetarie, e salvo, per lo spazio, a tener conto, per i valori internazionali, delle diversità monetarie da paese a paese. I valori mobiliari sono di solito fungibili, cioè diversi per le diverse specie e varietà, identici e sostituibili negl'individui della stessa specie o varietà. E tale carattere è accentuato dall'uso di contrattare in borsa esclusivamente per lotti di date quantità e per multipli di tali lotti. I valori ammessi alle contrattazioni ufficiali di borsa sono, di solito, anche in quantità considerevoli. Essi tendono ad avere un mercato unico che, per i valori internazionali che sono i valori tipici di borsa, è anche internazionale. Infine i valori di borsa sogliono pure avere un mercato regolare e talora pressoché continuo.

Rispetto all'organizzazione, dal punto di vista economico si può dire in generale che le borse sono mercati più e meglio organizzati degli altri, in vista del loro fine. A tale organizzazione le borse possono giungere spontaneamente, assumendo la forma di associazioni private, più o meno riconosciute e regolate (Stock Exchange di New York [Wall Street] e Londra [The House]; Borsa valori di Amsterdam) o per intervento dei pubblici poteri (Borse valori di Parigi, di Berlino, di Vienna e le italiane), diventando borse pubbliche, regolate più o meno minuziosamente.

Dato il carattere più o meno chiuso delle maggiori borse, finiscono per avere una certa organizzazione e un relativo riconoscimento anche istituzioni, piuttosto che concorrenti, integrative delle borse ufficiali, per le operazioni non consentite in esse. Così accade della borsa consolidata di New York, che serve per le operazioni dei piccoli speculatori; del cosiddetto mercato della strada, pure di New York, con l'intervento d'intermediarî, rappresentanti di ditte di borsa; della Coulisse, che sta accanto al Parquet di Parigi, e ne è tollerata, anche per aumentare il numero limitato degli agenti privilegiati, Coulisse, che è divisa in sindacati, con regolamenti proprî; così è a Berlino del comitato per gli affari in valori non quotati, per cui ci sono norme d'introduzione.

A caratterizzare la borsa contribuiscono la varietà e la particolarità delle figure economico-giuridiche delle persone che dànno vita a un tale mercato. I clienti delle borse dei titoli sono gli emittenti dei titoli stessi e i risparmiatori che li acquistano. Gl'intermediarî vanno dal mediatore vero e proprio, come dovrebbe essere il broker della borsa dei valori di Londra, al commissionario, come il Jobber della borsa dei valori di Londra e come l'agente di cambio della borsa dei valori di Parigi, all'intermediario-speculatore, come il dealer della borsa dei valori di Londra.

Presupposto e sussidio dell'attività e dello sviluppo delle borse è l'esistenza e lo svolgimento di talune istituzioni economico-giuridiche. Tali sono i mezzi di trasporto e di comunicazioni (anche perché lo sviluppo delle borse è in sostanza un incremento della mobilizzazione dei beni): inoltre i mezzi di custodia e di conservazione dei beni e gli altri strumenti del credito e della compensazione bancaria, che talora entrano in competizione con le stesse borse dei valori. Né va trascurato lo sviluppo del diritto, nel senso dell'uniformità, universalità e pieghevolezza della norma giuridica: nel momento della creazione, basata sull'uso sempre più esteso sino ad avere applicazione internazionale, e nel momento dell'esecuzione, caratterizzata dalla rapidità e dal tecnicismo dell'esecuzione e della stessa polizia, dall'elasticità e plasticità del giudizio equo degli arbitri, messo al posto del pronunziato del giudice di professione, attaccato alla tradizione ed estraneo alla mutevole vita delle borse.

A caratterizzare il mercato di borsa valgono anche la particolarità e lo sviluppo del sistema delle informazioni intorno alle persone ed ai beni. Le informazioni intorno alle persone si rendono meno necessarie nelle contrattazioni di borsa, per i requisiti richiesti per l'ammissione, per l'uso delle garanzie reali (coperture, margini, ecc.), per la frequenza e talora la continuità delle liquidazioni, che consentono di saggiare la solvibilità, di prendere le misure tempestive e d'impedire il cumulo degl'impegni, che così più difficilmente giungono a fare valanga. Le informazioni intorno ai beni e specialmente intorno ai titoli di borsa sono sempre necessarie, anche se le norme, talora abbastanza rigorose, per l'ammissione alla quota, possano costituire, almeno nel momento dell'ammissione, una misura di prevenzione. Interessa così di avere le informazioni generali sui fatti economici, monetarî, tributarî, politici, ecc. e quelle specifiche, che concernono la vita dei singoli gruppi di valori e di ciascun valore. E a soddisfare tali esigenze provvedono le agenzie d'informazioni finanziarie; le pubblicazioni periodiche: le relazioni, le circolari, i quotidiani, i settimanali, gli annuarî, le rubriche speciali dei giornali politici. Servono i listini ufficiali e quelli privati, più o meno particolareggiati, coi corsi, ricavati con norme più o meno razionali, in base a medie aritmetiche semplici o ponderate, come si usa per i consolidati e per i cambî in Italia; col numero dei titoli negoziati, come si usa a New York, con la separazione del contante dal termine nel numero dei titoli contrattati, come si usa in Italia.

A caratterizzare il mercato di borsa dei valori giova soprattutto lo studio della sua attività, cioè delle operazioni che in esso si compiono. Cominciando dalla descrizione delle operazioni delle borse dei valori, si può osservare, che, riguardo all'oggetto, le operazioni su titoli possono riferirsi a valori pubblici e privati e a cambiali. Su tali oggetti sono in parte comuni e in parte diverse le operazioni che si possono compiere. Sui valori, pubblici e privati, si fanno operazioni di emissione pubblica o privata, di conversione (per i valori pubblici), di ammortamento, di compravendita e di pegno a scopo di anticipazione. Sulle cambiali, si fanno operazioni di emissione, di compravendita e di pegno per anticipazione. L'attività delle borse dei valori si esplica specialmente nella compravendita.

Per quello che riguarda il momento dell'esecuzione, le operazioni di compravendita possono essere a contanti, a termine, e miste di contante e di termine. Sia sul contante, sia sul termine, sia sulle operazioni miste, si possono compiere operazioni di arbitraggio. In tutte queste operazioni si hanno tratti e usi comuni, sia per gli ordini usuali trasmessi agl'intermediarî, sia per le quantità tipiche contrattate, sia per le scadenze comuni. Operazioni a contanti sono quelle nelle quali l'esecuzione totale o parziale non è differita, o lo è di poco o per abuso, come se si ritarda, per tolleranza invalsa, la consegna di titoli negoziati a contanti. A seconda dello scopo, le operazioni a contanti possono essere speculative o non speculative per le due parti, ovvero speculative per l'una e non per l'altra. Tale distinzione non può essere netta in ogni caso, data anche la diffusione della speculazione fra il pubblico dei non professionisti nel periodo ascendente dei corsi.

Tenendo presente l'oggetto e lo scopo, consideriamo diverse specie di operazioni di compravendita di valori: a) le operazioni a contanti su titoli a scopo non speculativo; non sono molto numerose in borsa, di solito, dato l'uso dei risparmiatori di servirsi, per i loro acquisti a scopo d'investimennto, delle banche, le quali presentano la comodità degli sportelli aperti al pubblico anche per le altre operazioni di banca. b) Le operazioni a contanti su titoli a scopo speculativo; consistono spesso in arbitraggi di luogo e di portafoglio, per trovare il titolo più conveniente; in vendite, in previsione di ribassi; in acquisti, in previsione di rialzi. Tali acquisti possono essere ammucchiati, come si suol dire, in quanto, facendo un prestito sui titoli posseduti e acquistando nuovamente titoli, naturalmente in quantità minore, poi facendo ancora un prestito sui titoli acquistati e comprandone ancora in quantità sempre minore e così via, si può, con pochi mezzi, speculare al rialzo, con possibilità di guadagno assai ampie, in funzione, oltre che della somma iniziale e dell'aumento del corso, degli scarti fra gl'importi dei titoli e gl'importi delle anticipazioni, senza sfuggire, s'intende, al pericolo della perdita, che, se il corso del titolo cade sino all'importo della somma prestata su ogni titolo, può assorbire anche tutto il capitale impegnato. c) Le operazioni a contanti su cambiali a scopo non speculativo; sono fatte per riscuotere o pagare. d) Le operazioni a contanti su cambiali a scopo speculativo; si compiono con arbitraggi di cambio diretto, cioè fra due piazze, e di cambio indiretto o composto, vale a dire col ricorso a una o più piazze intermedie.

Operazioni a termine sono quelle nelle quali l'esecuzione totale o parziale è più o meno differita al momento del regolamento, che vien detto liquidazione ed è fissato dagli usi o da regolamenti di borsa. Tali operazioni si possono distinguere a seconda dell'oggetto, del rischio e dello scopo. A seconda dell'oggetto, si possono avere operazioni a termine su titoli (e precisamente all'emissione e in liquidazione) e operazioni a termine su cambî. Soprattutto nelle operazioni sui titoli si è avviata da secoli e si è particolarmente svolta la tecnica del termine. Sui cambî il termine si è sviluppato durante la guerra e nel dopoguerra, con l'alterazione delle valute, al fine di difendersi dalle variazioni dei corsi o di trarre da esse profitto. A seconda del rischio corso dai contraenti, le operazioni a termine sui valori si distinguono in operazioni a fermo, cioè in comprevendite semplici, doppie, ecc.; e combinazioni di comprevendite semplici, doppie, ecc.; in operazioni a premio, cioè in comprevendite semplici, doppie, ecc. di opzioni semplici, cioè di premî diretti e indiretti, di opzioni doppie ad una base e a due basi e di aggiunte del compratore e del venditore, e combinazioni di comprevendite semplici, doppie ecc. delle operazioni a premio delle tre diverse specie ora dette; e infine in combinazioni delle operazioni a fermo e a premio. Dalle combinazioni delle operazioni a fermo tra di loro, di operazioni a premio tra di loro e delle operazioni a fermo e a premio tra di loro possono derivare operazioni già nominate od altre innominate. Sugli acquisti e sulle vendite a termine, si possono pure fare arbitraggi di luogo, ovvero di portafoglio, oppure di operazioni, giungendo, anziché direttamente, con la combinazione più conveniente di diverse operazioni, alla posizione ricercata, a quella più vantaggiosa per l'operatore, e si possoo pure fare arbitraggi misti, di luogo, di portafoglio e di operazioni. A seconda dello scopo, anche le operazioni a termine si possono distinguere in operazioni a scopo non speculativo (su valori, a scopo d'investimento, di mutamento d' investimento, di disinvestimento) e operazioni a scopo speculativo, essendo proprio le operazioni a termine le più adatte alla speculazione dei professionisti e dei profani.

Per quanto i congegni economici e sociali mutino meno rapidamente, per circostanze ben evidenti, dei meccanismi tecnici delle trasformazioni economiche, tuttavia anche i congegni economici e sociali si modificano, con maggiore o minore lentezza. E ciò è a dirsi specialmente dei congegni delle borse, forse più sciolti di altri congegni economici. E le modificazioni nei congegni delle operazioni di borsa avvengono, sempre naturalmente attraverso a ritorni e riprese, attraverso accentuazioni e attenuazioni, recate da fatti politici sociali, come guerre, ecc. o da circostanze economiche, come il passaggio dalla prosperità alla depressione e viceversa, nel senso di una certa varietà di tipi, che meglio si adattino via via alle diverse esigenze economiche e ai desiderî di chi opera in borsa sulle differenze di corsi; sia che voglia coprirsi da rischi di variazioni; sia che voglia limitare una perdita o assicurarsi un guadagno già realizzatosi; sia che voglia lucrare su differenze esistenti da valore a valore, da luogo a luogo, da via a via, nei corsi; sia che voglia premunirsi o trarre guadagno da differenze attese, prevedute, temute o sperate, in un senso o nell'altro, nell'una o nell'altra misura, dentro od oltre certi limiti dei corsi. Queste modificazioni avvengono anche nel senso di una certa scioltezza, che rende agevole il passaggio da un'operazione all'altra (derivabilità), facile il prolungamento, economica la liquidazione.

La derivabilità delle operazioni di borsa si può dimostrare agevolmente, rappresentando con simboli algebrici le diverse operazioni, applicando ad essi il calcolo combinatorio e controllando i risultati ottenuti con la rappresentazione geometrica. È così che si è pervenuti alla formulazione ed alla dimostrazione del "Teorema generale della combinabilità e reciproca derivabilità delle operazioni a termine di borsa", teorema che così si enuncia: Con i due elementi della compravendita a fermo e i due elementi di qualunque altra compravendita a premio, facendo tutte le possibili combinazioni con ripetizione, si possono ottenere, almeno teoricamente, tutte le operazioni a termine semplici e multiple fino ad un certo grado e le posizioni usate in borsa. Aggiungendo via via agli elementi semplici delle due operazioni iniziali, quelli delle nuove operazioni trovate e facendo ancora tutte le possibili combinazioni con ripetizione, si ottengono ancora, teoricamente e per diverse vie, le stesse operazioni semplici e multiple di grado sempre più elevato e le posizioni usate in borsa. Le diverse combinazioni così ottenute, coi loro "risultati, costituiscono le cosiddette equivalenze di borsa. Tali equivalenze sono date in forma di equazioni, perciò si può operare su di esse, come si opera sulle equazioni; cioè invertendo i due membri, cambiando il loro segno, moltiplicandoli, dividendoli per uno stesso numero, portando parte dei termini o tutti i termini da un membro all'altro, sostituendo a una parte dei termini o a tutti ìl rispettivo valore conseguito col mezzo di altre equazioni; addizionando, sottraendo fra di loro le equazioni ecc.: in tutti tali casi, si ottengono ancora, per diverse vie, delle operazioni a termine e delle posizioni di borsa".

Notando che i risultati teorici conseguiti algebricamente e controllabili geometricamente, potranno tradursi nella realtà del mercato di borsa solo in date condizioni, possiamo dare e solo per qualche caso particolare la dimostrazione della sola prima parte del teorema. Definiamo prima la compravendita a fermo e quella a premio diretto; poi consideriamo, delle combinazioni con ripetizione ottenibili coi quattro elementi delle due operazioni, quelle che dànno l'annullamento del fermo e il premio indiretto.

La compravendita a fermo è la più semplice e la più diffusa delle opcrazioni a termine sui valori. Con essa l'acquirente s' impegna a ricevere e pagare e il venditore a consegnare per una determinata liquidazione una data quantità di titoli, fissata dagli usi o dai regolamenti, o un multiplo di essa. Se alla scadenza il corso è salito, l'acquirente guadagna e il venditore perde la differenza fra il corso pattuito e quello della giornata e viceversa se il corso è disceso, sempre tolte e aggiunte o viceversa le spese, per mediazione, tributi, ecc.

La rappresentazione grafica di tale contratto è agevole. In un sistema di coordinate ortogonali (fig. 1) si segnano sull'asse delle ascisse i corsi, sull'asse delle ordinate si segnano, nella parte positiva i benefici, in quella negativa le perdite; all'origine si può segnare il corso d'acquisto. Supponendo l'acquisto d'una unità di borsa a 100, salendo di 1 il corso in liquidazione, il beneficio dell'acquirente sarà di 1 e di 1 sarà la perdita del venditore, e così via; diminuendo il corso di 1, la perdita dell'acquirente sarà di 1, e di 1 sarà il guadagno del venditore, e così via. La posizione dell'acquirente sarà rappresentata così da una retta AB, avente per equazione y = x e quella del venditore da una retta simmetrica CD, avente per equazione y = −x. Se invece di contrattare per 1 unità si fosse contrattato per 2, 3,...n unità, la posizione dell'acquirente sarebbe data da una retta avente per equazione y = nx e quella del venditore da una retta simmetrica avente per equazione y = −nx. Come denota la AB, il guadagno dell'acquirente può andare da zero all'infinito, la perdita da 100 a zero. Come denota la CD, la perdita del venditore può andare da zero all'infinito, il guadagno da zero a 100. Considerando una spesa di 1 sarebbe rappresentata per l'acquirente dalla SS1 parallela alla AB e pel venditore dalla TT1 parallela alla CD. Indicando con Car il corso d'acquisto e di vendita, con Cl il corso di liquidazione, con n il numero delle unità di borsa contrattate, con Sa le spese di acquisto, con Sv le spese di vendita: il risultato della operazione sarà dato per l'acquirente dalla formula x = n (cl car) ± sa e per il venditore dalla formula x = n(Car − Cl) ∓ Sr. In simboli, l'acquisto a fermo si può indicare con +F e la vendita con −F.

La compravendita a premio diretto è un contratto nel quale l'acquirente s'impegna a ricevere dal venditore a un certo termine una data quantità di valori, a un prezzo più elevato del fermo, per l'importo dello scarto, versando il giorno della risposta dei premî una certa somma, che si dice appunto premío; nel caso in cui voglia abbandonare. Dalla base o piede del premio, che si ottiene dal corso del contratto, tolto il premio, l'acquirente leva, limitando la sua perdita, se il corso resta tra il piede del premio e il corso di acquisto, o guadagnando il di più di quel corso (sempre tenuto conto delle spese per levare ed eventualmente per rivendere), se il corso della giornata supera il corso d'acquisto; in ribasso, sotto il piede del premio, essendosi assicurato, l'acquirente perde soltanto il premio, più le spese; mentre il venditore, in rialzo, perde, a cominciare dal prezzo di acquisto; sotto tale prezzo, comincia a guadagnare, al piede del premio consegue il massimo guadagno con l'abbandono del premio, e tale guadagno, tolte sempre le spese, resta costante, qualunque sia il ribasso.

La rappresentazione geometrica rende assai chiaro tutto ciò (fig. 2). Si sia acquistata una unità di borsa a 102 di cui premio 2 o come si indica brevemente 102/2. La posizione dell'acquirente è quella di chi abbia comperato a fermo, ma abbia limitata la perdita in caso di ribasso sotto 100 e tale posizione è rappresentata dalla ABC (fig. 2), dove il segmento AB ha per equazione y = −p, con p che indica il premio 2; il segmento BC ha per equazione y = x. Se alla scadenza il corso è a 100, l'acquirente, levando a 102 o abbandonando perde 2, in B, più le spese, per es. BT ovvero B U BT abbandonando. Sotto a 100, levando a 102, la perdita sarebbe maggiore di 2, come mostrano la BG, senza le spese, e la TZ, con le spese, e conviene pertanto all'acquirente l'abbandono, con una perdita costante di 2, senza le spese, come mostra la BA e con le spese in più con una perdita indicata dalla UV; sopra 100 e fino a 102, abbandonando, l'acquirente perde 2, più le spese; levando invece a 102, quando il corso k a 101, limita la perdita; quando il corso è a 102, la perdita si riduce alle spese; il guadagno comincia quando l'acquirente abbia coperto le spese, ad es. a 104, come indica la ZS. In generale, se cav è il corso di acquisto, cl il corso del giorno della risposta dei premî, corso che possiamo supporre identico a quello della liquidazione, se n è il numero delle unità di borsa acquistate, sal sono le spese di levata, saa le spese di abbandono, il risultato dell'operazione per l'acquirente sarà dato da due formule e cioè, da cav a cavp e in rialzo da x = n (clcav) ∓ sal e cioè ∓ sal, a seconda che si tratta di guadagno dopo il corso di acquisto o di perdita prima; da cavp in giù, sino allo svalutamento dei valori acquistati da x = np + saa. La posizione del venditore a premio diretto, essendo la reciproca di quella del compratore, viene rappresentata dalla simmetrica della ABC, rispetto all'asse dei corsi e cioè dalla HIK, di cui il segmento HI ha per equazione y = p ed il segmento IK ha per equazione y = − x. In generale, se svl sono per il venditore le spese nel caso di levata ed sva le spese nel caso di abbandono, il risultato dell'operazione per il venditore sarà dato da formule inverse alle precedenti tlell'acquirente e precisamente, da cavp in rialzo da x = n (cavcl) ∓ scl e ∓ svl, a seconda che si tratta di guadagno o di perdita; da cavp in ribasso, il guadagno sarà dato da x = np svaq. In simboli, l'acquisto a premio diretto si può rappresentare con +D e la vendita a premio diretto si può rappresentare con −D.

Combinando 2 a 2 i 4 elementi +F, −F; +D, −D, fra i varî risultati, che si possono ottenere, va messo in prima linea l'annullamento dell'operazione, quando i due elementi combinati siano reciproci. Ciò può accadere contrapponendosi dallo stesso operatore a una compra ferma una vendita ferma o viceversa. In tal caso, se la reciprocità è completa, cioè se prima si era fatta una compra ferma e in seguito si fa una vendita ferma della stessa quantità, per la stessa scadenza e allo stesso corso o viceversa, non tenendosi conto delle spese, si annullano, col secondo, gli effetti del primo contratto; se invece si tiene conto delle spese ovvero si ha una reciprocanza non perfetta, facendosi la seconda operazione, inversa della prima, a un corso diverso, allora l'annullamento è parziale, nel senso che lascia un beneficio ovvero una perdita. Questa operazione di annullamento del fermo è conosciuta in pratica con diversi nomi, ma essa ha sempre lo scopo di assicurare i benefici conseguibili da una operazione a termine o di annullarne in parte o del tutto i rischi.

Agevole è l'analisi geometrica. Si supponga di aver acquistato a fermo a 100 un'unità di borsa, come è rappresentato dalla AB (fig. 3). Potendo vendere a 102, come indica la CD, si ha un guadagno di 2, come indica la QR o, tolta la spesa di 1, la ST. E tale guadagno non muterà per l'operatore, che realizza alla scadenza, qualunque sia il corso di realizzazione, venendo ciò che si guadagna in più su un'operazione assorbito da ciò che si perde con l'altra e viceversa, come indicano la QR e la ST, risultanti delle ordinate di segno contrario della AB e della CD. Vendendo a 98, come indica la EF, si consolidererebbe la perdita di 2, come indica la UV e di 3 con la spesa, pure costante di 1, come indica la WZ.

Se si combina un acquisto semplice di premio diretto, con una vendita semplice ferma sopra la base del premio diretto, in rialzo, combinandosi la vendita ferma, con la levata del premio, si ha teoricamente liquidazione, con una perdita o un beneficio eguali allo scarto negativo o positivo del corso del fermo da quello del premio; sotto la base del premio diretto, la vendita ferma si combina con l'abbandono del premio diretto, e siccome l'abbandono costituisce una perdita costante, questa perdita riduce costantemente del proprio ammontare, cioè dell'ammontare del premio diretto, il corso della vendita ferma, con uno scarto dalla precedente uguale all'importo del premio diretto. L'insieme di queste due risultanti costituisce una nuova operazione, formata da una vendita ferma in ribasso, sino alla base del premio diretto e da tal punto in avanti, cioè in rialzo, da una liquidazione con risultato costante, eguale allo scarto del premio diretto. Tale nuova operazione dicesi compravendita di premio indiretto. Essa può essere fatta anche direttamente, vendendo a un corso minore del fermo e versando, il giorno della risposta dei premî, una somma, per potersi liberare dall'obbligo di consegnare: così il venditore di premio indiretto può trarre vantaggio dal rialzo premunendosi contro il ribasso, mentre l'acquirente a premio indiretto, acquistando a minor prezzo, assicura il venditore contro il rialzo e procura a sé stesso l'eventualità d'un vantaggio, costituito nel suo massimo dall'importo del premio, in caso di rialzo, e l'eventualità di una perdita sino allo svalutamento totale del valore acquistato, in caso di ribasso.

Anche qui giova la rappresentazione grafica. Si sia acquistato un titolo a 102/2 per fine mese e si sia rivenduto fermo a 99, per la stessa scadenza, come indicano la ABC e la DE (fig. 4). Sommando le ordinate positive e negative delle due operazioni, sopra la base 100 del premio diretto, combinandosi la vendita ferma con la levata del premio in eguale quantità, a un prezzo superiore di 3, scarto del premio diretto risulta, in GH, una liquidazione con perdita costante di 3, sotto alla base del premio diretto, la vendita ferma a 99 si combina con la perdita costante di 2 per l'abbandono del premio e risulta una vendita a prezzo ridotto di 2 nella FG, cioè una vendita con uno scarto dal fermo uguale all'importo del premio diretto. Insieme la FG e la GH costituiscono una vendita a premio indiretto a 97/3, che potrebbe anche essere fatta direttamente, impegnandosi a consegnare a 97, che è un corso inferiore a quello del fermo 99 ovvero a pagare 3 di premio per essere liberati da tale obbligo. Se alla risposta il corso è a 100, spese a parte, tanto vale consegnare, quanto abbandonare; da 100 a 97, conviene consegnare riducendosi la perdita del premio; a 97 si copre il premio, sempre spese a parte, sotto a 97, si ha guadagno crescente, sino allo svalutamento totale del titolo; sopra il piede del premio, conviene abbandonare, riducendo la perdita al premio, più le spese. L'acquirente a premio indiretto si trova nella posizione reciproca IKL di quella del venditore e la posizione d'un tale acquirente è quella di chi, contro ricevimento d'un premio, si assume di ricevere o meno, s'impegna cioè ad assicurare il venditore contro il rialzo, lucrando, in seguito all'abbandono, un beneficio costituito dall'importo del premio.

A una data posizione si può giungere eseguendo le componenti su piazze diverse, in modo da conseguire vantaggi di arbitraggio misto di operazioni e di luogo.

Anche in tal caso la rappresentazione grafica giova a chiarire. Così volendosi annullare la posizione IKL, se si riesce a compiere anziché le operazioni ABC e DE o altre che diano la reciproca di IKL e cioè la FGH, le MNO e PQ o altre che diano per risultante la RST, non soltanto si annulla la IKL, ma si ha per risultante la UKVZ, che indica, spese a parte, un beneficio costante di 1, da 102 in rialzo, VZ, un beneficio costante di 3, da 100 in ribasso, KU, una vendita 103, fra 100 e 102, KV.

Non verificandosi le circostanze sulle quali si contava operando a termine e sperandosi tuttavia in esse per superare le difficoltà del momento, per pigliar tempo e rifarsi, si può trovare conveniente il prolungamento dei contratti di borsa alla scadenza. Così, giunta la scadenza della compra o della vendita a termine fermo ovvero anche del premio che si sia trasformato in fermo dopo la risposta dei premî, se non si è avuto il rialzo atteso dall'acquirente o non si è avuto il ribasso atteso dal venditore, o se l'acquirente non ha il denaro, o il venditore non ha i titoli, avendo venduto allo scoperto, invece di liquidare definitivamente, può convenire di tenere in piedi, cioè di prolungare l'operazione. Fuori della borsa, la proroga dell'esecuzione deve essere consentita da una parte all'altra che la chieda, e non sempre è possibile ottenere il consenso od ottenerlo a condizioni accettabili. Nelle operazioni di borsa, nelle quali anche il prolungamento costituisce per buona parte un tratto caratteristico, per prolungare un'operazione, non è assolutamente necessario di mettersi d'accordo col contraente, poiché si può ricorrere al prestito o al riporto.

Si ricorre al prestito trovando denaro in anticipazione su titoli dati in pegno, pagando un dato interesse, procurando i titoli col denaro preso a prestito. Il riporto è un mezzo di prolungamento proprio delle contrattazioni di borsa sui valori, ed è in genere una operazione di credito a breve scadenza e di speculazione. Consiste nella combinazione di una vendita a contanti dei valori, che eventualmente si siano acquistati in precedenza, e di una compera a termine fermo, dalla stessa persona alla quale si è venduto (riporto diretto) o da altra (riporto indiretto), a un corso superiore, se c'è riporto, uguale, se c'è la pari, inferiore, se c'è deporto; consiste cioè, come si dice, nel farsi riportare a una nuova scadenza di borsa i valori (titoli, cambî) precedentemente acquistati, nell'essere, come pure si dice, riportati. E questa operazione è compiuta, se c'è deporto, da coloro i quali vogliono danaro, cedendo titoli, ricevendo un tanto di deporto, invece di fare un pegno, pagando un interesse e ricevendo una somma minore dell'importo dei beni dati in pegno, con l'obbligo di reintegrare il pegno, se si svaluta. Dall'altra parte consiste nell'acquisto a contanti dei valori, che eventualmente si siano precedentemente venduti e nella rivendita a termine fermo, con riporto, alla pari o con deporto: consiste cioè, come si dice, nel riportare a una nuova scadenza dì borsa i valori precedentemente venduti, nell'essere, come pure si dice, riportatori. E questa operazione viene compiuta da coloro i quali vogliono investire denaro, o desiderano di avere nelle mani certi titoli, per esercitare diritti di voto, opzioni ecc., quando ciò sia ammesso. Il riporto è prorogabile o rinnovabile, col semplice pagamento delle differenze, in base al saggio del riporto. Ed è operazione che si è molto diffusa con la guerra, specialmente sui cambî.

Anche per chiarire tale operazione giova la rappresentazione grafica, del resto simile a quella data per l'annullamento del fermo e assai semplice. Supponiamo che Ro abbia comprato un'unità di borsa a 100, come denota la AB (fig. 5). Alla scadenza il corso sia sceso a 99 Ro vende (V) a tale corso, come rappresenta la CD, con perdita di 1, come indica la RS. Aggiungendo 1 all'introito, Ro può pagare l'acquisto AB. Per prolungare l'operazione, Ro deve comperare (A) a termine: se c'è deporto, a un corso inferiore a 99; se c'è pari al corso di 99; se c'è riporto, come possiamo supporre noi, ad es. di 2, al corso di 101, come denota la EF. Se alla scadenza il corso è a 102, non tenendo conto delle spese, R si copre della perdita, se è più basso o più alto, di tanto perde o si avvantaggia; infatti a 102 il guadagno di 1, segnato dalla FE, compensa la perdita di 1, segnata dalla RS, risultata dalla operazione precedente.

Supponiamo ora che R abbia venduto a 98, come denota la IK. Alla scadenza il corso sia a 99. R acquista (A) a tale corso, come rappresenta la LM, con perdita di 1. come indica la RS. Così Re può consegnare. Per prolungare l'operazione, Re deve vendere (V) a termine: se c'è deporto a un corso inferiore a 99; se c'è pari al corso di 99, se c'è riporto. ad es. di 2, al corso di 101, come denota la NO. Se alla scadenza il corso è a 100, non tenendo conto delle spese, Re si copre della perdita, se è più alto o più basso, di tanto perde o si avvantaggia; infatti a 100 il guadagno di 1, segnato dalla NO, compensa la perdita di 1, segnata dalla RS, risultata dalla operazione precedente.

Nelle operazioni di riporto, come nelle altre operazioni di borsa, si possono istituire arbitraggi da valore a valore nello stesso luogo, da luogo a luogo per lo stesso valore, e da valore a valore su piazze diverse. Se il saggio del riporto è caro per un valore o su una piazza o per un valore e su una piazza ed è lieve o non c'è o c'è deporto per un altro valore o in un'altra piazza per lo stesso valore o per un altro valore e in un'altra piazza, l'arbitraggista si farà riportare rispettivamente in quell'ultimo valore o in quell'ultima piazza ovvero in quell'ultimo valore e in quell'ultima piazza, ottenendo il denaro a buon mercato e riporterà rispettivamente nel primo valore o nella prima piazza o nel primo valore e nella prima piazza.

Un esempio grafico gioverà alla chiarezza. Facciamo il caso dell'arbitraggio da luogo a luogo per lo stesso valore. Se sulla piazza I, per un dato titolo di borsa il saggio del riporto è 1, e sulla piazza K per quel titolo c'è deporto di 1, si può fare in K la V a 100, come denota la AB (fig. 6) e l'A a 99, come indica la CD, ottenendo così, contro un'unità di borsa del titolo considerato, 100 in denaro e impegnandosi per 99 alla scadenza. Con quei 100 si può fare in I l'A a pronti dell'unità di borsa venduta in K, come denota la EF a 100 e la V a 101, come esprime la GH: assicurandosi 1 di lucro, che aggiuntti all'altro fa 2, come indica la risultante definitiva RS in liquidazione, quando si dovrà dare 99 per l'acquisto CD e si potrà riscuotere 101 per la vendita, per cui la RS si ottiene anche direttamente dalla combinazione di CD, significante l'acquisto a 99 in K, e di GH, significante la vendita a 101, in I, dopo che si sono eliminate le due operazioni intermedie reciproche e compensantisi quindi a 100, cioè l'acquisto in I a 100, rappresentato dalla EF e la vendita in K a 100, rappresentata dalla AB.

Secondo taluni, il tratto più caratteristico del mercato di borsa sarebbe costituito dalla liquidazione delle operazioni. È certo che, dati gli oggetti trattati in borsa, date le operazioni che nelle borse si compiono, le liquidazioni possono presentare due impronte speciali. La prima si riferisce al tempo delle liquidazioni, che sono periodiche e contemporanee, frequenti e talore continue, col risultato di chiarire, verificare e alleggerire di sovente o di continuo le posizioni. La seconda si riferisce al modo delle liquidazioni, che risultano grandemente economiche, sia per la loro organizzazione, sia per il risparmio di tempo, per il risparmio d'impiego di moneta, per il risparmio di trapassi di valori. Tutto ciò si ottiene col mezzo della compensazione, sviluppatissima nella liquidazione delle contrattazioni che si compiono nelle borse.

Il sistema della compensazione è, in sé stesso, ben semplice, riducendosi a uno schema di assai facile comprensione. In una successione di compere e vendite dello stesso oggetto, fra le stesse persone, tutto si riduce, con la compensazione, a una sola consegna, da parte del primo venditore della successione, e a un solo pagamento totale da parte dell'ultimo acquirente della successione, col semplice sborso delle differenze fra il corso di acquisto e quello di vendita, da parte dei contraenti intermedî della successione, in una successione di compere e vendite di più valori della stessa specie, fra le stesse persone, che tuttavia non si trovino in rapporti diretti fra di loro, tutto si riduce, con la compensazione, alla consegna dei residui delle compensazioni individuali, al pagamento completo delle sole quantità che si consegnano effettivamente da parte di ciascun operatore e allo sborso del saldo delle differenze di prezzi, per quei valori che ciascun operatore ha comperato e venduto a un tempo, cioè compensato.

Si può anche in tal caso ricorrere a una illustrazione grafica, considerando la compensazione per lo stesso titolo, scambiato fra più speculatori: supponiamo che i abbia venduto a 2 una unità di borsa a 105, come denotano la I-I per la vendita di 1 e la II-II per l'acquisto di 2 (fig. 7), 2 abbia venduto a 3 la stessa unità a 103. come denotano la II-II per la vendita e la III-III per l'acquisto, 3 abbia venduto a 4 a 104, come indicano la III-III per la vendita e la IV-IV per l'acquisto e infine, 4 abbia venduto a 5 a 101, come rappresentano la IV-IV per la vendita e la V-V per l'acquisto. Supponiamo che alla scadenza il corso sia a 100. La rappresentazione grafica consente di stabilire agevolmente la risultante per ogni contraente. Pei 1 la risultante è data dalla vendita stessa I-I a 105, con beneficio di 5, segnato sull'ordinata positiva del corso 100. Per 2 la risultante fra l'acquisto II-II a 105 e la vendita II-II a 103 è la perdita di 2, qualunque sia il corso di liquidazione, come denota la II°-II°. Per 3 la risultante fra l'acquisto III-III a 103 e la vendita III-III a 104 è il beneficio di 1, qualunque sia il corso di liquidazione, come indica la III°-III°. Per 4 la risultante tra l'acquisto IV-IV a 104 e la vendita IV-IV a 101 è la perdita di 3, come indica la IV°-IV°; infine per 5 la risultante è data dalla compra V-V a 101, con perdita di 1, segnata sull'ordinata negativa del corso 100. La considerazione di più unità di borsa con la compensazione per ciascuno degli operatori fra le quantità vendute e quelle acquistate non presenterebbe difficoltà di sorta nella rappresentazione grafica e nell'intelligenza dei risultati conseguiti.

Tutto il problema pratico delle compensazioni si riduce a trovare i modi più economici e più rapidi per attuare direttamente le indicazioni delle singole risultanti ricavate dal calcolo grafico. E la borsa si è sforzata, innegabilmente, di migliorare gli espedienti che recano a tali risultati, cercando anche spesso di eliminare, almeno in parte, gl'inconvenienti più gravi che dall'impiego di taluni dei modi della compensazione potrebbero derivare.

Il regolamento degli affari a termine su valori di borsa può avvenire attraverso le stanze di compensazione o attraverso le casse di garanzia e liquidazione. Le stanze di compensazione compiono le liquidazioni periodiche (mensili, quindicinali, quotidiane) a vantaggio degl'iscritti, per mezzo d' un ufficio, che regola gli affari al corso di compensazione, mentre le casse di liquidazione e garanzia, oltre al regolamento continuo, assumono la garanzia degli affari registrati. A titolo di esempio merita di essere ricordata la corporazione delle compensazioni dei valori della borsa di New York. Essa compensa e garantisce le comprevendite di azioni, e compensa pure i prestiti degli associati. Ha due branche. La branca della compensazione notturna lavora dalla sera per la compensazione delle azioni. La branca della compensazione diurna lavora dal mattino per la compensazione dei saldi a contanti della compensazione delle azioni, con quelli della compensazione dei prestiti, e così diminuisce ulteriormente il numero degli assegni da trarre. A Berlino si ha l'ufficio di liquidazione degli affari a termine della borsa dei valori e la stanza di compensazione delle divise; a Vienna l'associazione per l'esercizio dell'ufficio di compensazione dei titoli; ad Anversa la cassa di liquidazione e di garanzia delle operazioni su merci, la quale fa da cassa di garanzia e liquidazione pei cambî; in Italia dieci stanze di compensazione (Milano, Genova, Roma, Firenze, Torino, Venezia, Trieste, Napoli, Padova e Bologna), esercitate tutte dalla Banca d'Italia.

L'equilibrio della speculazione finanziaria è l'equilibrio delle particolari trasformazioni economiche che si compiono nelle borse dei valori. E si possono considerare anche per le borse dei valori tre categorie di tali trasformazioni economiche: le operazioni compiute dagli speculatori di professione, quelle compiute dai giocatori di borsa e quelle compiute dagli aggiotatori.

Ai fini di tale distinzione possiamo dire speculatore colui il quale conosce il mercato di un certo valore e fonda sopra supposizioni verosimili, ma che possono anche mostrarsi errate, le proprie operazioni sulle differenze dei corsi soprattutto in ordine di tempo; possiamo dire giocatore colui il quale, senza avere nessuna conoscenza del mercato del valore che tratta, spinto dall'esempio altrui e allettato dalla speranza di fare fortuna, affronta talora rischi dei quali non valuta neppure vagamente l'entità e, se non si ferma in tempo, a lungo andare si rovina quasi certamente, non precostituendo il gioco a proprio favore.

Basta ricordare la soluzione del classico problema della probabilità che due giocatori, i quali dispongano rispettivamente delle fortune m e n, hanno di rovinarsi l'un l'altro in un numero illimitato di partite ad un gioco equo: dicendo fortuna del giocatore la somma totale che impiega al gioco e considerando rovinato il giocatore che ha perduto tale somma, supponendo naturalmente che dopo ciascuna partita colui il quale perde versi la sua posta al vincitore, sia p la probabilità che il primo giocatore rovini il suo avversario, la sua speranza positiva sarà pn quella negativa sarà (i - p) m; il gioco essendo equo, la speranza totale sarà nulla, avendosi: pn − (1 − p) = 0, da cui si ricava

mentre si avrebbe similmente

così le probabilità di guadagno dei giocatori sono proporzionali alle somme di cui dispongono; quando i due giocatori non fissano il numero massimo delle partite le loro probabilità di rovina sono inversamente proporzionali alle somme che giocano, e il più povero finirà verosimilmente per essere rovinato: è poi evidente, che colui il quale gioca equamente contro chiunque si presenti, si trova precisamente nelle condizioni di colui il quale gioca con un avversario molto ricco, e la sua rovina è pressoché certa; la probabilità della sua rovina si avvicina alla certezza, nel tempo stesso in cui il suo guadagno sperato cresce indefinitamente.

Infine possiamo dire aggiotatore colui il quale dispone di mezzi ingannevoli e se ne serve per spogliare gl'ingenui. Una tale distinzione è assai più soggettiva che oggettiva, in quanto le operazioni compiute dallo speculatore, quelle compiute dal giocatore e quelle compiute dall'aggiotatore possono anche essere in certi casi oggettivamente le medesime, ma la differenza si ha in riguardo di chi le compie, e può pure accadere che lo speculatore, uscendo dal suo campo professionale, si faccia giocatore. e anche nella sua sfera d'azione diventi aggiotatore.

Comunque, la teoria degli atti dello speculatore che possono essere considerati per la maggior parte atti logici, va svolta a parte e tenuta convenientemente separata dalla teoria degli atti del giocatore, che si possono considerare per buona parte atti non logici e da quella degli atti dell'aggiotatore, che sono nel maggior numero atti non consentiti. Soltanto degli atti dello speculatore su merci o su valori si può fare con vantaggio conoscitivo la teoria puramente economica. Noi consideriamo qui solo l'attività speculativa che si svolge nelle borse dei valori, e la teoria da svolgere è quella della speculazione finanziaria, che è un caso particolare della teoria generale della speculazione commerciale.

La speculazione finanziaria interviene soprattutto negli scambî che implicano la capitalizzazione, cioè la trasformazione dei beni risparmiati in beni capitali. Tale trasformazione può avvenire direttamente da parte del risparmiatore-capitalista, ovvero può verificarsi con l'intervento di diverse categorie d'intermediarî e specialmente di banchieri e speculatori. I banchieri trasformano il risparmio, ricevuto principalmente sotto forma di depositi, contro buoni fruttiferi ecc., in capitale investito sotto forma di prestiti, sconti, anticipazioni, riporti, ecc. Gli speculatori intervengono nella trasformazione dei beni risparmiati in beni capitali operata a mezzo di titoli. Gli speculatori si pongono tra i risparmiatori e i capitalisti, assumendo l'emissione dei titoli, garantendo il collocamento a chi li emette, assicurandone il rifornimento a chi li cerca, anche da un paese all'altro, riassumendo i titoli che tornino transitoriamente sul mercato. Inoltre gli speculatori intervengono anche nel commercio degli strumenti della compensazione internazionale dei debiti e dei crediti, cioè delle divise, ponendosi fra produttori e consumatori di tali mezzi di pagamento da un paese all'altro. E su titoli e su scambî gli speculatori compiono le operazioni ricordate, secondo i particolari intenti e al fine sempre di avvantaggiarsi cercando di trarre lucro da variazioni di corsi prevedute in ordine di tempo. Nel contempo facilitano la risoluzione delle equazioni dell'equilibrio economico, se indovinano; rendono più difficile tale risoluzione se sbagliano nelle loro previsioni, cioè rendono, nella migliore ipotesi, più frequenti, ma più lievi e regolari le variazioni dei corsi, nella peggiore ipotesi, le rendono più alte e sregolate nel loro verificarsi.

Sempre gli speculatori di professione attuano nella loro impresa l'associazione dei rischi, che sta alla base del procedimento assicurativo, e, di fronte ai produttori del risparmio e dei mezzi di pagamenti internazionali da una parte, e dei consumatori del risparmio e dei mezzi dei pagamenti internazionali dall'altra, gli speculatori assumono per così dire la posizione di assicuratori contro i rischi delle variazioni dei corsi dei titoli e dei cambî, cercando di risolvere dei problemi di probabilità.

Attuandosi la concorrenza, nel punto d'equilibrio le quantità scambiate da ciascun soggetto economico dei beni che servono alla produzione dei servigi speculativi e dei servigi speculativi prodotti, i prezzi dei servigi stessi, le quantità totali di beni che servono alla loro produzione, fornite a ciascuna delle imprese che li producono, le quantità totali prodotte da ciascuna impresa, saranno determinati in modo da aversi per ognuno dei soggetti economici l'eguaglianza delle ofelimità elementari ponderate di tutti i beni scambiati; l'eguaglianza delle entrate e delle uscite per ognuno dei soggetti economici; l'eguaglianza delle quantità di beni economici da trasformare cedute dai consumatori con quelle ricevute dai produttori di servigi speculativi e delle quantità di servigi speculativi prodotti ricevute dai consumatori con quelle cedute dai produttori; l'eguaglianza, per tutti i produttori di servigi speculativi e per tutti i beni che servono a tale produzione, meno uno per un produttore, delle quantità domandate da ciascun produttore per la trasformazione e delle quantità effettivamente trasformate da ciascun produttore; l'eguaglianza, per ciascun produttore e per ciascun servigio speculativo prodotto, del prezzo di vendita e del costo di produzione totali.

Riuscendo gli speculatori, soprattutto col costituirsi in sindacati, ad operare in regime di monopolio o di vantaggio monopolistico, al momento dell'emissione dei titoli, col gonfiarne i corsi, per far sottoscrivere più volte i titoli stessi per strangolare i venditori allo scoperto e magari per lasciare poi i titoli svalutati nelle mani degl'ingenui, ovvero, in qualsiasi momento, con l'accaparrare i titoli per far pagare forti deporti ai venditori allo scoperto, per conseguire, col mezzo delle cosiddette scalate, maggioranze di di assemblee sociali, per sostenere i corsi. col valersi della conoscenza di notizie riservate, con lo spargere abili voci, ecc., nel punto di equilibrio il beneficio del monopolista sarà determinato in modo da costituire un massimo.

Borse di commercio.

Le borse di commercio sono istituzioni intese a promuovere e disciplinare, nei principali centri commerciali, quotidiane riunioni di operatori, allo scopo di rendere più agevoli, rapide e sicure le contrattazioni di merci, navi, noleggi e assicurazioni, di accertarne i prezzi e di regolare le forme di adempimento degli obblighi assunti dai contraenti. L'esecuzione delle contrattazioni di borsa è in genere garantita da speciali forme coattive più rapide e semplici delle forme di esecuzione ordinaria commerciale. Le persone che operano in borsa si distinguono in: pubblici mediatori, commissionarî e operatori in genere. In Italia, Francia, Germania, Austria, ecc. le borse di commercio sono istituti di diritto pubblico e norme legislative ne regolano l'istituzione e il funzionamento. In Inghilterra, negli Stati Uniti, e in generale nei paesi d'origine anglo-sassone, le borse di commercio - come le borse valori - sono private organizzazioni disciplinate soltanto dalle norme generiche riflettenti le associazioni in genere.

Il locale o i locali di riunione sono molto diversi, e, mentre alcuni degli Exchanges di Londra, per quanto assai importanti, hanno, per ragioni di centralità, sedi in apparenza inadeguate all'importanza delle operazioni che in esse si compiono, la maggior parte delle borse merci tengono le loro riunioni in ampî e monumentali saloni e dispongono di ambienti in cui trovano sede uffici privati o in cui vengono locati scrittoi, cassette per deposito di campioni, vetrine a uso mostra, ecc. In Italia, nel locale della borsa sono generalmente istituite delle sezioni riservate, in ragione di una per ciascuna delle principali categorie di merci o servizî ammesse alla quotazione ufficiale. Alla loro volta le negoziazioni alle grida avvengono in appositi recinti. Speciali norme regolano l'accesso alle sezioni riservate e ai recinti delle negoziazioni alle grida. Per negoziazioni alle grida si intendono quelle che si effettuano ad alta voce sia per l'offerta, sia per la domanda. La negoziazione alle grida è riservata ai pubblici mediatori, e transitoriamente a commissionarî iscritti in appositi ruoli.

I contratti di borsa si stipulano su speciali formularî o foglietti bollati, a sensi di legge. Uno speciale orario - compreso generalmente entro limiti assai ristretti - è stabilito per segnare il principio e la fine legale delle riunioni di borsa. L'accertamento dei corsi e la compilazione dei listini dei prezzi avviene in base a dichiarazioni che gli operatori sono tenuti a fare delle contrattazioni da essi effettuate durante la riunione ufficiale di borsa. La formazione dei listini ufficiali dei prezzi è attribuzione di speciale importanza del sindacato di borsa.

Nelle borse merci si effettuano operazioni a contanti e operazioni a termine. Le operazioni a contanti hanno immediata esecuzione, la merce contrattata viene consegnata dal venditore dietro regolamento del prezzo da parte dell'acquirente. Le contrattazioni a contanti non dànno luogo in generale a speciali discipline, salvo quelle che risultano dall'adozione di contratti tipo. Molto maggiore importanza hanno le operazioni a termine su merci, sia in rapporto alla funzione economica delle borse merci, sia in rapporto al loro effettivo funzionamento e ai poteri di regolamentazione e di disciplina, di cui gli organi responsabili preposti alle borse stesse sono investiti.

Le operazioni a termine su merci consistono in comprevendite di merci, da consegnarsi a una determinata scadenza più o meno lontana dalla data di conclusione del contratto. Esse, in analogia alle operazioni a termine su valori, si suddividono in tre categorie principali:1. operazioni a fermo, 2. operazioni a premio; 3. operazioni a facoltà. Nelle operazioni a fermo si stabilisce fra i contraenti un semplice rapporto di compravendita che, alla scadenza prestabilita, dà luogo alla consegna della merce da parte del venditore e al regolamento del prezzo da parte del compratore. Nelle operazioni a premio, al semplice rapporto di compravendita si aggiunge in favore di uno dei contraenti il diritto di dichiarare, entro un determinato termine anteriormente alla scadenza, risoluto il contratto mediante il pagamento di un determinato premio convenuto tra i contraenti alla stipulazione del contratto stesso. Nelle operazioni a facoltà a uno dei contraenti è dato diritto di modificare, entro limiti prestabiliti, la quantità contrattata.

Le norme per disciplinare le contrattazioni a termine nelle borse merci si prefiggono sostanzialmente di assicurare, per quanto è possibile, la fungibilità dei varî contratti relativi a una stessa merce. Esse prevedono quindi l'unità di contratto, la qualità e le condizioni delle merci ammesse alla contrattazione, le caratteristiche base, gli abbuoni consentiti per eccesso o per deficienza di tali requisiti, e i limiti insorpassabili entro i quali sono consentite deroghe per eccesso o per deficienza dalle caratteristiche di base. L'unità di contratto, detta anche lotto, è costituita, per ciascuna categoria di merce, dalla quantità minima inscindibile ammessa alla contrattazione a termine. Le operazioni a termine non possono avere per oggetto che la detta quantità minima o un multiplo di essa, cioè uno o varî lotti. Per il normale funzionamento del mercato a termine su merci, è necessario che sia debitamente accertata la consegnabilità delle partite di merci oggetto di contratti a termine, e siano determinati quegli scarti di qualità che, entro i limiti prestabiliti, le partite stesse eventualmente presentino in rapporto alla qualità di base e fissati i compensi dovuti rispettivamente per tali scarti. Ogni organizzazione di borsa merci prevede quindi la costituzione d'un corpo di periti e ne disciplina con somma cura le funzioni delicatissime. I periti hanno, in rapporto al mercato a termine su merci, la specifica mansione di stabilire attraverso la perizia preventiva se una determinata partita di merce possa o no fare oggetto di operazioni a termine. e in caso affermativo di stabilire altresì se essa risponda perfettamente alla qualità tipo, o in che e quanto ne differisca. I periti debbono inoltre, attraverso alla perizia di conservazione, verificare periodicamente se i lotti già periziati mantengano le caratteristiche accertate nella perizia preventiva o se e quanto siano modificati.

Altra necessità per il funzionamento del mercato a termine su merci è quella dell'esistenza di magazzini per il deposito delle merci, che debbono formare oggetto di operazioni a termine, magazzini gestiti in modo da dare garanzia assoluta per la buona conservazione e l'esatta consegna delle merci stesse. Ciascuna borsa merci designa i magazzini autorizzati a ricevere in deposito le merci che possono fare oggetto di operazioni a termine.

La fungibilità, che le norme relative al mercato a termine su merci assicurano ai lotti di una stessa merce ammessa alla contrattazione in detto mercato, permette che l'esecuzione dei contratti a termine di una stessa merce, conclusi per una stessa scadenza, venga grandemente semplificata con procedimenti analoghi a quelli in uso nelle borse valori. Tali procedimenti consistono essenzialmente nell'elidere, salvo il regolamento delle differenze di prezzo, tutte le operazioni per una stessa scadenza in cui gli stessi operatori risultino per eguali quantitativi successivamente compratori e venditori: o viceversa, determinando, attraverso a tali elisioni, quali siano i contraenti che rimangano rispettivamente solo venditori o solo compratori e che debbano quindi eseguire materialmente le rispettive obbligazioni.

Procedimento tuttora in uso nelle borse merci per la liquidazione dei contratti a una determinata scadenza, è quello per filières. La filière è un documento trasmissibile per girata, col quale il venditore a termine mette a disposizione del proprio compratore, presso uno dei magazzini riconosciuti dalla borsa, il lotto da lui venduto, indicandone l'ammontare, calcolato al prezzo del proprio contratto. L'operatore in favore del quale la filière è stata creata, ove alla sua volta abbia rivenduto la merce, gira la filière al proprio acquirente, indicando nella girata l'ammontare di essa, calcolato al prezzo del proprio contratto di vendita, e così di seguito fino a che, per successive girate, la messa a disposizione della merce non risulti in favore di chi, avendo solo comperato e non anche rivenduto, chiude la filière e deve pagare effettivamente tutto l'ammontare della merce e compiere la materiale esecuzione del contratto in rapporto al creatore della filière stessa. Come si è detto i rapporti fra i contraenti intermedî sono regolati per differenza.

Al sistema del regolamento dei contratti per filière si sostituisce però, come è avvenuto in Italia, sempre più quello del regolamento attraverso a enti sussidiarî delle borse di commercio, detti generalmente casse di liquidazione o di garanzia e di compensazione. Tale procedimento unisce ai vantaggi di una grande semplificazione quelli della garanzia che la cassa di liquidazione assume del buon fine dei contratti registrati presso di essa e regolati per il suo tramite. Le casse di liquidazione sono costituite sotto la forma delle consuete società commerciali, anche nei paesi in cui le borse merci sono istituti di diritto pubblico. In Italia (come in Francia e nel Belgio) esse hanno forma di società anonime. Scopo di ogni cassa di liquidazione è la liquidazione, anche prima della scadenza, dei contratti a termine su merci conclusi nella rispettiva borsa merci. La cassa di liquidazione, costituendosi diretta contraente verso le parti contraenti, garantisce la regolare esecuzione e il buon fine dei contratti su merci registrati presso la cassa stessa.

I regolamenti delle borse merci presso le quali funzionano delle Casse di liquidazione sanciscono l'obbligo per gli operatori di registrare i loro contratti a termine presso la rispettiva cassa di liquidazione. La registrazione presso la cassa di liquidazione d'un contratto a termine su merci (registrazione che può anche essere rifiutata in determinate circostanze) implica l'obbligo per entrambi i contraenti di versare alla cassa stessa, a titolo di caparra per la regolare esecuzione del contratto stesso, una somma determinata, detta "deposito originale" ovvero "margine". I contraenti che hanno registrato il loro contratto presso la cassa di liquidazione debbono inoltre versare in deposito le eventuali differenze passive risultanti giorno per giorno tra il prezzo del contratto e la quotazione ufficiale del mercato a termine. La cassa di liquidazione attua immediatamente l'esecuzione coattiva contro l'operatore a termine che, avendo registrato il proprio contratto, non eseguisca tempestivamente i versamenti prescritti. Le casse di liquidazione, col garantire in modo efficace la piena esecuzione e il buon fine delle operazioni a termine, hanno contribuito notevolmente al sano sviluppo e al corretto funzionamento delle borse merci.

La funzione economica del mercato a termine su merci è infatti essenzialmente quella di distribuire e frazionare il rischio delle oscillazioni di prezzi. Per questa sua funzione assicurativa, ricorrono al mercato a termine su merci commercianti i quali, acquistata della merce effettiva su mercati lontani, vogliono eliminare, ovvero limitare il rischio delle oscillazioni di prezzi nel periodo che intercede tra il momento dell'acquisto e il momento in cui la merce sarà giunta sul mercato di consumo e potrà effettivamente essere distribuita. Analogamente potrà operare a termine l'industriale il quale voglia eliminare il rischio delle oscillazioni di prezzi della materia prima durante il ciclo lavorativo e a sua volta potrà ricorrervi il produttore il quale voglia assicurarsi un prezzo remuneratore in un momento che non coincide con la disponibilità effettiva della produzione che egli vuole vendere.

La disciplina severa del mercato a termine su merci, il rigido funzionamento delle casse di liquidazione tendono ad eliminare le operazioni a termine di puro gioco, che non rispondono alle finalità economiche delle borse merci.

In Italia, al 1° gennaio 1928 erano ufficialmente costituite e in attività di esercizio le seguenti borse merci:

Genova. - Istituita con r. decr. 18 agosto 1855; sono ivi organizzate le operazioni a termine per i grani e per i caffè.

Milano. - Costituita con r. decr. 16 dicembre 1926 con una sezione bozzoli (decr. ministeriale 15 febbraio 1927) e una sezione cereali (decr. ministeriale 13 maggio 1927). Per entrambe le categorie sono regolate le operazioni a termine.

Trieste. - Costituita sotto il regime austriaco nel 1855 e attualmente regolata da uno statuto approvato il 15 gennaio 1923. Sono ivi istituiti i mercati termine per il caffè e per lo zucchero.

Napoli. - Istituita con r. decr. 28 dicembre 1924, n. 2178; non esiste regolamentazione di operazioni a termine.

Attualmente sono in funzione altre borse merci a Venezia, Padova, Bologna, Torino, e Firenze.

Contratti di borsa.

La legge 20 marzo 1913 sancisce che le borse di commercio siano istituite con r. decr., su proposta della competente camera di commercio. Il decreto d'istituzione indica per quali specie di contrattazioni è istituita ciascuna borsa.

Il relativo regolamento del 4 agosto 1913 dispone: La denominazione di "borsa di commercio", di "borsa di valori", di "mercato di valori" o altra consimile, è esclusivamente riservata alle borse istituite a norma dell'art. 1 della legge. La promiscuità di dizioni lascia intravvedere che a tale epoca non si era ancora mutato il concetto del codice di commercio del 1865, per cui in una sola borsa possono eseguirsi contrattazioni sia su valori, sia su derrate o merci, tanto che, dopo impartite tutte le disposizioni relative alla nomina di un sindacato di borsa composto esclusivamente di agenti di cambio, è sancito che può anche essere nominato un sindacato di mediatori in merci.

Il codice di commercio, dopo avere stabilito che in materia di commercio si osservano le leggi commerciali, e ove queste non dispongano, gli usi mercantili, stabilisce, all'art. 2, che le borse di commercio, le fiere e i mercati, i magazzini generali, i punti franchi e gli altri istituti che servono al commercio sono governati da leggi speciali e da regolamenti; con queste disposizioni non muta però alcuna delle norme generali che regolano la capacità delle parti contraenti, i titoli di credito, la loro trasmissibilità, le obbligazioni commerciali in genere, le modalità delle vendite, il riporto, il pegno, la mediazione e la commissione, nonché ogni altro rapporto contrattuale cui può dare origine un'operazione di borsa. Norme speciali integrative e di deroga alle disposizioni dei codici sono stabilite nelle leggi sulle borse per quanto si riferisce al diritto di sconto, alla procedura dell'amichevole componimento, all'esecuzione coattiva delle operazioni di borsa e relativo certificato di credito, che costituisce titolo esecutivo a norma delle leggi di procedura civile.

Diamo l'elenco cronologico della speciale legislazione in tutto o in parte vigente che regola questa materia:

Legge 20 marzo 1913, n. 272, per l'ordinamento delle borse di commercio; r. decr. 4 agosto 1914, n. 1068, regol. per l'esecuzione della legge precedente; r. decr.-legge 23 giugno 1923, n. 1428, che proroga il diritto di contrattazione alle grida; decr.-legge 30 dicembre 1923, n. 3278, riguardante le tasse sui contratti di borsa; decr.-legge 26 febbraio 1925, n. 176, sui cambî, e sullo scarto obbligatorio del 25%; decr.-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle borse di commercio; decr.-legge 9 aprile 1925, n. 375, contenente provvedimenti integrativi del precedente; decr.- legge 9 aprile 1925, n. 376, circa il regolamento delle borse di commercio; decr.-legge 14 maggio 1925, n. 601, sulla esecutorietà dei contratti di borsa e istituzione dei fondi di garanzia cauzionale degli agenti di camhio; decr. ministeriale 26 giugno 1925, n. 1047, sul fondo di garanzia cauzionale, e proroga di talune disposizioni; decr.-legge 29 luglio 1925, n. 1261. passaggio della vigilanza sulle borse valori dal ministro dell'Economia al ministro delle Finanze, e relativa attribuzione di esclusiva competenza; decr.-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, circa le cauzioni e l'orario unico di tutte le borse e proroga di taluni provvedimenti precedenti; decr.-legge 21 dicembre 1925, n. 2468 e decr.-legge 7 marzo 1926, n. 373, contenenti la proroga e infine il rinvio sine die di taluni provvedimenti precedenti.

Mentre la legislazione dal 20 marzo 1913 al 30 dicembre 1923 riguarda promiscuamente le borse valori e le borse merci, denominate genericamente borse di commercio, tutta la legislazione su riportata concerne esclusivamente, a partire dal 1925, le borse valori, fatta ecezione del dec,.-legge 29 luglio 1925 che stabilisce un'assoluta indipendenza e divisione fra borse valori e borse merci, sopprimendo qualsiasi ingerenza del ministro dell'Economia nelle borse valori e sostituendovi quella del ministro delle Finanze, e togliendo a quest'ultimo ogni autorità sulle borse merci che passano all'esclusiva dipendenza del ministro dell'Economia.

Per effetto dell'art. 3, n. 9, del decr.-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sui consigli provinciali per l'economia, l'amministrazione delle entrate e delle spese delle borse di commercio è affidata al consiglio provinciale. Nell'attesa di un testo unico che coordini questo cumulo di leggi, delle quali i testi principali sono quelli del 20 marzo 1913 e 4 agosto 1914, e quelli del 7 marzo e 9 aprile 1925, si cercherà in questa breve esposizione di riassumere le disposizioni in vigore e di esporle sistematicamente.

La natura estremamente delicata delle operazioni che si svolgono nelle borse valori sul debito pubblico dello stato, sui cambî e sui titoli, le cui quotazioni possono ripercuotersi con effetti imprevedibili sia sulla valutazione, sia sulla circolazione della moneta, e quindi su tutta l'economia nazionale, impose ai legislatori di tutti i tempi e di tutti i paesi, anche là dove le borse sono istituzioni di indole privata, di stabilire disposizioni di controllo da parte dello stato, e in Italia l'art. 2 della legge del 1913 sottopose le borse di commercio alla vigilanza del governo, delle camere di commercio, delle deputazioni di borsa, e dei sindacati dei mediatori. Questa funzione di vigilanza fu inoltre integrata dal potere di emanare sotto determinate regole provvedimenti adatti, secondo le speciali condizioni del mercato, ad assicurare il regolare andamento degli affari: provvedimenti che hanno forza di legge per coloro che operano nelle borse ai cui regolamenti ed usi sono assoggettati.

Fino ad epoca assai vicina con la denominazione di borse di commercio non s'intendeva praticamente che la borsa valori, e a partire dalla legge 6 luglio 1862 istituente le camere di commercio nel regno, in tutte le leggi successive, sempre fu mantenuta la disposizione che le camere "hanno alle loro dipendenze le borse di commercio, le amministrano, ne percepiscono le entrate e ne sostengono le spese", aggiungendo anzi il regolamento del 1925 all'art. 7 che "rimangono in ogni caso riservate alle camere le funzioni di tutela e di vigilanza che sono ad esse demandate dalla legge"; invece, il decr.-legge 29 luglio 1925, messo in relazione con il decr.-legge 16 giugno 1927, n. 1071, non può a meno di far ritenere che sia stato intento del legislatore sottrarre le borse valori alle dipendenze delle camere di commercio.

E infatti, mentre esse per effetto di queste categoriche disposizioni erano investite non solo dei poteri amministrativi ma anche di quelli di vigilanza e tutela, poteri riconfermati dalla legge 18 aprile 1926, n. 731, istituente i consigli provinciali dell'economia, la successiva legge del 16 giugno 1927, in correlazione all'avvenuto passaggio delle borse valori alle dipendenze del ministro delle Finanze, sopprimeva la dizione che per 65 anni si era conservata nella legislazione sulle camere di commercio circa la dipendenza delle borse di commercio dalle camere, e con il n. 9 dell'art 3 limitò l'ingerenza dei consigli provinciali alla sola parte amministrativa di riscossione delle entrate e carico delle spese; non solo, ma il successivo n. 10 nel quale sono elencati gl'istituti soggetti alla tutela dei consigli omise deliberatamente le borse di commercio, per le quali il precedente articolo regolamentare aveva riconfermato la tutela dopo di avere già stabilito la dipendenza.

L'intera disciplina legislativa delle camere di commercio è stata riveduta in ogni sua parte dai decreti-legge del 1926-1927, e quindi per le regole stabilite nelle premesse al codice civile si deve intendere abrogata ogni precedente contraria disposizione; le borse di commercio sono state divise specificatamente in borse valori e borse merci, rispettivamente dipendenti dal ministro delle Finanze o dal ministro dell'Economia; parrebbe quindi che per le regole generali del diritto sia stata soppressa ogni facoltà sia di vigilanza sia provvisionale dei consigli provinciali, e conseguentemente che le autorità cui sono soggette le borse, con potere di emanare provvedimenti, siano oggi soltanto i relativi ministeri, le deputazioni, e i sindacati di borsa, non essendo ancora stati costituiti, anzi essendo stata rinviata sine die la nomina dei consigli sindacali delle corporazioni degli agenti di cambio, che per le leggi 7 marzo e 9 aprile 1925 avrebbero dovuto succedere ai sindacati di borsa.

Attendendosi che sia pertanto completata e riordinata la legislazione, nella pratica si procede rimettendo ogni eventuale provvedimento alla decisione del Ministero, il quale è permanentemente rappresentato presso ciascuna borsa da un funzionario superiore, delegato del Tesoro; il quale, oltre ad assistere alle quotidiane riunioni, presiedere alla formazione del listino, alla quota e alle negoziazioni dei cambî, ha diritto d'intervenire, e interviene, a tutte le riunioni dei sindacati di borsa, formando in pari tempo il tramite per mezzo del quale si possono ottenere tutte le necessarie disposizioni.

I poteri delle autorità preposte alle borse si possono dividere in amministrativi, consultivi, disciplinari, e in un certo qual senso, giurisdizionali. I poteri amministrativi deferiti ai consigli provinciali per l'economia riguardano oggi soltanto le entrate e le spese delle borse di commercio, alle quali devono provvedere sia i locali sia il personale. I poteri consultivi spettano sia ai consigli provinciali, e ciò in dipendenza delle stesse leggi che li hanno costituiti attribuendo loro in genere poteri consultivi in qualsiasi materia riflettente l'economia, sia alla deputazione di borsa e al sindacato di borsa, nei casi espressamente stabiliti dalla legge, la quale richiede sia sempre sentito il loro parere da parte del ministro quando si tratti di emanare provvedimenti di volta in volta ritenuti necessarî per speciali condizioni del mercato ad assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse. I consigli provinciali hanno diritto di proporre al ministro alcuni membri della deputazione di borsa, devono essere intesi sull'ammissione a quotazione dei titoli delle provincie e dei comuni, devono essere intesi in unione con le deputazioni e i sindacati dal ministro delle Finanze per le nomine degli agenti di cambio, per la misura della cauzione e per la misura delle tariffe di mediazione. I poteri disciplinari sono esercitati dalla deputazione, o dal sindacato di borsa a seconda dei casi, e così è di Certi provvedimenti giurisdizionali in materia di decisione di controversie per affari conclusi nelle borse. Al ministro delle Finanze compete la suprema potestà in materia di borse quanto alla disciplina, essendogli inoltre riservata la proposta di nomina per decreto reale degli agenti di cambio, la fissazione delle tariffe, il potere di ordinare ispezioni, e quello di emanare qualsiasi altro provvedimento.

I principali poteri della deputazione si possono riassumere nei seguenti: essa provvede all'osservanza delle leggi e regolamenti nelle borse; contro le sue deliberazioni è ammesso ricorso in via amministrativa fino al Ministero; nel caso di questioni sorte in conseguenza di affari conclusi in borsa decide in qualità di amichevole compositore, se ne è stata richiesta dalle parti. Qualora non vi abbia di già provveduto il sindacato, deve denunciare al tribunale, per gli opportuni provvedimenti, le insolvenze che non siano state seguite da amichevole componimento a termine di legge. Esercita la polizia della borsa, e in sua assenza è surrogata dal sindacato, che deve però riferirle in proposito. Esclude dalla borsa le persone che siano fallite, che notoriamente non abbiano fatto fronte ai loro impegni, o siano di dubbia moralità, nonché le persone appartenenti a categorie indicate dalla legge. Può applicare penalità fino ad un massimo di 3000 lire a seconda dei casi ai contravventori di suoi provvedimenti circa l'esclusione dalla borsa, agli operatori che agiscano come mediatori senza essere iscritti, ai mediatori iscritti che esercitino in proprio alcun commercio, o che rilascino ricevute di saldo a debitori i quali non abbiano pagato integralmente i loro debiti, e può infligger loro anche la sospensione dall'esercizio della professione fino a sei mesi. Può inoltre punire con pene pecuniarie e sospensione dall'esercizio fino a tre mesi i mediatori che facciano irregolari dichiarazioni per l'accertamento dei corsi, che abbiano cauzione insufficiente, che nella tenuta dei libri non osservino le prescrizioni di legge, che rifiutino di presentare i loro libri se richiesti dalle competenti autorità. Contro tali sue decisioni è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Spettano al sindacato di borsa i seguenti poteri: vigilanza sugli agenti di cambio e obbligo di denunzia alla deputazione dei contravventori; soprintendenza alla polizia della borsa in assenza della deputazione; decisione in qualità di amichevole compositore su richiesta delle parti per qualsiasi controversia sorta in dipendenza di affari conclusi in borsa. Raccoglie tutte le dichiarazioni dei mediatori per gli affari conclusi col loro ministero, e in base ad esse forma il listino di borsa. Ha facoltà di prendere visione dei libri degli agenti di cambio per controllare l'esattezza delle loro denunzie. Provvede mensilmente alla formazione dei prezzi di compenso. In materia di sconto di titoli può validamente ricevere il deposito del prezzo da parte del compratore che esercita tale diritto. Procede all'esecuzione coattiva sugli affari di borsa nei casi contemplati dall'art. 44 della legge, e rilascia il relativo certificato di credito. Procede alla denunzia al tribunale delle insolvenze che siano avvenute per omissione di pagamento conseguente alla notifica del certificato di credito, sempre nel caso che non si sia iniziata la procedura di amichevole componimento. Su richiesta del debitore insolvente o di qualsiasi suo creditore promuove e sorveglia la procedura di amichevole componimento.

Altri poteri sono stati conferiti dalle recenti leggi sulle borse ai consigli sindacali delle corporazioni, i quali, come si è accennato, avrebbero dovuto fin dal 1925 assorbire i sindacati di borsa sostituendosi ad essi, ma tali disposizioni non trovano oggi applicazione, essendo sospesa la nomina dei consigli sindacali.

La legge del 1913, assoggettando questi contratti a una tassa da esigersi mediante l'uso di un foglietto bollato (denominato comunemente fissato) sul quale è segnata l'operazione intervenuta fra le parti, ha usato la dizione: "nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi, ecc.": - tale locuzione "agli effetti della tassa" testualmente riportata nel decr.-legge 30 dicembre 1923 sulle tasse sui contratti di borsa, ha fatto in taluno sorgere il dubbio infondato che l'inciso potesse essere interpretato come se nella sostanza gli stessi contratti potessero essere diversamente considerati: cioè, che, se il contratto agli scopi fiscali può e deve essere presunto di borsa, possa assumere altro carattere, e quindi essere assoggettato alle disposizioni del codice di commercio anziché a quelle della legislazione speciale, quando ciò possa essere dimostrato.

Si devono quindi comprendere fra i contratti di borsa tutti i contratti, siano fatti in borsa o fuori di borsa, tanto a contanti, quanto a termine fermi, a premio, o di riporto, e ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello stato, delle provincie, dei comuni e di enti morali; le azioni e obbligazioni di società, comprese le cartelle degl'istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, sia o no quotato in borsa; le comprevendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in borsa o fuori di borsa.

Per precisa dichiarazione della legge del 1913, ripetuta in quella del 1923, le operazioni a termine sopra titoli di credito e valori sono reputate atti di commercio. Con questo disposto si è venuto a por fine all'incompleta legislazione precedente.

La legislazione presente non ha più prescritto l'uso del fissato ad substantiam; ha però reso improponibile qualsiasi azione giudiziale, o la domanda di esecuzione coattiva, se non sia provato che si è fatto uso dei foglietti bollati al momento della stipulazione del contratto, o che in seguito non si è pagata la relativa ammenda. Praticamente ciò si risolve nel pagamento di una lieve penalità di 10 lire per ogni fissato omesso, dopo di che l'azione giudiziale diviene proponibile. Malgrado il preciso disposto di legge che qualifica atti di commercio le operazioni a termine - e ciò in conformità alle regole generali del diritto e ai concetti che hanno fatto dichiarare valida nel codice di commercio la vendita della cosa altrui che ancora non si possiede e che pertanto si risolve in una vendita futura -, di tempo in tempo, specie in materia di divise, torna a far capo la questione dell'operazione differenziale e relative eccezioni di nullità.

Qualsiasi compra e vendita a termine effettuata in borsa porta di per sé un reale ed effettivo trapasso di proprietà che si riflette e si ritrasmette ad altre contropartite, le quali non possono a meno di darsene debito o credito nei loro conti di liquidazione mensile, che passando per la stanza di compensazione, o anche fuori di essa, devono presentare saldi effettivi di ritiro o di consegna di titoli e di contanti, o devono presentarsi compensati con conti di altri contraenti, i quali a loro volta siano inversamente creditori o debitori dei titoli sui quali si è fatta l'operazione.

La legge del 1913 per porre argine alle operazioni di vendita allo scoperto, ravvisando in esse un tentativo di depressione artificiale del mercato, ha istituito uno speciale diritto (diritto di sconto) del compratore a termine, per cui egli può pretendere dal suo venditore la consegna anticipata dei titoli in qualsiasi momento tranne che nei sei giorni antecedenti la liquidazione mensile e nei sei giorni susseguenti. La consuetudine ha interpretato ancor più restrittivamente la limitazione introdotta dal legislatore, considerando questi dodici giorni di rispetto quali giorni di effettiva borsa aperta.

Il compratore che intenda valersi di questa facoltà deve darne avviso scritto al venditore prima dell'apertura della borsa indicando qualità e quantità dei titoli, prezzo, data del contratto d'acquisto, giorno in cui deve effettuarsi la consegna, e deposito del prezzo eseguito presso un istituto di emissione o presso il sindacato di borsa. Questo avviso deve essere vidimato dal presidente del sindacato e a sua cura pubblicato nei locali della borsa. L'avviso è redatto su moduli ai quali il notificato può a sua volta apporre la girata alla contropartita dalla quale avesse a sua volta acquistati i titoli scontati, e il notificato deve fare la consegna dei titoli entro il terzo giorno di borsa a partire da quello della notifica.

Il diritto di sconto può anche esercitarsi sui contratti di riporto e su quelli a premio. Qualora la consegna anticipata non abbia avuto luogo nel termine di diritto, il compratore deve notificare l'inadempienza al sindacato nel termine di 24 ore, e questi provvede, per conto e a rischio del venditore, all'esecuzione del Contratto comprando i titoli scontati in borsa.

La parte, qualunque essa sia, che vuole l'adempimento di un contratto di borsa, come regola ha diritto di valersi della procedura ordinaria ricorrendo ai tribunali e valendosi anche delle disposizioni dell'art. 69 del codice di commercio, per cui, quando il termine convenuto nella vendita commerciale sia essenziale alla natura dell'operazione, la parte che ne vuole l'adempimento nonostante la scadenza del termine già avvenuto deve darne avviso alla controparte nelle 24 ore successive alla scadenza, facendo in seguito procedere alla compera o vendita dei titoli a mezzo di un agente di cambio, portandosi di poi creditore per le differenze a suo danno. La condizione del termine nei contratti di borsa per la costante consuetudine è ritenuta essenziale all'operazione medesima.

A lato della procedura ordinaria la legge sulle borse ha istituita una procedura speciale più rapida e coattiva per tutti i contratti conchiusi con l'intervento delle persone ammesse al mercato ufficiale o delle banche ammesse all'esecutorietà coattiva col decr.- legge 14 maggio 1925, per quanto per queste ultime l'esecutorietà sia stata più tardi nuovamente sospesa con successivi decreti. L'art. 9 della legge 30 dicembre 1923, n. 3278, sulle tasse dei contratti di borsa stabilisce che "per i contratti conclusi con l'intervento delle persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, ovvero tra queste ed altre persone, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel termine stabilito, l'altra entro il termine prescritto dall'uso di borsa" (che generalmente si estende dai tre ai cinque giorni) "o in difetto di esso, non oltre il secondo giorno non festivo dalla scadenza può richiedere al sindacato dei mediatori la liquidazione coattiva della operazione purché il contratto porti la firma della parte inadempiente".

La consuetudine delle borse ha interpretato questo articolo, il quale non è che la riproduzione dell'art. 44 della legge 1913, nel senso che il sindacato debba in questo caso sempre procedere alla liquidazione coattiva in contrapposto con il potere discrezionale che gli compete nei casi previsti nella seconda parte dell'art. 9, la quale stabilisce che qualora uno dei contraenti a termine non riconsegni al mediatore regolarmente firmata la parte del foglietto bollato rimessole, il sindacato, su richiesta di quest'ultimo e in seguito alla presentazione dei documenti se ve ne sono, oppure all'esame dei registri del richiedente, invitato il contraente moroso mediante raccomandata a consegnare al sindacato il foglietto munito di firma, possa in caso di suo rifiuto o di non risposta procedere alla liquidazione coattiva dell'operazione.

La liquidazione si effettua eseguendo, ove occorra, a carico dell'inadempiente le necessarie operazioni di compera e di vendita, e mediante rilascio all'istante d'un certificato, su apposito modulo conforme alle disposizioni ministeriali, contenente la cifra corrispondente alla somma di credito risultante. La parte che ha ottenuto il certificato di credito deve procedere alla sua intimazione al debitore a mezzo di ufficiale giudiziario, e può in seguito procedere con le forme ordinarie d'esecuzione stabilite nel codice di procedura civile a norma dell'articolo 554 e segg. In caso d'opposizione alla procedura esecutiva il presidente del tribunale può, in conformità dell'art. 323 del codice di commercio, ordinare il deposito d'una cauzione analogamente a quanto avviene nelle esecuzioni dipendenti da titoli cambiarî, o può ancne sospendere l'esecuzione, e in questo caso le parti devono seguire il giudizio ordinario.

Trascorsi i tre giorni dalla notificazione del certificato senza che l'inadempiente abbia fatto fronte al pagamento, il presidente del sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinché possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del codice di commercio.

Il procedimento coattivo si applica tanto ai contratti a termine su valori quanto a quelli riguardanti le merci. In linea pratica, nelle borse merci questo può avvenire assai difficilmente, poiché se si prende in esame la borsa merci di Milano, noi vediamo che in essa è stata costituita una cassa di garanzia e di compensazione la quale registra tutti i contratti che si concludono nella borsa, li accentra in sé e si sostituisce nella loro esecuzione alle controparti, divenendo così acquirente di fronte al venditore, e venditrice di fronte al compratore, e obbligandosi nei loro contratti all'esecuzione. Per tal modo viene eliminato il pericolo d'inadempienza da parte dei contraenti fra di loro, poiché l'inesecuzione del loro contratto non può più avvenire se non nei confronti della cassa di garanzia, la quale in pratica è così l'unico soggetto attivo o passivo in caso di inadempienza di certificati di credito.

Per le disposizioni del codice di commercio il commerciante che cessi di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in stato di fallimento, ed entro tre giorni dalla cessazione deve farne dichiarazione alla cancelleria del tribunale. Lo stato di insolvenza del debitore per operazioni di borsa gli permette invece in un primo tempo di esimersi da un obbligo che porta di conseguenza o alla dichiarazione di fallimento o al concordato preventivo, e gli concede di adire una procedura speciale denominata amichevole componimento, che su richiesta dell'insolvente o di uno o più creditori è promossa dal sindacato di borsa fra gl'interessati, sempreché l'insolvenza sia notoria o formalmente accertata a mezzo del certificato di credito ritornato insoluto, e si raggiunga l'adesione di tutti i creditori.

Non facendo la legge distinzione alcuna per questa procedura fra mediatori iscritti, commissionarî di borsa, banchieri o privati, è da ritenersi nel suo silenzio che possano invocarla tutti coloro che per la legge 1913 sono compresi fra gli operatori abituali di borsa, dei quali le deputazioni di borsa devono comunicare nota alle intendenze di finanza e per i quali la legge ha stabilito l'obbligo di conservare le matrici dei foglietti bollati e tenerli a disposizione delle verifiche degli agenti della finanza.

Per assumere le operazioni relative alla liquidazione dell'insolvente notorio o formalmente accertato avvenute prima della liquidazione mensile, il sindacato di borsa dev'essere autorizzato dalla deputazione di borsa, e ciò per espressa disposizione di legge. Questa autorizzazione non appare richiesta però né dalla legge, né dal regolamento generale per addivenire alla liquidazione delle insolvenze che si verifichino contemporaneamente alla liquidazione di fine mese; come pure non appare richiesta autorizzazione alcuna per la procedura dell'amichevole componimento. Per effetto però dell'articolo 67 della legge 1913 ogni borsa ha in vigore un regolamento interno, che, debitamente approvato dal governo, ha forza di legge; in questi regolamenti si ritrovano le norme relative alle liquidazioni e agli amichevoli componimenti; in taluno di essi è stabilito che il sindacato prima di assumere l'incarico del componimento ne dia avviso alla deputazione, la quale potrebbe negarne l'autorizzazione.

Detti regolamenti in genere conferiscono ai sindacati di borsa i più ampî poteri per dar corso all'esecuzione dell'amichevole componimento, e segnatamente attribuiscono loro l'incarico di accertare lo stato dei debiti e crediti dell'insolvente, di stabilire prezzi speciali di compenso o di storno in base ai quali regolare le differenze e fissare così la par conditio omnium creditorum, di transigere, concordare, riscuotere le attività, rilasciare quietanze, comprare o vendere titoli o valori, fare riporti ai creditori accertati, ecc. Il sindacato in seguito procede al riparto di ogni attività fra tutti i creditori per causa di borsa dell'insolvente. Qualora il riparto non abbia consentito il pagamento integrale di tutti i debiti, la deputazione di borsa, cui il sindacato deve sempre riferire sul proprio operato in questa materia, procede all'esclusione dalla borsa del concordatario.

In caso non sia stato raggiunto l'amichevole componimento per la mancata adesione anche di un solo creditore, il sindacato non può compiere alcuna operazione all'infuori di quanto ha già fatto in caso di liquidazione coattiva, ed entro i termini stabiliti dal regolamento, in genere variabili dai 4 ai 10 giorni dalla dichiarazione d'insolvenza, il sindacato deve darne notizia alla deputazione di borsa, la quale ne trasmette denunzia al tribunale per i provvedimenti di legge e cioè per la procedura fallimentare. Trattandosi d'un mediatore iscritto insolvente, qualora i suoi beni non siano sufficienti al pagamento delle sue passività, entra in giuoco la sua cauzione, e il fondo garanzia per le cauzioni costituito presso ogni corporazione deve concorrere ad integrare la cauzione prevista dalla legge. Sulla cauzione non tutti i creditori hanno uguale diritto, poiché per l'articolo 28 della legge 1913 la cauzione dei mediatori iscritti è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento: 1. delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dall'esercizio degli uffici pubblici loro riservati; 2. delle indennità per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio della mediazione; 3. dei debiti derivanti dall'inadempimento dei contratti conclusi a norma dell'articolo 31 del codice di commercio; 4. delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla legge.

Il decreto ministeriale del 26 giugno 1925 del ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Economia nazionale, decreto loro demandato in virtù del decr.-legge 14 maggio 1925, art. 4, che concerne la costituzione dei fondi di garanzia, stabilisce inoltre che in caso d'insolvenza di un partecipante al fondo, se il deposito cauzionale a lui personalmente intestato non sia sufficiente a soddisfare il passivo, il fondo di garanzia contribuisce fino a concorrenza della cifra totale di cauzione, salvo il diritto di rivalsa da esercitarsi a mezzo del comitato di vigilanza sul fondo cauzioni sulle attività di qualunque natura che siano di proprietà del debitore, per le somme prelevate dal fondo di garanzia in eccedenza sulla quota del quarto della cauzione. Con queste disposizioni il fondo di garanzia rimane creditore del mediatore di cui ha integrato la cauzione, e in caso di suo successivo fallimento avrà diritto di concorrere con tutti gli altri creditori sul suo patrimonio, esclusa la parte vincolata a cauzione.

Riassumiamo quelli fra gli usi che sono stati accertati in modo conforme su tutte le piazze d'Italia dalla federazione nazionale fra gli agenti di cambio.

Qualsiasi contestazione circa l'esecuzione di ordini dev'essere sollevata prima che abbia inizio la riunione della borsa successiva al giorno in cui il cliente ha ricevuto l'avviso di esecuzione dell'ordine. Quando si dà un ordine per l'esecuzione "al meglio" s'intende che l'acquisto e la vendita siano eseguiti senza limite di prezzo in base alle quotazioni verificatesi nella riunione per la quale è stato dato l'ordine. La parola curando" significa che l'agente deve porre tutta la sua diligenza nell'eseguire l'ordine, restando però a lui la facoltà di eseguirlo nel momento che più ritenga opportuno, e ciò in contrapposto all'ordine "al meglio" per il quale l'agente deve soprattutto preoccuparsi di eseguire immediatamente se possibile. Ordine débordant significa, che l'operazione può eseguirsi soltanto quando il prezzo abbia raggiunto quello indicato nell'ordine. Gli ordini dati senza indicazione di tempo s'intendono validi per la sola riunione di borsa per cui furono impartiti. L'ordine "a revoca" perdura fino a che il committente non l'abbia revocato. Gli ordini a revoca s'intendono tutti scaduti con il giorno della risposta dei premî se si tratti di operazione a termine: sino all'ultima riunione del mese, se si tratti di operazioni per contanti. L'ordine dato in apertura deve essere eseguito nel primo quarto d'ora di borsa; l'ordine di chiusura nell'ultimo quarto d'ora. L'ordine di compravendita a un prezzo "circa" generalmente s'intende nei margini di L. o, 10 trattandosi di rendite e consolidati, d) L. 1 trattandosi di obbligazioni e al massimo dell'1% in più in meno sul prezzo quotato per gli altri titoli. Il "piccolo circa" è la metà, il "largo circa" è il doppio.

I titoli devono essere consegnati unitamente al regolare foglio di cedole. Il venditore è sempre responsabile degli eventuali danni derivanti da irregolarità di titoli. I titoli di nuova emissione o certificati provvisorî al portatore, i quali in ogni loro diritto e onere siano pareggiati in tutto ai titoli di precedente emissione o ai titoli definitivi, devono essere accettati come quelli già in circolazione. Le spese di trapasso dei titoli nominativi sono a carico del venditore, fatta eccezione soltanto per le azioni della Banca d'Italia.

Tutti i titoli che si trattano comprendono nel prezzo la cedola in corso, eccezion fatta per alcune obbligazioni: per queste il listino usa la dicitura "più interessi". Il prezzo seguito dalla parola "ex" s'intende con cedola distaccata. L'importo delle cedole, premî, rimborsi, interessi, ecc. maturati ed esigibili nel corso di un contratto a termine spettȧ al compratore. I titoli non completamente liberati si trattano e si valutano indicando il prezzo meno il non versato.

Per effetto del decreto 26 febbraio 1925 nessun agente di cambio, commissionario, banchiere avrebbe potuto accettare ordini di compravendita di titoli se non contro contemporaneo versamento da parte del committente del 25% del loro valore. La giurisprudenza dapprima ritenne trattarsi di disposizione inderogabile dalle parti a pena di nullità del contratto, ma in pratica la disposizione si mostrò irrealizzabile. In seguito alla deliberazione unanime di tutti i sindacati di borsa trasmessa al Ministero delle finanze, con la dichiarazione che essi non si sentivano in grado di stabilire le norme loro demandate per il versamento, e che pertanto non avrebbero impartito disposizioni se non col consenso del Ministero, tale disposizione non fu applicata nella pratica e rimase sospesa. Le più recenti sentenze hanno abbandonato il concetto di nullità assoluta per le operazioni fatte in deroga. È tuttavia consuetudine costante che i mediatori di borsa richiedano una garanzia, chiamata "copertura" a quei clienti dei quali non conoscano a fondo la solvibilità, o che comunque si impegnino troppo largamente in operazioni. La copertura si richiede ordinariamente unita a una dichiarazione che, qualora i titoli avessero a diminuire di valore, il mediatore è autorizzato senz'altro, se la garanzia non sia reintegrata nella misura precedente, a liquidare l'operazione.

Nei contratti di riporto il cliente deve far pervenire le sue istruzioni al mediatore almeno nel giorno antecedente a quello fissato per i riporti. In caso che l'agente non sia in grado di provvedere al riporto, deve darne immediato avviso al cliente, il quale dovrà provvedere o per il ritiro dei titoli o perché altra persona o ente di gradimento dell'agente possa provvedere in suo luogo. In caso contrario l'agente ha diritto di far liquidare l'operazione comprando o vendendo i titoli in posizione nel giorno della liquidazione. I contratti di riporto per i quali non sia stata ancora eseguita la tradizione del titolo non sono perfezionati anche per il caso di insolvenza del contribuente, ancorché siano stati scambiati i relativi foglietti bollati.

Tutti i vantaggi e gli oneri inerenti al titolo dato a riporto (coupons, premî, rimborsi, sorteggi, opzioni, ecc.) sono a vantaggio e a carico del datore a riporto. Non così, se non espressamente convenuto, il diritto d'intervento alle assemblee. Salvo contraria convenzione, gl'interessi sui riporti sono pagati posticipatamente.

Il compratore a termine che intenda esercitare un'opzione che si avveri prima del ritiro dei titoli deve avvertirne il venditore almeno due giorni prima del termine fissato per l'opzione. Il venditore deve compiere tutti gli atti necessarî per la sottoscrizione delle nuove azioni, purché il compratore gli abbia rimesso in tempo utile i fondi necessarî. Il cliente che non abbia dato le necessarie istruzioni in tempo utile non ha diritto a pretendere che l'ammontare del valore del diritto di opzione.

I conti di liquidazione mensile inviati regolarmente al cliente si intendono col suo silenzio approvati, qualora questi non abbia presentato reclamo entro otto giorni dalla data d'invio del conto medesimo.

L'agente che non abbia ricevuto istruzioni dal cliente per il giorno della risposta dei premî si regolerà nel miglior interesse del cliente, dandone però contemporanea comunicazione al sindacato di borsa. In caso di opzione maturata su un titolo nel giorno antecedente a quello della risposta dei premî, il prezzo è ragguagliato al prezzo d'un titolo meno il valore dell'opzione pubblicato dal sindacato.

Bibl.: A. Courtois, Défense de l'agiotage, 1882; L. Medina, le stanze di compensazione in Italia, Livorno 1884; A. Tronci, Le operazioni e la materia di borsa. Guida pratica ad uso delle banche, banchieri, capitalisti ecc., Torino 1891; F. Piccinelli, Apprezzamento dei valori pubblici e delle operazioni di borsa, Milano 1891; id., Questioni sul contratto di riporto, Città di Castello 1894; C. Supino, la borsa e il capitale improduttivo, Milano 1898; A. Crump, Teoria delle speculazioni di borsa, in Biblioteca dell'Economista, Torino 1899; W. Howarth, Il nostro sistema di compensazione e le stanze di compensazione, in Biblioteca dell'economista; Torino 1899; A. Allix, Des reports dans les bourses de valeurs, Parigi 1900; A. Christophe, Bridangages financiers ou le dessous de la bourse Saint-Die, 1901; A. Schutze, Die Börse und die Börsegenschäfte, Lipsia 1903; J. A. Decourdemanche, Manuel des valeurs cotées en coulisse à la bourse de Paris, Parigi 1904; F. Piccinelli, Il capitalista. Guida finanziaria per le borse, banche, industrie, società per azioni e valori pubblici, Milano 1906; F. Carnelutti, I privilegi degli agenti di cambio, in Rivista di diritto commerciale, I (1907), p. 321; Remm-Trumpler-Dove, Kommentar zum Börsengesetz, Berlino 1909; A. De' Pietri-Tonelli, Le speculazioni di borsa, Rovigo 1912; M. Bossi, Le stanze di compensazione in Italia e all'estero, Milano 1913; M. Angiolini, Nuove discipline legislative e regolamentari sulle borse, Milano 1915; Valenzuela, Bolsas de valores y operaciones de bolsa, Valparaiso 1915; I. E. Prosser, Piece-rate, premium and bonus, Londra 1919; Camera di commercio e industria di Genova, Organizzazione dei mercati europei, Genova 1920; A. Cortinois e V. A. Moro, Le stanze di compensazione, Torino 1920; A. De' Pietri-Tonelli, Regole d'arbitraggio di cambi, Padova 1920; A. Betti e F. Weber, Trattato di banca e di borsa, Milano 1922; M. Fürst, Die Börse, Lipsia 1923; G. Drouets, L'organisation et le fonctionnement des bourses de valeurs en Italie, Parigi 1924; G. Paillard, les grands marchés financiers, Parigi 1924; R. Rousseau e L. Gallié, Traité pratique de droit financier, I: Les banques; II: Bourses de valeurs, Parigi 1924; C. Carpi, La borsa. Teoria, pratica, contabilità, Roma 1925; R. Dalla Volta, La crisi dei cambi, Firenze 1925; C. De Nardò, I contratti di borsa e le banche, Napoli 1925; E. Uarz, Come operare con profitto alla borsa valori. Norme, regole, consigli, Lodi 1925; A. De' Pietri-Tonelli, L'ordinamento delle borse dei valori, in Nuova Antologia, 1° settembre 1926; F. Messineo, Operazioni di borsa e di banca, Roma 1926; A. Schneider, Führer durch die Börse zu Berlin, Berlino 1926; M. Angiolini, I provvedimenti legislativi sulle borse febbraio 1915-marzo 1926, Roma; A. Nussbaum, Bank- und Börsenrecht. Eine Sammlung von Gesetzen und Geschäftsbedingungen (Guttentag'sche Sammlung), Lipsia 1927; A. De' Pietri-Tonelli, La Borsa. L'ambiente, le operazioni, la teoria, la regolamentazione, 2ª ediz., Milano 1928; E. Ginella, Moderno trattato di borsa (Borsa valori), Milano 1928; Consiglio Prov. dell'economia di Milano, Borse valori. Leggi, regolamenti e disposizioni varie, Milano 1928; A. Ruggiero, La borsa valori con speciale riguardo alla tecnica e alla pratica del riporto, Aquila 1929; G. Boissière, La compagnie des agents de change et le marché officiel à la bourse de Paris; H. Mettetal, Les jeux de bourse et la législation, Parigi s. a.

Architettura.

In passato per le riunioni di borsa poteva bastare un grande salone, ma l'aumento degli affari svolti in borsa portò con sé la necessità di aggiungere al salone un numero notevole di locali indispensabili per i servizî, a cui deve provvedere la borsa, e per le comodità che essa deve offrire al pubblico.

Conviene perciò che un edificio per borsa, oltre a sorgere in luogo centrale della città, sia isolato e fronteggi una piazza, o almeno una larga arteria stradale. È pure conveniente che l'edificio sia dotato di un grande porticato, o peristilio, lungo la facciata principale per riparo di chi giunge alla borsa prima della sua apertura, o di chi per altro motivo vi sosti. Fra tale peristilio e il salone di riunione deve intercedere un ampio vestibolo destinato soprattutto a coloro che, pur non partecipando in modo diretto agli affari, vi prendono parte indirettamente.

Le borse-valori hanno di solito un unico salone di riunione, ma quelle miste per negoziazioni di valori e merci, come p. es. le borse d'Amburgo e di Berlino, hanno due o tre saloni, ciascuno dei quali è destinato a un determinato genere d'affari. L'ampiezza del salone si calcola in base alla superficie di mq. 1 per persona; ma siccome può accadere che certi affari assumano importanza sempre maggiore, così conviene disporre le cose in modo da poter contare su una maggiore ampiezza con relativa facilità.

Il salone deve essere bene illuminato, e deve ricevere luce preferibilmente da settentrione o da levante, per essere meno caldo durante l'estate, oppure dal soffitto. Siccome le contrattazioni di merci o derrate, si concludono in base a campioni che debbono poter essere esaminati è necessario che la sala sia illuminata con abbondante luce laterale, e quindi fornita di finestre al livello ordinario. Il salone della borsa dei prodotti agricoli, a Vienna, ha la parte centrale più alta delle due navate laterali, e mentre quella è illuminata da finestre aperte nella parte sopraelevata, queste ricevono luce da ampî finestroni, con il parapetto ad altezza ordinaria. Così pure nella borsa di Berlino il salone per la contrattazione dei prodotti riceve luce diretta da ampie finestre aperte in una delle pareti laterali di esso. La temperatura del salone deve essere mantenuta fra i 12° e i 14° mediante impianto di riscaldamento nell'inverno e di rinfrescamento in estate.

Il salone di numerosi edifici di borse ha tutto all'ingiro un porticato, ciò che può convenire specialmente per aumentare la vastità del salone stesso senza dover ricorrere a una copertura di troppo grande ampiezza. In tal caso, se il salone ha l'altezza di due piani, il porticato si ripete anche al primo piano e serve sia per disimpegno dei locali adiacenti, sia per i locali di ufficio, aperti verso il salone, oppure chiusi da vetrate.

Oltre che di un bar, converrebbe che l'edificio fosse dotato di un caffè, e anche di un ristorante.

Comunicanti con la sala delle contrattazioni, vi devono essere i locali per il servizio telegrafico, postale e telefonico, per gli agenti di cambio, per i mediatori, per i giornalisti, sala di lettura, biblioteca; locali per l'amministrazione e per i commissarî di borsa; per la compilazione e stampa dei listini dei cambî; e ogni altro locale accessorio. È necessario che eventuali locali d'affitto annessi all'edificio, a uso di botteghe, uffici commerciali e simili, non siano in alcun modo in comunicazione con i locali della borsa.

Parecchie borse hanno il salone molto sopraelevato dal suolo stradale. Se ciò può tornar utile per ottenere locali sotterranei bene illuminati e per imprimere maggiore monumentalità all'edificio, non è però sistema conveniente per la comodità del pubblico; sicché sotto questo riguardo è migliore la disposizione del salone a livello del suolo stradale, o sopraelevato su questo di pochi scalini.

Alla costruzione e all'arredamento dei locali frequentati dal pubblico si provvede in modo che abbiano da conservarsi bene per lungo tempo. Si ricorre perciò a materiali resistenti, quali pietra, marmi, metalli, legno di quercia; a pavimenti di battuto alla veneziana, o di piastrelle greificate; a rivestimenti delle pareti con lastre di marmo o con piastrelle di maiolica, o con intonaco a marmorino, e così via. Il pavimento del salone deve riuscire quanto meglio sia possibile afono, e nello stesso tempo deve essere di facile ripulitura: un materiale che risponde bene all'una e all'altra esigenza è il linoleum o altro consimile.

Se nella disposizione interna dei locali l'edificio di una borsa segue uno schema e un tipo sostanzialmente unico, non altrettanto si può dire del suo aspetto architettonico esterno. Il palazzo della Borsa di Milano (architetto Broggi), a quattro piani compreso il magazzino, è notevole soprattutto per i motivi architettonici del piano terreno (fig.1). Anche a quattro piani è l'edificio della Borsa di Napoli (arch. Guerra e Ferrara); la Borsa di Genova (ing. Carbone) presenta la particolarità dell'accoppiamento di due piani in un solo ordine, a colonne binate (fig. 2), e la Borsa di Roma ha sede nell'antico tempio detto di Nettuno il cui colonnato ne forma il prospetto sulla piazza, mentre l'accesso è costituito da un atrio di costruzione moderna. Monumentali e abbastanza caratteristici sono i palazzi delle borse di Parigi, Bruxelles, Digione, Manchester, Francoforte sul Meno, Vienna, Amburgo, Berlino, Budapest, Zurigo, Dresda. Internamente il salone ne costituisce la nota caratteristica, e tutti i palazzi succitati, nonché parecchi altri, hanno saloni di aspetto veramente grandioso, specialmente se dell'altezza di due piani. Gli architetti dei ricordati palazzi sono quasi sempre ricorsi agli stili classici e del Rinascimento italiano: fanno eccezione i palazzi di Brema, di Anversa e i palazzi inglesi.

Fra gli antichi edifici destinati a riunione di commercianti, lasciando da parte le basiliche romane, sono da notare la lonja de la seda di Valenza (1422), la lonja di Palma di Maiorca (1447) ambedue di stile gotico, con salone a navate formate da colonne attorcigliate e da vòlte nervate (fig. 3); la Loggia dei Banchi di Genova, costruita da Galeazzo Alessi nel 1570; i cosiddetti Broletti di varie città dell'Italia settentrionale; le borse di Lione (1500), di Anversa (1531), di Tolosa (1549), di Rouen (1556), di Amsterdam (1613). Fra i palazzi di epoca più prossima alla nostra si possono citare quelli di Londra (1666), di Parigi (1724), di Leningrado (1811), di Amburgo (1837). Fra le borse italiane sorte dopo il 1800 sono importanti quelle di Napoli, Genova, Milano, Trieste, Torino, Firenze, Bologna, Venezia (1927). Tra le estere sono notevoli le borse di Londra, New York (cotone, caffè, zucchero, metalli), Parigi (borsa valori e borsa di commercio, indipendenti), Berlino (valori, prodotti e metalli), Magdeburgo (zucchero), Brema (cotone), Vienna (valori e prodotti agricoli), Budapest (valori e merci), Praga (valori, merci e prodotti), Varsavia (borsa mista), Barcellona, Madrid, Bilbao (valori), Anversa (cambî, fondi pubblici e merci), Bruxelles (valori), ecc.

Sono dette borse del lavoro quelle istituzioni che servono per riunione di operai, per uffici di sindacati e di reclutamento e collocamento degli operai stessi. La denominazione è impropria, ma può accettarsi, quando si dia ai contratti di lavoro lo stesso valore che si dà a quello delle contrattazioni di borsa. Importante è la borsa del lavoro di Parigi. È un fabbricato di otto piani, compresi il magazzino e il sotterraneo. Contiene, oltre al grande salone centrale, i locali accessorî, sale per conferenze tecniche, ecc., 132 uffici per le Camere sindacali ed altri numerosi locali a uso uffici.

Bibl.: Coste, Palais de la bourse de Marseille, Marsiglia 1875; Handbuch der Architektur, II, iv, Stoccarda 1902; B. Hitzig, Die Börse in Berlin, Berlino 1867; Il nuovo palazzo della borsa in Napoli, in Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti di Napoli, ottobre 1899; L. Klasen, Grundriss-Vorbilden von Gebäuden aller Art, VI, Lipsia 1884; D. Donghi, Manuale dell'architetto, II, Torino 1928, cap. 12, p. 1, sez. 2ª.

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