beneficio Istituto ricollegantesi a tradizioni romane. Consisteva in un rapporto reale, costituito dalla concessione di una terra, revocabile e mai eccedente la vita del concedente o quella del concessionario, e condizionata dalla prestazione di determinati servizi. Era strettamente connesso con il rapporto di vassallaggio, e dalla loro unione nel sec. 8° nacque il rapporto feudale, sicché, storicamente, il termine b. finì con l’essere usato spesso come sinonimo di feudo.
B. ecclesiasticoParticolare forma dell’istituto medievale, che ha alla sua origine le innumerevoli donazioni di terre alla Chiesa, e la cui storia è perciò strettamente legata a quella del patrimonio ecclesiastico.
Nel Codex iuris canonici del 1917 (can. 1409) il b. era indissolubilmente congiunto a un ufficio, e le norme che regolavano il conferimento e la perdita del b. valevano anche a regolare il conferimento e la perdita degli uffici ecclesiastici. Di regola, il b. aveva un patrimonio e i vari b. potevano essere uniti tra loro, o anche divisi, trasferiti da una sede a un’altra, convertiti da un tipo a un altro. Non potevano essere conferiti che a un chierico, e nessun ecclesiastico poteva coprire due o più b., i cui obblighi egli non fosse in grado di adempiere simultaneamente. Il b. poteva essere perduto dal titolare a seguito di sanzione penale, o disciplinare o per rinuncia. Il beneficiato percepiva tutti i redditi del b., con l’obbligo (puramente morale e che non sussisteva per i cardinali) di erogare il superfluo ai poveri; doveva adempiere gli oneri annessi al b. e amministrare il patrimonio secondo le regole stabilite dal diritto canonico.
In
Il
Per il b. di inventario ➔ Erede e eredità.