Beneficio

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Istituto ricollegantesi a tradizioni romane. Consisteva in un rapporto reale, costituito dalla concessione di una terra, revocabile e mai eccedente la vita del concedente o quella del concessionario, e condizionata dalla prestazione di determinati servizi. Era strettamente connesso con il rapporto di vassallaggio, e dalla loro unione nel sec. 8° nacque il rapporto feudale, sicché, storicamente, il termine b. finì con l’essere usato spesso come sinonimo di feudo.

B. ecclesiastico Particolare forma dell’istituto medievale, che ha alla sua origine le innumerevoli donazioni di terre alla Chiesa, e la cui storia è perciò strettamente legata a quella del patrimonio ecclesiastico.

Nel Codex iuris canonici del 1917 (can. 1409) il b. era indissolubilmente congiunto a un ufficio, e le norme che regolavano il conferimento e la perdita del b. valevano anche a regolare il conferimento e la perdita degli uffici ecclesiastici. Di regola, il b. aveva un patrimonio e i vari b. potevano essere uniti tra loro, o anche divisi, trasferiti da una sede a un’altra, convertiti da un tipo a un altro. Non potevano essere conferiti che a un chierico, e nessun ecclesiastico poteva coprire due o più b., i cui obblighi egli non fosse in grado di adempiere simultaneamente. Il b. poteva essere perduto dal titolare a seguito di sanzione penale, o disciplinare o per rinuncia. Il beneficiato percepiva tutti i redditi del b., con l’obbligo (puramente morale e che non sussisteva per i cardinali) di erogare il superfluo ai poveri; doveva adempiere gli oneri annessi al b. e amministrare il patrimonio secondo le regole stabilite dal diritto canonico.

In Italia, le leggi eversive dell’asse ecclesiastico sancirono, in sostanza, il non riconoscimento da parte dello Stato dei b. non curati, riconoscendo ai patroni laicali la facoltà di rivendicarne i beni entro un anno. La materia fu nuovamente regolata dalla legislazione concordataria del 1929 (art. 21-29), la quale stabilì che la provvista dei b. apparteneva in Italia all’autorità ecclesiastica, previa comunicazione riservata al governo; le autorità ecclesiastiche potevano creare, modificare, estinguere b., ma i loro atti non avevano effetti civili se lo Stato non provvedeva in conformità, con decreto del capo dello Stato, udito il parere del Consiglio di Stato. I rapporti tra il b. e il beneficiato erano regolati dal diritto della Chiesa. A differenza di quanto avveniva in regime preconcordatario, lo Stato non amministrava i b. durante la loro vacanza, ma spettava al diritto della Chiesa di indicare gli organi a cui affidare l’amministrazione.

Il Codex iuris canonici del 1983 ha previsto l’estinzione dei b. e il loro trasferimento nell’istituto per il sostentamento dei chierici (can. 1272, 1274 par.1). In seguito all’accordo di revisione del concordato del 1929 (18 febbraio 1984), i b. capitolari, parrocchiali, vicariali ecc., e i loro patrimoni, sono stati trasferiti in organismi diocesani denominati Istituti per il sostentamento del clero.

Per il b. di inventario ➔ Erede e eredità.

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