Azione di riduzione

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Nel diritto delle successioni l’azione di riduzione è l’azione concessa ai legittimari o loro eredi o aventi causa, diretta a reintegrare le quote a essi spettanti, che siano state lese per effetto di donazioni o disposizioni testamentarie. Nel nostro ordinamento, infatti, la legge riserva ad alcuni soggetti (coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti legittimi), una quota di eredità o altri diritti nella successione (v. Erede e eredità). Per poter esercitare l’azione di riduzione delle donazioni e dei legati il legittimario deve aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario; è sufficiente l’accettazione pura e semplice per esercitare l’azione stessa nei confronti dei coeredi. Il legittimario deve però imputare alla propria quota le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato dal testatore e sempre che le donazioni o i legati a lui fatti non ledano la legittima spettante ai coeredi. Il diritto di chiedere la riduzione è irrinunciabile finché vive il donante. Se la lesione della legittima è stata fatta con disposizioni testamentarie, queste vengono ridotte proporzionalmente senza distinguere fra eredi o legatari. Qualora però il testatore abbia dichiarato che una sua disposizione deve aver effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari. Se la lesione è avvenuta per effetto di donazioni, queste sono soggette a riduzione fino alla quota della quale il defunto poteva disporre, cominciando dall’ultima; se è avvenuta per effetto di disposizioni testamentarie o di donazioni, si procede prima alla riduzione delle disposizioni testamentarie poi a quella delle donazioni solo quando la prima non sia stata sufficiente a ricostituire le quote dei legittimari.

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