Associazione temporanea di imprese

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È una forma di cooperazione occasionale fra imprese, posta in essere al fine di eseguire congiuntamente un’opera o una fornitura, altrimenti irrealizzabile da parte di ciascuna impresa singolarmente considerata. Perché si possa costituire un’associazione temporanea di imprese, le imprese partecipanti debbono conferire un mandato collettivo con rappresentanza a una di loro, detta capogruppo. Unica legittimata a formulare un’offerta nei confronti dell’ente appaltante l’opera in nome e per conto di tutte le imprese è la capogruppo, che curerà inoltre tutti i rapporti con il committente. Caratteristica ulteriore delle associazioni temporanee di imprese è la conservazione, da parte delle imprese partecipanti, della propria autonomia giuridica, economica e operativa. Se l’opera da eseguire è scorporabile in parti distinte, responsabile per l’intera opera è normalmente solo la capogruppo, che risponderà inoltre solidalmente con le singole imprese per le parti da queste realizzate; diversamente, per l’intera opera risponderanno solidalmente tutte le imprese dell’associazione, e il committente potrà chiedere il risarcimento dei danni, per l’intero, a una qualsiasi di loro.

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