ASSICURAZIONI SOCIALI

Enciclopedia Italiana - V Appendice (1991)

ASSICURAZIONI SOCIALI

Silvano Piccininno

(V, p. 21; App. I, p. 175; II, I, p. 288; III, I, p. 157; IV, I, 177)

Notevole e numerosa è stata la legislazione in materia assicurativa nel periodo dal 1978 al 1988, e in essa naturalmente assurge a un ruolo significativo anche l'incisivo intervento operato dalla legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833. Le novità introdotte sul piano legislativo riguardano i seguenti settori.

Assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.- In questo settore, l'intervento di maggior rilievo è la riforma della pensione d'invalidità. Dopo una prima legge 11 novembre 1983 n. 638, che ha subordinato la percezione della pensione d'invalidità al possesso di redditi inferiori a determinati limiti (nel 1988 L. 16.315.650 annue; art. 8), con la l. 12 giugno 1984 n. 222 la nozione d'invalidità è stata mutata da incapacità di guadagno a incapacità di lavoro (con eliminazione di ogni rilievo dei cosiddetti fattori econo mico-sociali) e le prestazioni sono state articolate in un assegno ordinario d'invalidità, di durata triennale rinnovabile, e in una pensione d'inabilità (incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa) per il caso di assoluta e permanente inidoneità a svolgere una qualsiasi attività lavorativa di livello superiore all'assegno e calcolata sulla base di un'anzianità assicurativa massima figurativamente accreditata qualunque sia l'anzianità effettiva.

Sempre in tema di prestazioni va ricordato che per l'art. 6 della l. 26 febbraio 1982 n. 54, l'assicurato che non abbia conseguito l'anzianità minima necessaria per il diritto alla pensione di vecchiaia, o che voglia incrementarla, può optare − al compimento del limite di età per il collocamento a riposo − per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al compimento dell'anzianità assicurativa massima e, comunque, non oltre il 65° anno di età, purché non abbia richiesto né ottenuto alcuna pensione dall'ente assicuratore.

Pressoché contemporaneamente, con effetto dal 14 febbraio 1980, è stato introdotto, nei confronti dapprima dei dipendenti da imprese industriali in stato di crisi, l'istituto del pensionamen to anticipato (art. 16 l. 23 aprile 1981 n. 155) ai 55 anni per gli uo mini e ai 50 per le donne, secondo una disciplina che ha subito numerose modifiche successive anche in ragione della necessaria parità uomo-donna (C. Cost. 18 giugno 1986 n. 137; C. Cost. 27 apri le 1988 n. 498), nonché per particolari settori, come la siderurgia (l. 31 maggio 1984 n. 193).

La già citata l. n. 638 del 1983 ha, altresì, disciplinato nuovamente il diritto all'integrazione al minimo della pensione stabilendo che essa, dal 1° ottobre 1983, non spetta ai possessori di redditi assoggettabili all'IRPEF superiori a due volte l'importo annuo della pensione minima stessa (art. 6) e, fermi detti requisiti di reddito, spetta una volta sola nel caso di cumulo di più pensioni, innovando rispetto a un precedente contrario orientamento della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. 6 dicembre 1985 n. 314, per tutte).

Ancora in tema di prestazioni, va ricordato che l'art. 21 della l. 11 marzo 1988 n. 67, ha ''sfondato'', con effetto dal 1° gennaio 1988, per tutte le pensioni vecchie e nuove (C. Cost. 22 febbraio 1990 n. 72), il cosiddetto tetto pensionabile, consentendo la valutabilità parziale, secondo scaglioni, ai fini della retribuzione pensionabile e, quindi, dell'ammontare della pensione, della retribuzione eccedente il limite massimo di pensione vigente all'atto dell'innovazione. Dopo l'uniformazione dei vari regimi di cui alla l. 27 febbraio 1978 n. 41, la perequazione automatica delle pensioni è divenuta semestrale (art. 24 l. 23 gennaio 1986 n. 41) e differenziata per fasce di pensioni (art. 21 l. 27 dicembre 1983 n. 730).

Di particolare importanza l'estensione della tutela previdenziale ai lavoratori italiani all'estero operata dalla l. 3 ottobre 1987 n. 398, a seguito della sentenza C. Cost. n. 369/85.

Sul versante dei contributi vanno ricordate: a) la protrazione ininterrotta nel tempo e l'estensione anche al settore commerciale, della cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, cioè dell'accollo all'erario di parte dei contributi di malattia e di disoccupazione, secondo una disciplina che vede alcune particolarità per le imprese operanti nel Mezzogiorno (d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218) e che trova, oggi, il suo assetto nella recente l. 29 febbraio 1988 n. 48; b) l'adeguamento automatico nel tempo delle classi di retribuzione e, quindi, dei contributi assicurativi (l. 26 settembre 1981 n. 537); c) una nuova disciplina delle sanzioni civili, cosiddette in duplum, dovute nel caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi, elevate dalla l. 31 gennaio 1986 n. 11 al 200% dei contributi dovuti e la relativa graduazione disposta dalla l. 29 febbraio 1988 n. 48; d) l'introduzione del condono contributivo (art. 2, 5° comma e ss. della l. 11 novembre 1983 n. 638), cioè dell'estinzione del reato e delle sanzioni amministrative e civili, nei confronti dei datori di lavoro inadempienti disposti a regolarizzare la propria posizione mediante versamento immediato dei contributi non pagati; e) la cosiddetta depenalizzazione delle sanzioni previste per il caso di omesso versamento dei contributi e, cioè, la trasformazione dell'ammenda penale in sanzione amministrativa (l. 24 novembre 1981 n. 689), salvo il caso del reato di cui all'art. 2, 1° comma della l. n. 683/1983 più volte ricordata.

Sul piano amministrativo e organizzativo vanno ricordate: a) l'istituzio ne di un nuovo sistema di vigilanza sulle omissioni contributive mediante attribuzione agli ispettori degli enti previdenziali di gran parte dei poteri già propri degli ispettori del lavoro, a eccezione di quello di elevare contrav venzioni (art. 3 l. n. 638/1983); b) l'introduzione della cosiddetta delegificazione, cioè l'attribuzione agli enti assicuratori del potere di adottare mediante propri regolamenti autonomi norme in sostituzione di norme di legge in materia di organizzazione e procedure relative all'accertamento, alla riscossione e accreditamento dei contributi (art. 10 l. 29 febbraio 1988 n. 48; c) la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL per quanto attiene gli organi, le gestioni, il contenzioso, con particolare attenzione alla separazione tra attività assistenziale e previdenziale dei due enti (l. 9 marzo 1989 n. 88) e alla classificazione delle imprese (art. 49 l. cit.).

In attesa della progettata riforma delle pensioni, va ricordata infine la l. 7 febbraio 1979 n. 29, che consente la ricongiunzione presso un solo regime dei vari periodi di assicurazione maturati presso più gestioni.

Tutela della salute. − La l. 23 dicembre 1978 n. 833 ha istituito il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione a tutti i cittadini (e, a certe condizioni, anche agli stranieri) delle prestazioni sanitarie, preventive, curative e riabilitative; ciò ha comportato la sottrazione delle competenze e funzioni già svolte agli enti mutualistici di malattia posti in tal modo in liquidazione; in tal senso la materia dell'assistenza sanitaria deve considerarsi ormai estranea alle a. s., ancorché si continui a parlare di a. s. di malattia nei confronti sia dei cittadini ex-mutuati sia di quelli non mutuati, così come di contributi sociali di malattia si parla a proposito delle somme da questi dovute e disciplinate dalla l. 28 febbraio 1986 n. 41 (e successive modifiche) secondo un criterio di uniformazione tendenziale delle varie aliquote.

Quanto alle prestazioni economiche in caso di malattia, esse sono anticipate dal datore di lavoro (art. 2 l. 29 febbraio 1980 n. 33) e poste a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, subentrato ai disciolti enti mutualistici di malattia nell'erogazione della prestazione; il diritto a detta indennità è soggetto a decadenza (per l'intero, per i primi 10 giorni; per il 50%, per i giorni successivi) nel caso in cui il lavoratore assente per malattia non sia stato rinvenuto al domicilio in occasione della visita di controllo effettuata durante le cosiddette fasce orarie di reperibilità (dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19); per la perdita del 50% dopo i primi 10 giorni occorre che vi siano state almeno due visite infruttuose (C. Cost. 26 gennaio 1988 n. 67).

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. − Con l. 10 maggio 1982 n. 251 è stato in parte modificato il regime delle prestazioni (rivalutazione delle rendite, estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea ai lavoratori autonomi dell'agricoltura, nuovo regime della rendita ai superstiti); l'innovazione di maggior rilievo resta, però, l'introduzione del cosiddetto sistema misto in tema di malattie professionali dopo la sentenza 19 febbraio 1988 n. 179 della Corte Costituzionale: a seguito di questa sono tutelate come malattie professionali o da lavoro non solo quelle tassativamente previste nella tabella allegata (d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482) ma tutte le malattie, in qualunque lavorazione verificatesi, di cui sia provata la causa di lavoro: l'innovazione è di grande importanza ove collegata all'assicurabilità ormai generalizzata degli impiegati addetti a macchine (C. Cost. 16 ottobre 1986 n. 221).

Assicurazione contro la disoccupazione involontaria e Cassa integrazione guadagni.- La prima è un istituto recessivo a vantaggio della seconda che, già riservata ai dipendenti da aziende industriali, è stata estesa alle attività di commercializzazione dei prodotti delle aziende industriali (l. 26 maggio 1978 n. 215) e ai dipendenti da aziende commerciali con più di 1000 dipendenti (art. 23 della l. 23 aprile 1981 n. 155); di recente l'irrisoria indennità di disoccupazione è stata assoggettata a rivalutazione monetaria, per effetto della sentenza n. 497 del 27 aprile 1988 della Corte Costituzionale e, poi, fissata nella misura del 7,5% della retribuzione (art. 7 l. 20 maggio 1988 n. 160).

Assegni familiari.- L'istituto degli assegni familiari è stato di recente significativamente innovato dalla l. 13 maggio 1988 n. 153 che ha istituito l'assegno al nucleo familiare, conferendo nuovo rilievo alla famiglia come nucleo espressivo di un reddito complessivo oggetto di tutela sociale in luogo della concezione, ritenuta superata, di carico familiare del lavoratore.

Bibl.: Servizio Sanitario Nazionale, a cura di R. Roversi Monaco, Milano 1979; M. Persiani, Diritto alla previdenza sociale, Padova 19872; M. Cinelli, Problemi di diritto della previdenza sociale, Torino 1988; G. Alibrandi, Infortuni sul lavoro, Milano 1988.

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