Assicurazione

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Operazione economica che permette di garantirsi contro le conseguenze patrimonialmente dannose del verificarsi di un rischio determinato, mediante la ripartizione tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio.

Generalità

La tecnica assicurativa moderna è fondata sulla legge statistica dei grandi numeri, in base alla quale un evento di per sé incerto e casuale è regolato da leggi costanti di probabilità se riferito a una serie indefinita di osservazioni. In questo modo si determina con criteri matematici la probabilità media del verificarsi di un determinato evento e il rischio medio per singolo contratto assunto dall’assicuratore, per ciascuna categoria omogenea di rischi assicurati. In base al rischio medio l’assicuratore calcola il corrispettivo (premio) che l’assicurato gli verserà per garantirsi contro tale rischio. La funzione dell’a. è, quindi, non tanto quella di trasferire il rischio dall’assicurato all’assicuratore, quanto quella di consentire la neutralizzazione del rischio per entrambi i soggetti contraenti, attraverso l’inserimento del singolo rischio in una massa di rischi omogenei assunti da un imprenditore che opera utilizzando la tecnica assicurativa. Per tale ragione il contratto di a. è un contratto aleatorio soltanto se considerato singolarmente.

Le imprese devono essere autorizzate dall’ISVAP (➔), l’autorità di vigilanza di settore, per esercitare l’attività assicurativa. La materia è disciplinata da una pluralità di fonti, che hanno trovato un significativo riassetto con l’emanazione del codice delle a. private, in vigore dal 1° gennaio 2006. Restano valide le norme sul contratto di a. contenute nel codice civile. Tra gli altri provvedimenti normativi di rango primario i più significativi riguardano l’attività di vigilanza dell’ISVAP (l. 576/12 agosto 1982), i conti annuali e consolidati delle imprese di a. (d. legisl. 173/26 maggio 1997), le a. marittime (art. 514-547 cod. nav.) e le a. aeronautiche (art. 996-1021 cod. nav.), le assicurazioni obbligatorie (disciplinate in numerose leggi speciali).

Contratto di assicurazione

Contratto con cui l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (a. contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita (vitalizia o temporanea) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (a. sulla vita). Il contratto di a. è disciplinato dagli art. 1882-1932 c.c., dalle norme sui contratti in generale e sui contratti del consumatore, e dagli art. 165-181 cod. assicurazioni.

Il rischio e il premio sono gli elementi essenziali del contratto. Il rischio costituisce l’oggetto del contratto di a. e consiste nella possibilità che si verifichi un determinato evento futuro e incerto. Il premio dovuto da ciascun assicurato può essere definito come il corrispettivo dell’obbligazione assunta dall’impresa per avere diritto ad alcune prestazioni a carattere aleatorio.

Il contratto di a. è un contratto consensuale e non formale, ma deve essere provato per iscritto e l’assicuratore è tenuto a rilasciare al contraente la polizza di a. o altro documento da lui sottoscritto. Il contratto può essere stipulato in nome e per conto proprio, in nome e per conto altrui, in nome proprio e per conto altrui e, nel caso in cui siano assicurate merci viaggianti o depositate nei magazzini generali ed emessi titoli rappresentativi di merci, non essendo l’assicurato indicato nominativamente al momento della stipulazione del contratto, in nome e per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.).

A. contro i danni. - A. che copre i rischi ai quali sono esposti determinati beni dell’assicurato. Si distinguono dunque le a. di cose, nelle quali il valore della cosa assicurata può essere calcolato, al momento della stipulazione del contratto, con una certa approssimazione, e che includono non soltanto cose singole, ma anche universalità di beni, crediti e beni o utilità future. Le a. del patrimonio coprono invece il rischio cui è esposto l’intero patrimonio dell’assicurato e nelle quali solitamente non è possibile valutare il valore assicurabile, come accade nell’a. della responsabilità civile verso terzi. Le a. contro i danni alla persona, specificamente le a. infortuni e malattie nelle quali l’interesse assicurato è l’interesse all’integrità fisica della persona, prevedono un indennizzo predeterminato convenzionalmente in relazione al tipo e alla gravità delle conseguenze della lesione. Elemento essenziale del contratto, oltre al rischio e al premio, è l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno e in mancanza del quale il contratto è nullo. Nell’a. contro i danni vige il principio indennitario, in base al quale l’indennizzo dovuto dall’assicuratore non può superare il danno sofferto dall’assicurato; ciò per evitare che per quest’ultimo l’a. si trasformi da strumento di previdenza in strumento di speculazione e arricchimento. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più a. presso diversi assicuratori, le somme complessivamente riscosse a titolo di indennità non devono superare l’ammontare del danno.

Una sottospecie di particolare importanza dell’a. contro i danni è l’ a. della responsabilità civile (r.c.). Con essa l’assicuratore si obbliga, entro i limiti della somma prevista del contratto (cosiddetto massimale), a tenere indenne l’assicurato di quanto questi dovrà pagare a terzi a titolo di risarcimento danni a causa di eventi che comportano una responsabilità civile (contrattuale o extracontrattuale) dell’assicurato stesso, a esclusione della responsabilità dovuta a fatti dolosi.

A. sulla vita. - Tipo di a. sviluppatasi con il perfezionamento del calcolo delle probabilità e la predisposizione delle tavole di mortalità. Il rischio oggetto del contratto è la morte dell’assicurato nel periodo di efficacia del contratto ( a. caso morte) o la sopravvivenza alla data prevista nella polizza ( a. caso vita), oppure sia il rischio morte sia il rischio sopravvivenza ( a. miste). L’a. può essere stipulata sulla vita propria o sulla vita altrui. Se l’evento assicurato è la morte di un terzo, la validità dell’a. è subordinata al consenso scritto di quest’ultimo. L’a. sulla vita non è collegata al principio indennitario, in quanto ha carattere previdenziale e di risparmio, e per ciò non vi è limite alla somma assicurata ed è possibile contrarre l’a. anche presso più imprese. La componente finanziaria, rilevante in questi contratti, li rende importanti strumenti di investimento del risparmio. Le polizze sono state adeguate, negli anni, alle innovazioni del mercato finanziario e alle più complesse esigenze dei risparmiatori. Attualmente le polizze sono caratterizzate da una possibilità di variazione delle prestazioni contrattuali nel corso del rapporto e possono essere ricondotte alle tipologie delle polizze rivalutabili e di quelle collegate a fondi di investimento (unit linked) o a indici (index linked).

A. obbligatoria

Rientrano in questa categoria tutte le a. che, in contrapposizione a quelle tradizionali (volontarie o facoltative), il soggetto deve per legge stipulare a tutela di interessi esterni al suo ed esposti al rischio di lesione a causa di attività da lui esercitate o di beni da lui detenuti. Tale modello è stato sperimentato dal cod. nav. nel settore della responsabilità aeronautica «per danni a terzi sulla superficie» e ha poi trovato ampia diffusione nella l. 990/24 dicembre 1969 sulla «a. obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti», modificata da più provvedimenti successivi e attualmente espressamente abrogata dal cod. ass., che contiene la disciplina su «a. obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti». Su questa base il legislatore ha poi progressivamente esteso la formula dell’a. obbligatoria ad altre attività o situazioni potenzialmente produttive di danni: appalto, assistenza fiscale, autotrasporti, broker, caccia, energia nucleare, gas in bombole, opere d’arte, enti ospedalieri, società sportive, vendita per corrispondenza, contratto di viaggio, volo di diporto, volontariato.

A. mutua

Tipo di a. che può essere esercitata soltanto dalle società di mutua a. o mutue assicuratrici. La qualità di socio si acquista assicurandosi presso la società e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione. Sono ammesse la presenza di soci cosiddetti sovventori (non assicurati) e la stipulazione di contratti di a. con i terzi, ma la partecipazione dei soci assicurati deve essere prevalente.

Per le a. sociali ➔ previdenza.

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