Arma

Enciclopedia on line

Qualsiasi oggetto di cui l’uomo si serve come mezzo materiale di offesa o di difesa. In senso ampio, può costituire quindi un’a. ogni oggetto che sia impiegato a tali fini; ma in senso stretto sono dette a. quelle fabbricate appositamente per la guerra, per difesa personale o per la caccia.

In particolare l’a. bianca è quella che ferisce di punta o di taglio (coltello, pugnale, baionetta, spada ecc.), e per estensione anche la cosiddetta a. da difesa (elmo, scudo, corazza, per quanto riguarda il passato, cui attualmente potrebbe aggiungersi, per es., il giubbotto antiproiettile); l’a. da fuoco è quella che usa un esplosivo come propellente per lanciare proiettili, distinta in a. portatile (più precisamente, a. portatile individuale, come il fucile, la pistola, il mitra; a. portatile collettiva, come la mitragliatrice) e artiglieria; a. a colpo singolo, a ripetizione, automatica, distinta in base al meccanismo di caricamento e di sparo; a. pneumatica, quella che impiega come propellente del proiettile aria o un gas compresso. Con riferimento soprattutto ai secoli passati, si parla anche di a. in asta (lancia, picca, alabarda, corsesca ecc.), a. da botta (clava, mazza ferrata ecc.), a. cortese (quella in uso un tempo nei tornei), a. da getto (o da lancio, o lanciatoia), sia a mano per brevi distanze (giavellotto), sia mediante opportuno congegno per distanze maggiori (arco, catapulta, balestra ecc.). Con particolare riguardo alla guerra moderna, le a. strategiche sono quelle che per caratteristiche e potenzialità (per es., gli ordigni missilistici a lunga gittata) possono influire sulla strategia di un conflitto, in contrapposizione alle a. tattiche (come i missili a breve e medio raggio) che invece influiscono solamente sui singoli combattimenti; a. di saturazione, quelle capaci di coprire con i propri proiettili, o missili, un’ampia zona di terreno in modo da indebolire fortemente gli approntamenti dell’avversario; le a. nucleari sfruttano l’energia liberata in processi esplosivi di fissione o di fusione nucleare; le a. chimiche e quelle batteriologiche sono gli aggressivi chimici e batteriologici impiegati a scopi bellici.

Con l’espressione sistema d’a. si designa l’insieme di quegli apparati (radar, sensori laser, ecogoniometri ecc.) ai quali è asservita un’a. tramite un centro di controllo computerizzato per la risoluzione del tiro.

Antropologia

Nelle società di interesse etnologico, si possono individuare tre categorie fondamentali di a. offensive tradizionali: a. da urto, usate nel combattimento ravvicinato; a. da getto semplice, fatte per essere scagliate a distanza con la sola forza del braccio, e a. da lancio mediante ordigni. La più elementare a. del primo tipo è il bastone da cui deriva la clava. Da quest’ultima, con l’inserzione di un corpo tagliente litico o metallico, si sviluppa l’ascia o accetta da combattimento. Tra le a. per il combattimento ravvicinato un posto a sé occupano il pugnale e la spada. I pugnali possono essere di pietra, osso, corno o legno indurito al fuoco, le spade di legno, di osso o più generalmente di metallo. La lancia è una delle a. più antiche e diffuse al mondo. La punta è l’elemento più importante: può essere di legno duro, osso, corno, pietra, bambù, ossidiana, o metallo. Tipiche a. da getto sono le palette da lancio e i multipunte. Le prime, che assumono nomi particolari a seconda dell’area di diffusione (trombash in Africa nordorientale; rabbit stick in America Settentrionale; boomerang in Australia), sono palette di legno appiattito e piegato a gomito che, lanciate, tendono a ruotare sul loro asse secondo un piano orizzontale o verticale secondo i tipi. Ergologicamente simili sono i multipunte africani: palette appiattite, interamente di ferro, munite di lame dalle forme bizzarre asimmetricamente disposte a partire dall’asta centrale, che vengono lanciate con movimento rotatorio secondo un piano orizzontale. Infine occorre annoverare le a. che necessitano di un congegno per essere lanciate come per es. la fionda, l’arco, e la cerbottana. In molte società, il possesso delle armi è regolamentato e in alcuni casi diventano il segno distintivo di status sociale o di genere. Nell’antico regno mangbetu del Congo, per es., lo ‘scettro’ del sovrano era un falcetto adeguatamente lavorato, mentre fra molti gruppi di cacciatori-raccoglitori, il possesso, l’uso e il solo contatto con l’arco è prerogativa maschile.

Diritto

Diritto penale

Agli effetti della legge penale, per a. si intendono quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, nonché tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali dalla legge è vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (art. 585 c.p.).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 704 c.p., sono assimilabili alle a. le bombe, le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. Munizioni sono gli elementi necessari per permettere a una arma di emettere fuoco.

Premesso che l’art. 695 c.p. sanziona con l’arresto e con l’ammenda la fabbricazione o il commercio non autorizzato di a., l’evoluzione della normativa è stata disciplinata organicamente dalla l. n. 895/1967, poi modificata ed integrata dalla l. n. 497/1974, e dalla l. n. 110/1975, successivamente modificata dalla l. n. 36/1990.

I principali reati in tema di a. sono i seguenti.

Detenzione o porto illegale di a. da guerra in luogo pubblico o aperto al pubblico

Il reato consiste nella materiale disponibilità di una delle a. considerate da guerra all’autorità competente (tali essendo quelle destinate all’uso bellico o dotate di caratteristiche idonee al moderno uso bellico). Per il privato non è ammessa la licenza di questo tipo di a., salvo non abbia ottenuto l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Detenzione illegale di a. comuni da sparo

Si tratta di a. non di guerra. Il ritardo nel denunciare la suddetta detenzione equivale alla mancanza di denuncia.

Porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di a. comuni da sparo

È illegale il porto d’a. senza la licenza o fuori dei casi in cui questa può essere concessa.

Produzione, commercio e porto di a. giocattolo

È illegale fabbricare o porre in commercio giocattoli riproducenti a. con l’impiego di tecniche o di materiale che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona.

Alterazioni di a. comuni da sparo

È alterata l’a. modificata nelle sue caratteristiche meccaniche in modo tale da renderne più agevole il porto o aumentarne l’offensività.

Detenzione o porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di a. clandestine

Sono tali le a. comuni da sparo il cui prototipo non figuri nel relativo Catalogo nazionale e le a. comuni da sparo e le canne che siano sprovviste dei numeri contrassegni e di sigle di immatricolazione.

Porto ingiustificato di strumenti atti a offendere

Si riferisce alle a. improprie, ossia a tutti quegli strumenti offensivi che senza giustificato motivo non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa (bastoni muniti di puntale acuminato, sfere metalliche, strumenti da punta o da taglio ecc.).

Omessa custodia di armi

Prevede il divieto di consegnare armi da sparo a minori di anni 18 che non siano in possesso della licenza di autorità, oppure a persone incapaci, tossicodipendenti o impedite al maneggio. Tale reato si configura anche quando colui che ne ha la custodia permetta per negligenza che le predette persone si impossessino di a. ed esplosivi.

Mine antipersone

Sono vietati l’uso, la fabbricazione, la cessione, la detenzione, l’importazione, l’esportazione, la ricerca tecnologica, oltre che la cessione di brevetti e di tecnologie dirette alla produzione di mine antipersone o di parti di esse.

Vanno, infine, segnalate la l. n. 496/1995 (modificata dalla l. n. 93/1997) concernente la proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche, e la l.n. 374/1997 (modificata dalla l.n. 106/1999) in materia di mine antipersona.

Diritto internazionale

fig.

A. nucleari

Le a. cui si applica la tecnologia nucleare rientrano nella nozione di a. di distruzione di massa. Al riguardo il principale pilastro del regime internazionale di non proliferazione è costituito dal Trattato contro la proliferazione degli armamenti nucleari del 1968 (NPT, Non Proliferation Treaty; fig.). Ne fanno parte 188 Stati, compresi i cinque paesi ufficialmente dotati di arsenale nucleare (USA, Russia, Gran Bretagna, Francia, Cina); non hanno aderito India, Pakistan, Israele, Iran e Corea del Nord, paesi ritenuti in possesso di armi atomiche o della tecnologia per realizzarle. Il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari del 1996 (CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty) e non ancora in vigore, bandisce completamente gli esperimenti nucleari (art. 1) e prevede l’istituzione dell’Organizzazione per il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. Firmato da 182 Stati e ratificato da 153, esso non è ancora in vigore.

Un importante approccio complementare al regime internazionale di non proliferazione è costituito dall’istituzione di zone geografiche libere da armi nucleari (NWFZ, Nuclear-Weapon-Free Zone). A oggi esistono nel mondo quattro regioni denuclearizzate (America Latina, Oceania, Africa, Sud-Est Asiatico) per un totale di circa 110 Paesi. I trattati che le istituiscono sono: a) il Trattato di Tlateloco per la proibizione delle armi nucleari in America Latina e nei Carabi del 1967, che ha previsto la creazione dell’OPANAL (Organizzazione per la Proibizione delle Armi Nucleari in America Latina); b) il Trattato di Rarotonga del 1985, che stabilisce la South Pacific Nuclear Free Zone; c) il Trattato del Cairo del 1996 – non ancora in vigore – che istituisce l’African Nuclear WeaponFree Zone; d) il Trattato di Bangkok del 1995, che istituisce l’Asian Nuclear Weapons Free Zone. Altra regione denuclearizzata è l’Antartide (Trattato Antartico del 1959). Nel diritto internazionale generale resta aperta la questione della liceità della minaccia o dell’uso delle a. nucleari (Parere della Corte internazionale di giustizia dell’8 luglio 1996).

A. chimiche e batteriologiche

La cooperazione internazionale in materia di armi chimiche e batteriologiche ebbe inizio con l’adozione, nel corso della Conferenza Internazionale di Ginevra sul Commercio di Armi promossa dalla Società delle Nazioni, del Protocollo di Ginevra del 1925 sulla proibizione dell’uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o altri e dei metodi di guerra batteriologica. Alla fine degli anni 1960, i paesi occidentali decisero di rompere il legame tra a. chimiche e a. biologiche, proponendo un trattato per l’eliminazione delle sole a. biologiche. Nel 1972 veniva firmata a Washington, Londra e Mosca la Convenzione per la proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle a. batteriologiche e delle tossine (BWC, Biological Weapons Convention); ne sono parti 183 Stati, mentre altri 4 l’hanno firmata, ma non ancora ratificata. La Convenzione sulle a. chimiche è stata conclusa a Parigi nel 1993 (CWC, Chemical Weapons Convention) e conta attualmente 193 Stati parti. Essa proibisce qualsiasi attività rivolta allo sviluppo, alla produzione, all’acquisizione, alla detenzione, alla conservazione, al trasferimento e all’uso di a. chimiche e dei materiali a esse collegati.

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