Arbitrato

Enciclopedia delle scienze sociali (1991)

Arbitrato

Pieter Sanders

Introduzione

1. In termini generali l'arbitrato è un modo di risoluzione delle controversie in via privata, con il quale le parti si affidano alla decisione vincolante di un terzo da esse stesse scelto. Così genericamente inteso, il ricorso alla decisione di un terzo o, come avveniva nelle comunità primitive, all'anziano, è un modo di risoluzione assai antico, che esisteva già molto tempo prima del sorgere della giurisdizione statale. E, del resto, ancor oggi le parti possono accordarsi per rimettere la decisione della controversia tra di loro insorta nelle mani di un terzo di loro fiducia, nel senso che la decisione stessa trova la sua forza vincolante unicamente nel consenso delle parti che si sottomettono al giudizio dell'arbitro. Ma, occorre subito avvertire, questo modo di risoluzione a base meramente contrattuale, che pure viene denominato arbitrato, deve essere tenuto ben distinto dall'arbitrato vero e proprio, qual è quello specificamente regolato dalla legge (v. par. 3, dove vengono spiegate le relative differenze).

In questa sede ci si occuperà soltanto dell'arbitrato propriamente detto, in quanto istituto disciplinato dalla legge, sia essa una normativa recata da un apposito testo legislativo, oppure una normativa dettata in seno a un codice di procedura civile. All'uopo, la descrizione dell'arbitrato e del procedimento arbitrale sarà condotta con riferimento alla legislazione di vari paesi; ciò, peraltro, senza poter entrare nei dettagli dei diversi regimi in materia, ma limitandoci a uno sguardo panoramico e di sintesi.Oggigiorno l'arbitrato offre la possibilità di ottenere una decisione, mediante il ricorso a un privato, anziché agli organi giurisdizionali dello Stato, avente in pratica efficacia pari a quella di una sentenza giudiziale, per quanto concerne la sua eseguibilità. Occorre, naturalmente, un accordo in tal senso tra le parti, perché questa possibilità si realizzi. Cioè a dire: senza un valido accordo compromissorio, nessun arbitrato può avere luogo. E viceversa, in presenza di un accordo del genere, la lite viene sottratta alla competenza dei giudici statuali; sicché, ove si faccia ricorso all'autorità giudiziaria nonostante l'esistenza di un valido accordo compromissorio, il giudice dovrà rinviare le parti alla sede arbitrale. Il che non significa, comunque, che l'autorità giudiziaria resti completamente passiva, senza svolgere più nessun ruolo rispetto al procedimento arbitrale.

Al contrario, esiste attualmente in questo senso una stretta interrelazione tra giudici e arbitri. Difatti, tutte le leggi in materia di arbitrato contengono disposizioni che prevedono la possibilità sia di un intervento del giudice nel corso del procedimento arbitrale, sia di un controllo successivo sul lodo da parte della giurisdizione statuale. Ad esempio, l'intervento del giudice può essere richiesto quando si tratti di nominare uno degli arbitri, nel caso in cui non sia stato possibile addivenire a tale nomina ad opera delle parti. Un altro esempio si ha quando un testimone si rifiuti di comparire dinanzi agli arbitri. Il controllo, poi, degli organi giurisdizionali sulla regolarità dell'arbitrato opera allorquando la parte vincitrice fa richiesta al giudice di concessione dell'exequatur, ossia di un provvedimento con cui viene attribuita efficacia esecutiva al lodo arbitrale. Si tratta, tuttavia, di un controllo piuttosto limitato, quanto al suo oggetto. Un controllo più ampio viene esercitato allorquando la parte soccombente ricorre all'autorità giudiziaria in via di impugnazione contro la decisione degli arbitri, affinché sia annullata.

2. Prima di passare a descrivere, per sommi capi, l'istituto dell'arbitrato, come risulta attualmente disciplinato in varie legislazioni, conviene svolgere qualche considerazione a proposito del ruolo di tale istituto nell'odierna società. Ciò porta a valutare innanzitutto l'importanza che l'arbitrato assume in quanto modo alternativo di risoluzione delle controversie civili, rispetto al ricorso ai giudici statuali; come tale capace di alleggerire in una certa misura il peso degli affari gravanti sugli stessi giudici.Naturalmente vi sono ancora altri modi di risoluzione delle controversie, alternativi non solo rispetto alla giustizia ordinaria, ma alla stessa giustizia arbitrale. Su di essi, tuttavia, non è possibile qui soffermarsi, se non per alcuni rapidi cenni in tema di conciliazione.In molte zone del mondo, specialmente nei paesi dell'Estremo Oriente, la conciliazione, come forma di risoluzione delle controversie civili, viene preferita all'arbitrato. Difatti, nella cultura tradizionale dei popoli orientali continua a essere riguardato ancora come un disonore il fatto che una delle parti, in un procedimento sia giudiziale, sia arbitrale, venga dichiarata sconfitta. I crescenti e sempre più stretti rapporti tra mondo occidentale e taluni di questi paesi, come ad esempio la Repubblica Popolare Cinese, hanno permesso di mettere meglio a fuoco questo atteggiamento di fondo su cui poggia la conciliazione, quale mezzo destinato appunto a risolvere la controversia per via di mediazione e cioè senza che vi sia, rispettivamente, una parte vincitrice ed una soccombente. Il ricorso a tale mezzo appare, del resto, in continuo aumento anche nell'area dei paesi occidentali. Ciò è dimostrato dal numero crescente di arbitrati che terminano con una decisione concordata tra le parti e ufficializzata dagli arbitri in forma di lodo.

Questa possibilità è prevista, ad esempio, da un articolo (art. 34) del Regolamento arbitrale dettato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL Arbitration Rules), dove si dispone che le parti possono, se nel corso del procedimento arbitrale esse si accordano sui termini di risoluzione della controversia, richiedere agli arbitri di trascrivere il loro accordo nel lodo, il quale in tal caso non dovrà essere motivato.La tendenza verso forme di conciliazione è altresì dimostrata dai dati resi noti dal presidente della Corte arbitrale della Camera di Commercio Internazionale (CCI) in occasione della Conferenza dell'International Council for Commercial Arbitration (ICCA) tenutasi a Tokyo nel 1988. Da questi dati risulta, infatti, che nel periodo dal 1983 al 1987 la CCI ha ricevuto 1.545 richieste di arbitrato, delle quali 318 sono state ritirate prima della nomina degli arbitri. Delle rimanenti 1.227 richieste, 514 sono state ritirate prima che fosse resa la decisione finale, così residuando un totale di 713 casi, di cui 97 si sono conclusi con una decisione concordata tra le parti, vale a dire il 13,6%. Una percentuale, a ben vedere, che sarebbe notevolmente superiore, se si tenesse altresì conto di quei 514 casi terminati prima della decisione, dal momento che molti di essi sono stati chiusi sulla base di un accordo tra le parti, senza peraltro che questo fosse trascritto nel lodo.È pur vero che dati statistici riguardanti il ricorso all'arbitrato sono raramente disponibili. Tuttavia può essere qui citata un'altra importante istanza arbitrale: l'American Arbitration Association (AAA).

Si tratta di un'organizzazione i cui uffici sono sparsi su tutto il territorio statunitense e presso la quale sono iscritti ben 60.000 arbitri, capace di trattare quasi 40.000 arbitrati l'anno. Peraltro, un numero notevole di tali arbitrati sono di tipo particolare, in quanto riguardano il settore, estraneo alla presente esposizione, del diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Per avere, comunque, un'idea della mole di affari a cui fa fronte questa istituzione si può osservare, ad esempio, che nel 1985 si sono avuti, nel solo campo degli appalti, ben 3.735 casi di arbitrato. Del resto, anche in altri paesi le controversie in materia di appalti sono normalmente sottoposte a giudizio arbitrale, dato che si tratta di casi che implicano complesse questioni tecniche, rispetto alle quali i giudici ordinari difettano, in genere, della necessaria competenza ed esperienza professionale.A quest'ultimo proposito, va sottolineato che l'alta qualificazione professionale di regola propria degli arbitri chiamati a pronunciarsi sulle controversie in determinati campi costituisce senza dubbio uno dei principali motivi di preferenza per questo modo di risoluzione, com'è ad esempio dimostrato dal frequente ricorso all'arbitrato in campo commerciale (compravendita di merci, ecc.), dove gli arbitri conoscono per esperienza diretta gli usi praticati sulle varie piazze. Dappertutto nel mondo, le controversie relative alla compravendita di grani, oli, caffè e altre derrate sono risolte pressoché esclusivamente mediante ricorso ad arbitrato, in particolare presso sedi e centri arbitrali specializzati nei vari settori merceologici.Per altro verso, proprio il rilievo appena sopra svolto lascia intendere come non sia possibile, qui, dilungarsi ulteriormente sul ruolo dell'istituto arbitrale nella società contemporanea, stante l'estrema varietà di tipi e prassi arbitrali nei diversi settori e campi interessati, qual è ad esempio dimostrata dall'esperienza di un paese come l'Olanda, dove esistono più di 100 centri arbitrali specializzati, ognuno con un suo proprio regolamento arbitrale.

Per giunta, non va dimenticato che, oltre ai procedimenti arbitrali presso centri, istituti e organismi in genere all'uopo stabilmente costituiti, vi sono pure i cosiddetti arbitrati ad hoc, di cui non è possibile, ovviamente, determinare precisamente il numero, anche se è facile immaginare che si tratti di un numero elevato.In conclusione, si può ritenere che l'arbitrato è istituto di vasta applicazione per quanto concerne la risoluzione delle controversie nascenti da rapporti commerciali, sia nazionali, sia internazionali.Questo quadro di sintesi deve essere però ritoccato e aggiustato con riferimento ai singoli paesi, nel senso che esso non trova su scala mondiale una distribuzione uniforme. Va da sé che una fondamentale distinzione da porre è quella tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. Nell'ambito dei primi, inoltre, il ricorso all'arbitrato non è lo stesso ovunque.Invero, nei vari paesi il ricorso all'arbitrato dipende molto dal grado di elaborazione delle leggi in materia, nonché - come ulteriore fattore - dall'atteggiamento dei giudici statuali verso un tale modo di risoluzione delle controversie: a seconda, cioè, che questi giudici lo considerino con favore o, piuttosto, con sospetto, nel senso di ritenerlo un mezzo concorrenziale rispetto alla giustizia ordinaria (da mantenere, come tale, entro limiti circoscritti).In termini generali si può affermare che, là dove esiste una moderna legislazione in materia, essa tende a favorire il ricorso all'istituto. È questa, per lo più, la situazione nei paesi sviluppati, con riguardo ai quali, anzi, è possibile notare una tendenza, negli ultimi decenni, dei rispettivi legislatori nazionali quasi a fare a gara nel riformare le proprie leggi in materia per attirare sul proprio territorio quanti più possibili arbitrati internazionali. In tal senso, rilevanti interessi economici si possono scorgere sullo sfondo del movimento di riforme legislative in materia di arbitrato diffusosi nei paesi occidentali.

Per contro, nei paesi in via di sviluppo il ricorso all'arbitrato è ancora piuttosto limitato. Ciò, di nuovo, in dipendenza del grado di elaborazione delle leggi in materia. Fino a quando, ad esempio, queste leggi continueranno a recare, come nel caso di molti paesi latino-americani, la disposizione che la clausola compromissoria non è da sola sufficiente a permettere che una controversia venga decisa da arbitri, ma che occorre altresì, dopo che tra le parti è sorta controversia, un ulteriore e specifico accordo tra le medesime a tal fine, ciò costituirà un ostacolo alla diffusione dell'arbitrato. La situazione è però in via di cambiamento, sotto la spinta impressa dalla legge-tipo sull'arbitrato commerciale internazionale (Model law on international arbitration) dettata dall'UNCITRAL nel 1985, proprio a richiesta dei paesi del Terzo Mondo, i quali in numero crescente stanno adeguando le proprie leggi in conformità di tale modello, non soltanto per quanto riguarda l'arbitrato commerciale internazionale, ma anche per l'arbitrato interno. Questo modello di normativa appare, del resto, destinato ad avere un'enorme influenza in vista dell'uniformazione delle leggi nazionali nel campo dell'arbitrato commerciale internazionale, e questo non soltanto nei paesi in via di sviluppo: il Canada ad esempio è stato fra i primi a rielaborare la legge-tipo nella propria legislazione.

3. Le varie legislazioni non danno, per quanto consta, una definizione di arbitrato. Si danno bensì definizioni di 'compromesso', il contratto con cui le parti stabiliscono che la controversia tra di loro insorta sia decisa da arbitri, e di 'clausola compromissoria', la clausola con cui le parti di un contratto stabiliscono che le controversie nascenti dal medesimo saranno decise da arbitri; ma non è dato riscontrare nessuna definizione legislativa di arbitrato. D'altro canto abbondano le definizioni dottrinali di arbitrato.

Qui importa subito fermare l'attenzione sulle differenze tra l'arbitrato propriamente detto (processuale o formale) e altre forme o tecniche, a base puramente contrattuale, di risoluzione di controversie, o solo di determinazione di un elemento del rapporto non necessariamente litigioso (come nell'ipotesi, ad esempio, di integrazione del contratto), di cui le parti possono avvalersi per svariate ragioni. Come quando esse vogliono che il controllo del giudice sulla decisione del terzo sia più ampio e penetrante di quello normalmente ammesso in materia di arbitrato. Tale controllo, infatti, nel caso dell'arbitrato vero e proprio non investe - di regola - il merito della decisione, ma si limita ai soli motivi di annullamento (o revocazione) del lodo arbitrale, tassativamente previsti dalla legge (v. par. 23). Viceversa, nel caso di arbitrato improprio o irrituale è possibile, sia pure marginalmente, un controllo sul merito della decisione, per vedere se si tratta di una decisione giusta. In virtù del principio secondo cui tutti i contratti devono essere eseguiti in buonafede, ove si dimostri che nessuna persona ragionevole sarebbe mai giunta a rendere una decisione come quella in effetti resa dal terzo nel caso di specie, questa decisione non sarà eseguibile dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato.

L'arbitrato irrituale differisce fondamentalmente dall'arbitrato vero e proprio sotto due aspetti. Innanzitutto esso non è assistito da un'apposita procedura per ottenere rapidamente che la decisione del terzo sia resa esecutiva, come nel caso invece dell'arbitrato formale (v. par. 20), sicché, al fine di ottenere l'esecuzione della decisione stessa, occorre procedere nelle vie ordinarie. Inoltre, il controllo esercitabile dall'autorità giudiziaria si estende, nel caso di arbitrato irrituale, anche al merito della decisione, seppure marginalmente.Va poi aggiunto che i due tipi di arbitrato differiscono quanto al loro campo applicativo: quello dell'arbitrato formale è fissato dalla legge e comprende, di massima, le questioni che possono essere decise in via di ricorso alla giurisdizione statuale, ad eccezione di quelle riservate esclusivamente alla competenza dell'autorità giudiziaria; mentre quello dell'arbitrato irrituale è più ampio. D'altronde, è possibile notare una tendenza della moderna legislazione ad allargare la sfera di operatività dell'arbitrato, includendovi ipotesi di integrazione del contratto, ovvero questioni concernenti soltanto l'accertamento del fatto o la determinazione della misura del danno.

Qui di seguito, tuttavia, non ci si occuperà dell'arbitrato irrituale (o libero, come viene appunto denominato nell'ordinamento italiano; altresì conosciuto in quello olandese con il nome di bindend advies, e in quello della Germania Federale con il nome di Schiedsgutachten); al quale, del resto, non si applicano le convenzioni internazionali in materia di arbitrato.Per tornare al punto delle definizioni dottrinali di arbitrato, esse dovrebbero, quindi, evitare di confondere i due tipi di arbitrato suddetti. Ad esempio, una definizione in proposito può essere così formulata: "L'arbitrato è un istituto disciplinato dalla legge, in virtù del quale le parti possono sottomettere le proprie controversie al giudizio di privati (in veste di arbitri) per una decisione vincolante".

Aspetti della prassi arbitrale

4. Alcune osservazioni riguardanti la prassi arbitrale sono già state fatte in precedenza (v. par. 2) a proposito del rapporto esistente fra il ricorso all'arbitrato e il grado di elaborazione della normativa in materia. A questa normativa occorre, naturalmente, fare riferimento per conoscere il campo applicativo dell'istituto, ossia le questioni che possono essere sottoposte a giudizio arbitrale.È chiaro che le varie legislazioni nazionali possono estendere o restringere il campo di applicazione dell'arbitrato. Di massima, tuttavia, si può osservare che, nella misura in cui le parti sono libere di disporre dei propri diritti, esse possono fare ricorso all'istituto dell'arbitrato per la risoluzione di controversie relative a tali diritti. Vi sono materie e questioni bensì riservate in via esclusiva alla giurisdizione statuale - come, ad esempio, i rapporti personali tra coniugi, il fallimento, l'accertamento della validità di brevetti, marchi, ecc. - ma la tendenza in atto è verso un ampliamento dell'arbitrato fino a ricomprendervi questioni quale l'integrazione del contratto.

5. È il caso, qui, di richiamare la distinzione tra arbitrati istituzionali e arbitrati occasionali (ad hoc). I primi sono quelli che si tengono in conformità dei regolamenti arbitrali dettati da appositi centri, quali sono scelti e indicati dalle parti nel compromesso o nella clausola compromissoria. Gli altri sono quelli che si svolgono al di fuori di un contesto istituzionalizzato, senza cioè l'assistenza di un'apposita organizzazione. Il che significa, evidentemente, che le parti devono aver cura di prevedere nell'accordo compromissorio almeno i metodi di nomina degli arbitri. In caso di divergenze occorrerà individuare il diritto applicabile.

6. Centri e istituti di arbitrato esistono dovunque. Essi possono essere divisi in due grandi gruppi: quelli capaci di offrire assistenza per ogni tipo di controversia, sul piano sia nazionale, sia - sebbene in minor grado - internazionale, ossia quelli caratterizzati, per così dire, da una competenza generale; e quelli, invece, specializzati in un determinato settore.Centri appartenenti al primo gruppo sono, per fare qualche esempio: l'Indian Council of Arbitration, l'Istituto olandese di arbitrato e, negli Stati Uniti, la già citata American Arbitration Association. Pochi sono i centri che trattano solamente arbitrati internazionali; tra questi si può ricordare, ad esempio, la Camera di Commercio Internazionale (con la sua Corte arbitrale) di Parigi.

Nel novero dei secondi sono molto noti, e da lungo tempo attivi, i centri di arbitrato specialmente competenti nel settore del commercio di derrate. Così, ad esempio, nel caso del commercio del grano, le controversie relative difficilmente vanno a finire davanti a un tribunale ordinario, preferendo le parti interessate rimettersi al giudizio di altri operatori esperti del settore. Questi arbitrati sono infatti organizzati dalle associazioni degli operatori impegnati in un determinato settore merceologico. Considerazioni analoghe valgono, poi, nel campo del commercio marittimo e in quello dell'edilizia, dove la particolarità e complessità tecnica delle questioni hanno indotto la formazione di centri specializzati di arbitrato.

Accordo compromissorio

7. Nessun arbitrato può avere luogo, senza che vi sia il consenso delle parti in tal senso.L'espressione 'accordo compromissorio' (o, come anche si dice, 'contratto arbitrale') è qui utilizzata in termini generali, per intendere sia il compromesso, cioè l'accordo con cui le parti stabiliscono di far decidere da arbitri le controversie tra di loro già insorte, sia la clausola compromissoria, cioè quella clausola del contratto con cui le parti convengono che le eventuali controversie nascenti dal medesimo siano decise da arbitri.In conseguenza di tale accordo la controversia viene sottratta alla competenza dei giudici statuali. Tenuto conto di questa sua particolare efficacia, si comprende come in ogni ordinamento l'accordo compromissorio debba essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. Peraltro, questo requisito della forma scritta è da intendersi, alla luce in particolare della più importante convenzione internazionale in materia di arbitrato (la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere) nonché delle leggi nazionali sull'arbitrato, in maniera ampia e non limitata, comunque, al documento firmato da entrambe le parti; potendo ugualmente valere, ad esempio, uno scambio epistolare o di telegrammi. Di massima, il requisito può intendersi soddisfatto in tutti i casi in cui l'intenzione delle parti di ricorrere all'arbitrato sia stata chiaramente espressa, anche mediante - sembra - il riferimento a condizioni generali di contratto contenenti una clausola compromissoria.

8. Ciò detto, una delle prime questioni con cui gli arbitri devono confrontarsi è appunto quella di accertare se esiste, nel caso di specie, un valido accordo compromissorio, dal momento che esso costituisce il fondamento della loro competenza. Si tratta della famosa questione se gli arbitri abbiano competenza a decidere sulla propria stessa competenza. Oggigiorno, si può affermare che la risposta al riguardo sia, in generale, positiva. Peraltro, date le conseguenze che da ciò scaturiscono, nel senso dell'esclusione della competenza dei giudici ordinari, a costoro spetterà di dire l'ultima parola sulla questione. Difatti, tutte le leggi in materia di arbitrato stabiliscono, in un modo o nell'altro, che il lodo arbitrale può essere annullato in assenza di un valido accordo compromissorio.

9. Normalmente l'accordo compromissorio si trova espresso in una clausola del contratto concluso tra le parti, ovvero in un testo di condizioni generali a cui il contratto fa rinvio. Sorge pertanto la questione se la nullità del contratto si traduca nella nullità della clausola compromissoria. Oggigiorno, si risponde in genere negativamente a tale questione, nel senso di ritenere che gli arbitri sono competenti a pronunciarsi sul punto della nullità. Si tratta di un orientamento incentrato sul principio cosiddetto di separabilità dell'accordo compromissorio, visto appunto come un accordo staccato dal contratto in cui si trova espresso.

Gli arbitri e la loro nomina

10. Secondo un modo di dire, ogni arbitrato è buono tanto quanto lo sono gli arbitri. Con ciò si intende, ovviamente, che la qualità dell'arbitrato dipende dalla qualità degli arbitri.

La scelta degli arbitri è una prerogativa delle parti. Esse possono scegliere direttamente gli arbitri o lasciare che la scelta venga compiuta da un terzo, ad esempio da una camera di commercio o da un centro di arbitrato. Anche in questo caso, quando cioè la scelta degli arbitri è lasciata a terzi, essa si presenta sempre come una scelta compiuta, sia pure indirettamente, dalle parti stesse.Se si considera che gli arbitri sono dei giudici privati e che le parti affidano a essi la decisione di una controversia, né più né meno di come farebbero ricorrendo ai giudici dello Stato, se ne dovrebbe concludere che qualità primarie di un buon arbitro, come di qualunque altro giudice, sono l'imparzialità e l'indipendenza. Senonché, questa conclusione, che appare logica dal punto di vista di un'astratta equiparazione tra arbitro e giudice, urta in realtà contro un diffuso metodo di nomina, in base al quale ciascuna parte nomina appunto il 'proprio' arbitro, e gli arbitri così nominati a loro volta nominano un terzo arbitro in qualità di presidente del collegio. I due arbitri di parte tendono così ad assumere il ruolo di avvocati difensori, rispettivamente, delle parti che li hanno nominati, piuttosto che quello di giudici imparziali e indipendenti; mentre è solamente il terzo arbitro (presidente del collegio) che riveste tali qualità.Comunque, l'arbitro che si dimostri privo di indipendenza o di imparzialità di giudizio può essere ricusato, salvo a vedere quand'è, in concreto, che la carenza di tali qualità sia così evidente da giustificare l'estromissione dell'arbitro. Tant'è che per evitare o, meglio, per prevenire il sorgere di difficoltà al riguardo, altri metodi di nomina sono previsti.

Ad esempio, le parti possono delegare la nomina degli arbitri a un terzo lasciato completamente libero di scegliere, senza necessità cioè di consultarsi con le parti stesse.

Una versione più articolata di questo metodo di nomina a mezzo di un terzo consiste nel dare a costui l'incarico di procedere alla scelta con il sistema della lista. All'uopo, il terzo provvederà a inviare a ognuna delle parti una lista di candidati, che gli verrà restituita entro un breve termine con la cancellazione dei nomi dei candidati sgraditi alla parte e con l'indicazione, a margine dei candidati residui, di un numero progressivo di preferenza. Il metodo, dapprima usato dall'American Arbitration Association, è stato accolto dal Regolamento arbitrale dell'UNCITRAL.

Oltre alle qualità suddette, un buon arbitro deve essere dotato della competenza ed esperienza professionale necessarie per decidere la controversia a lui sottoposta. Quale tipo e grado di competenza e professionalità siano richiesti dipende, chiaramente, dalla natura della controversia in decisione. Siccome quasi sempre sono implicate questioni giuridiche, accade spesso che almeno uno degli arbitri (se non tutti, come nel caso delle controversie che vertono solo su questioni di diritto) sia un giurista. Invero, anche quando si tratta di controversie di natura puramente tecnica, la presenza di un legale può essere utile, specie con riguardo alla redazione e motivazione del lodo, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione dello stesso.

Vantaggi e svantaggi dell'arbitrato

11. In confronto con i procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, il ricorso all'arbitrato presenta insieme vantaggi e svantaggi. Di ciò si dirà con riguardo all'arbitrato commerciale internazionale (v. cap. 10); qui ci si limita all'ambito interno, ossia nazionale, dell'istituto.Si è appena visto che uno dei maggiori vantaggi dell'arbitrato consiste, senza dubbio, nella competenza ed esperienza professionale degli arbitri, opportunamente scelti, a cura (direttamente o indirettamente) delle parti stesse.Il modo in cui si svolge il procedimento arbitrale (su cui v. anche cap. 6), più informale di quello del procedimento dinanzi ai giudici ordinari, può essere altresì riguardato come un vantaggio dell'uno rispetto all'altro. L'atmosfera che caratterizza un procedimento arbitrale differisce notevolmente da quella delle aule di giustizia. Non occorre, ad esempio, che le parti siano assistite da un legale e, nel caso appunto di arbitrati interni, esse spesso non lo sono. Gli arbitri non indossano la toga. Vi è una maggiore sobrietà che aiuta a mantenere pacate le relazioni tra le parti quando, come spesso accade, sono presenti. Sicché, anche a procedimento arbitrale iniziato, la possibilità di una transazione della lite è sempre nell'aria, per così dire (v. par. 15).

Va però detto che l'arbitrato presenta pure degli svantaggi. Uno dei maggiori è rappresentato dal suo alto costo, per spese e onorari. È lontano il tempo in cui la nomina ad arbitro si considerava come un incarico onorario e privo di remunerazione. Oggigiorno gli arbitri vengono remunerati per le loro prestazioni e lo sono, a seconda dei casi, a carico della parte soccombente o di entrambe le parti, in una misura percentuale determinata dagli stessi arbitri.Naturalmente, vi sono aspetti la cui qualificazione come vantaggi o svantaggi è relativa al punto di vista che si assume. Così, ad esempio, di regola la controversia sottoposta ad arbitrato viene decisa in un'unica istanza. Un giudizio di appello o di secondo grado è previsto solo rispetto ad alcuni tipi di arbitrato in settori del commercio di derrate. Difatti, che questo sia un vantaggio o uno svantaggio è discutibile, anche se molti opinano nel primo senso, in quanto una decisione in unica istanza porta a chiudere definitivamente la controversia in tempi più brevi, inducendo le parti a ristabilire le loro normali relazioni d'affari.C'è da aggiungere, del resto, che una volta emesso il lodo arbitrale, questo può essere impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Le varie legislazioni nazionali divergono sui motivi di annullamento o revocazione; tuttavia, la tendenza manifestatasi in proposito dopo la seconda guerra mondiale è nel senso di circoscrivere quanto più possibile i motivi di impugnazione. Tra i motivi previsti, oltre alla mancanza di un valido accordo compromissorio, si può qui ricordare quello della contrarietà al pubblico ordinamento. Ma, con qualche rara eccezione riscontrabile in talune leggi nazionali, i giudici di solito si limitano a controllare la regolarità formale della decisione, senza entrare nel merito. 6. Il procedimento arbitrale.

12. Le parti sono padrone del procedimento arbitrale. Esse possono istruire gli arbitri circa la maniera in cui il procedimento deve essere condotto. Queste istruzioni sono per lo più già contenute nei regolamenti arbitrali dei centri e istituti indicati dalle parti. Si tratta di regolamenti che lasciano grande libertà agli arbitri, che possono pertanto, a meno di non ricevere istruzioni dalle parti, decidere, ad esempio, se un'udienza di discussione debba svolgersi subito o se invece debba farsi luogo prima a una trattazione mediante lo scambio di memorie scritte da presentare entro un certo termine fissato dagli arbitri stessi.Le leggi in materia di arbitrato dispongono in linea di principio che le parti sono libere di accordarsi sulla procedura da seguire e che, solo in caso di mancato accordo a tale riguardo, l'arbitro o collegio arbitrale può regolarne lo svolgimento nel modo ritenuto opportuno.

Agli arbitri si riconosce pure grande libertà in tema di prove. A meno di non ricevere istruzioni dalle parti, sono essi infatti che decidono in quale ordine ascoltare i testimoni. Inoltre, sono essi che decidono sull'ammissibilità, rilevanza e pertinenza dei mezzi di prova prodotti dalle parti.

Vi sono, comunque, alcuni principî fondamentali che in ogni caso devono essere rispettati a mo' di garanzie. Uno è il principio secondo cui entrambe le parti devono essere trattate su un piede di parità e a ognuna deve essere data ampia facoltà di esporre le proprie ragioni e difese. Così, ad esempio, gli arbitri non possono prendere in considerazione un documento che sia stato prodotto da una parte all'insaputa dell'altra, senza cioè che sia data a quest'ultima l'opportunità di esaminarne il contenuto ed esprimere le proprie osservazioni. Così, ancora, gli arbitri non possono rifiutare un'udienza che sia stata richiesta da una delle parti, a motivo del fatto che essi ritengono di essere già sufficientemente informati.I procedimenti arbitrali differiscono tra loro notevolmente, a seconda della natura della controversia di specie, ovvero che si tratti di casi semplici o molto complessi. Sicché risulta pressoché impossibile condensare in un breve spazio una descrizione esauriente della materia, al di là delle cose fin qui dette.

13. Il ruolo che i giudici statuali sono chiamati a svolgere nei confronti dell'arbitrato non si esplica soltanto in sede di impugnazione del lodo arbitrale o di esame della richiesta di concessione dell'exequatur. Difatti questi giudici possono essere richiesti di intervenire anche nel corso del procedimento arbitrale, allorquando ad esempio un testimone si rifiuti di comparire spontaneamente dinanzi agli arbitri, oppure si rifiuti di rendere testimonianza.L'intervento dell'autorità giudiziaria è altresì previsto da alcune legislazioni nella fase di avvio del procedimento arbitrale, quando ancora si tratta di nominare gli arbitri e una delle parti resti inattiva, cioè non provveda ad adempire per suo conto le procedure di nomina, oppure quando gli arbitri di parte non si accordino sulla nomina del terzo arbitro.

14. Nel corso del procedimento arbitrale possono essere sollevate varie eccezioni. Ciò può avvenire in limine del procedimento stesso, quando venga contestata la competenza degli arbitri per difetto di accordo compromissorio. Di nuovo potrà qui aversi, in ipotesi, l'intervento del giudice ordinario, al quale - come già s'è osservato - spetta l'ultima parola sulla questione della competenza degli arbitri (v. par. 8), sia che costoro si dichiarino incompetenti, pronunciandosi in tal senso, sia invece che si dichiarino competenti, pronunciando una decisione parziale sul punto oppure proseguendo oltre nel giudizio, fino a concluderlo con un lodo in cui verrà respinta l'eccezione di incompetenza.Le varie legislazioni offrono in proposito diverse soluzioni. Secondo molte di esse la questione circa la competenza degli arbitri può essere subito portata dinanzi ai giudici ordinari. Soluzione che sembra però prestarsi a tattiche dilatorie, poiché il procedimento arbitrale dovrà attendere l'esito del giudizio promosso nelle vie ordinarie. Per tale motivo, soprattutto, altre legislazioni stabiliscono che la questione possa essere sollevata dinanzi ai giudici ordinari solo dopo che è stato emesso il lodo arbitrale, ossia in via di impugnazione del medesimo.

Un altro tipo di intervento dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento arbitrale riguarda l'ipotesi della richiesta di concessione di misure cautelari in pendenza del procedimento medesimo. Alcune di tali misure (come ad esempio la vendita di merci deperibili) possono essere disposte dagli stessi arbitri, oltre che dai giudici. Altre (come il sequestro) sono invece di esclusiva competenza dei giudici.

7. Il lodo arbitrale

15. Si distinguono vari tipi di decisioni (lodi) arbitrali. Oltre, infatti, alla decisione finale, si danno decisioni parziali, riguardanti ad esempio la questione della responsabilità (an debeatur), in quanto decisa preliminarmente e separatamente rispetto a quella circa la misura del danno (quantum debeatur).

Un altro tipo di decisione è poi quella, già vista a suo luogo (v. par. 2), concordata tra le parti, ossia che si limita a trascrivere l'accordo raggiunto dalle stesse. La possibilità di una soluzione concordata, in pratica di una conciliazione, della lite risulta favorita dall'atmosfera che regna (o dovrebbe regnare) in sede arbitrale. Nel caso le parti raggiungano un accordo al riguardo, esse possono fare richiesta agli arbitri di trascriverlo, incorporandolo nel lodo, sì da poterlo rendere esecutivo insieme con questo.Le legislazioni nazionali non si occupano che raramente di questo tipo di lodo, che comunque non dovrebbe comportare l'obbligo di motivare la decisione, e non dovrebbe essere impugnabile se non per ragioni di contrarietà al pubblico ordinamento.

Le legislazioni più moderne contengono disposizioni circa la correzione o rettificazione del lodo arbitrale (per quanto concerne, ad esempio, la correzione di errori materiali, ovvero l'integrazione di elementi carenti, come quando manchi la firma di uno degli arbitri). È inoltre previsto, o comunque configurabile, un tipo di lodo aggiuntivo, nel caso in cui gli arbitri abbiano omesso di decidere su di un punto sottoposto al loro giudizio.16. Sotto il profilo della deliberazione è previsto di regola che nel caso di collegio arbitrale la decisione è presa a maggioranza dei componenti il collegio stesso. Può essere comunque previsto il criterio dell'unanimità, oppure quello che, in caso di parità, assegna al presidente il voto decisivo.Le opinioni dissenzienti si trovano raramente menzionate nei testi di legge in materia di arbitrato. In pratica esse, quando sono espresse, come avviene di tanto in tanto, vengono allegate alla decisione, di cui non fanno però parte.17. Quanto alla forma del lodo arbitrale, si richiede generalmente che esso sia reso per iscritto e motivato.Il lodo deve essere sottoscritto da tutti gli arbitri. Se un arbitro si rifiuta di firmare o è impedito a farlo, le ragioni di tale rifiuto o impedimento devono essere indicate e sottoscritte dagli altri arbitri.

18. In molte legislazioni si prevede che gli arbitri debbano decidere secondo diritto, a meno che le parti non li abbiano autorizzati a decidere secondo equità, ovvero nelle vesti di amiables compositeurs. La distinzione tra queste due alternative ha però perso molta della sua importanza. Invero, gli arbitri che agiscono in qualità di amiables compositeurs sono anch'essi tenuti a conformarsi alle regole inderogabili del diritto. Ciò nondimeno, gli arbitri che sono stati così autorizzati ad agire si sentono più liberi di pervenire a soluzioni equitative dei loro colleghi chiamati a decidere secondo diritto. Un esempio di questa maggiore libertà può essere visto nell'ipotesi in cui gli arbitri siano autorizzati a determinare in via equitativa la misura del danno.In ogni caso, gli arbitri che abbiano ricevuto dalle parti l'incarico di agire in veste di amiables compositeurs non possono imporre alle parti stesse una soluzione conciliativa. Essi, cioè, devono decidere le questioni sottoposte al loro giudizio, e non possono quindi trasformarsi in conciliatori.

19. Nonostante il carattere confidenziale dei lodi arbitrali, è in atto una tendenza intesa a favorirne la pubblicazione, sebbene in forma anonima, senza cioè che venga rivelata l'identità delle parti. La pubblicazione dei lodi assume grande interesse rispetto alla formazione di un corpo di norme interne al mondo degli affari, così da ridurre il pericolo di decisioni contrastanti su questioni simili. In tal senso la pubblicazione dei lodi arbitrali può far rivivere la lex mercatoria dei secoli passati. Ciò vale soprattutto per il commercio internazionale; ma considerazioni analoghe possono essere fatte per gli operatori aderenti ad associazioni nazionali, tenuti come tali a sottoporre ad arbitrato le proprie controversie, sicché essi potrebbero conoscere in anticipo l'opinione prevalente su determinate questioni relative a certi aspetti del commercio nel settore di loro appartenenza.

8. Esecuzione del lodo arbitrale

20. Quasi tutte le legislazioni prevedono che per l'esecuzione del lodo arbitrale debba farsi luogo alla sua omologazione, cioè all'attribuzione di efficacia esecutiva mediante il cosiddetto ordine di esecuzione (exequatur) da parte dei giudici dello Stato. A tal fine può essere richiesto il deposito del lodo presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.In sede di esame della richiesta di concessione dell'exequatur, il giudice esercita un controllo sulla decisione dell'arbitro. Si tratta, tuttavia, di un controllo limitato alla regolarità formale della decisione degli arbitri, ovvero a quanto appare prima facie da essa. Così, ove dovesse risultare all'evidenza la contrarietà del lodo a norme del pubblico ordinamento (ad esempio, per violazione di norme valutarie), l'ordine di esecuzione non potrà essere concesso. Ugualmente, non sarà possibile dichiarare l'esecutività del lodo, là dove risulti che esso verte su materia che non avrebbe potuto formare oggetto di arbitrato.La concessione dell'exequatur significa, precisamente, che la parte interessata può avvalersi dei mezzi di esecuzione messi a disposizione dall'ordinamento. In altri termini, il lodo che è stato dichiarato esecutivo ha forza pari (e, quindi, natura simile) a quella di una sentenza del giudice.

9. Mezzi di impugnazione. L'annullamento della sentenza arbitrale

21. In generale non esiste la possibilità di un riesame in via di appello, davanti ai giudici ordinari, del merito della decisione degli arbitri. Solo eccezionalmente è prevista, nel caso di alcuni tipi di arbitrato nel campo del commercio di derrate, una seconda istanza. Normalmente, dunque, la controversia si chiude con un'unica decisione.Nella stragrande maggioranza dei casi i lodi arbitrali sono spontaneamente eseguiti: si parla, al riguardo, di oltre il 90% dei casi. La necessità di chiedere e ottenere l'exequatur per costringere la parte soccombente a eseguire il lodo costituisce, quindi, un'evenienza piuttosto rara, in termini percentuali. Ancora più rara è poi l'evenienza che la parte soccombente impugni il lodo, una volta dichiarato esecutivo, davanti ai giudici ordinari, e rarissimo che costoro accolgano l'impugnazione, annullando di conseguenza la sentenza arbitrale.

Gli arbitri possono, invero, violare nel corso del procedimento arbitrale principî fondamentali di garanzia (v. par. 12), e la loro decisione può essere bensì in contrasto con il pubblico ordinamento. Ma, a parte casi eccezionali, il successivo controllo esercitato dai giudici statuali sul lodo non si spinge fin nel merito della decisione stessa. In tal senso, il carattere ingiusto o erroneo del lodo non costituisce motivo di annullamento del medesimo da parte dei giudici ordinari.Qui di seguito ci si atterrà, dati i limiti di spazio, a rilievi molto generali; ed è questa, anzi, la ragione per cui l'intera materia delle impugnazioni è stata circoscritta alle sole ipotesi di annullamento, senza cioè considerare le altre specie di impugnazione, come la revocazione; la quale può operare, ad esempio, quando la sentenza arbitrale è l'effetto del dolo di una delle parti oppure si basa su prove (documentali) riconosciute false.

22. Le moderne legislazioni tendono a restringere le ipotesi di annullamento della sentenza arbitrale. Tuttavia, per quanto si voglia limitare la serie dei motivi all'uopo rilevanti, ve ne sono alcuni indefettibili. Così, quello della mancanza di un valido accordo compromissorio, come pure quello della contrarietà del lodo al pubblico ordinamento.Un altro motivo ugualmente fondamentale di annullamento consiste in ciò, che gli arbitri non sono stati regolarmente nominati in conformità delle norme applicabili alla costituzione del tribunale arbitrale. Queste norme si trovano per lo più nei regolamenti dei centri di arbitrato ai quali le parti hanno fatto riferimento, ma possono anche risultare dallo stesso accordo (compromesso o clausola compromissoria) a base dell'arbitrato. Vanno inoltre tenute presenti le norme relative alle procedure di nomina degli arbitri che siano contenute nella legislazione vigente.Ai tre motivi ora menzionati se ne aggiunge un quarto, previsto per legge, concernente l'inosservanza da parte degli arbitri dei termini dell'incarico loro affidato. Questo motivo presenta un duplice profilo, processuale e sostanziale.

Sotto il profilo processuale, già s'è detto (v. par. 12) che gli arbitri sono tenuti a seguire sia le eventuali istruzioni a essi date dalle parti circa la conduzione del procedimento, sia le norme in proposito dettate dai regolamenti applicabili. Peraltro, l'inosservanza di tali istruzioni o norme non costituisce di per sé motivo di annullamento. Difatti, se durante il procedimento arbitrale le parti, pur consapevoli dell'inosservanza, non sollevano incidente (a seguito del quale il tribunale arbitrale potrà avere l'opportunità di conformarsi alle istruzioni e norme di specie), si presume che esse vi abbiano consentito.Sotto il profilo sostanziale il motivo suddetto rileva, da un lato, nel senso dell'omessa decisione di un punto sottoposto al giudizio degli arbitri. Al fine, tuttavia, di evitare la conseguenza dell'annullamento, talune legislazioni prevedono, in tale ipotesi, la possibilità di un lodo aggiuntivo (v. par. 15). Dall'altro lato, lo stesso motivo rileva, all'opposto, nel senso della difformità del lodo rispetto al petitum.Costituisce, inoltre, motivo di annullamento, la mancata motivazione del lodo, così come richiesto da molte legislazioni. Deve trattarsi, in linea di principio, di una carenza assoluta di motivazione, ovvero di una insufficienza tale da essere considerata come equivalente a quella.Infine, poiché il lodo deve essere sottoscritto dagli arbitri (v. par. 17), anche la mancanza di sottoscrizione costituisce, generalmente, motivo di annullamento.

23. Le varie legislazioni fissano un termine entro il quale può essere proposta impugnazione a fini di annullamento della sentenza arbitrale. Generalmente è previsto un certo termine (per lo più di 3 mesi) dalla data della notificazione alle parti del lodo. Ciò può dare luogo però all'inconveniente che la parte vincitrice sia indotta a ritardare la presentazione della richiesta di exequatur, fino a dopo la scadenza di detto termine. Pertanto, le moderne legislazioni prevedono che si possa proporre impugnazione entro un certo termine (in genere di 30 giorni) dalla notificazione alla parte soccombente del lodo dichiarato esecutivo.

24. La tendenza a restringere le ipotesi di annullamento della sentenza arbitrale si manifesta non solo nel senso della previsione tassativa dei motivi di impugnazione all'uopo ammessi, ma anche con riferimento alla condotta delle parti durante il procedimento arbitrale.Così, ad esempio, è previsto che l'incompetenza degli arbitri per mancanza di un valido accordo compromissorio non può (più) essere addotta come motivo di annullamento del lodo, quando la parte interessata non ha sollevato la relativa eccezione in sede arbitrale. Per ovvie ragioni, ciò non vale quando l'incompetenza derivi dal fatto che la controversia è di natura tale che non può essere sottoposta ad arbitrato.Del pari, è previsto in alcune legislazioni che l'irregolare costituzione del tribunale arbitrale non può (più) essere fatta valere come motivo di impugnazione, una volta che il lodo è stato emesso, quando la parte interessata è stata essa stessa responsabile di tale costituzione, ovvero quando, pur non essendo stata così responsabile, tuttavia non ha sollevato la relativa eccezione in sede arbitrale.Ancora: quando la parte interessata a proporre impugnazione era a conoscenza di violazioni di norme processuali commesse dagli arbitri, essa non può più proporre per tale motivo impugnazione se non ha già sollevato la relativa eccezione in sede arbitrale.

10. L'arbitrato commerciale internazionale

25. Dopo aver passato in rassegna i principali aspetti dell'arbitrato in un quadro di sintesi relativo alle varie legislazioni nazionali in materia, ci si deve ora occupare, brevemente, del cosiddetto arbitrato commerciale internazionale.Va subito detto che questo tipo di arbitrato non differisce sostanzialmente dall'arbitrato come disciplinato nelle varie legislazioni nazionali. Esso, comunque, presenta alcune particolarità, che ne giustificano una trattazione a sé.

26. Una prima particolarità consiste in ciò, che il diritto applicabile a questo tipo di arbitrato è quello del luogo dell'arbitrato stesso. È qui, infatti, che deve essere reso il lodo arbitrale, anche se gli arbitri possono ascoltare testimoni e consultarsi tra di loro in ogni altro luogo di loro scelta. Competente a decidere sull'annullamento del lodo è l'autorità giudiziaria del luogo dell'arbitrato.Di regola, sono le parti stesse di un contratto internazionale (o transnazionale, se si preferisce) che provvedono a stabilire, nella clausola compromissoria o nel compromesso, il luogo dell'arbitrato, scegliendolo tra i paesi dotati di una moderna legislazione in materia. Altrimenti, la determinazione del luogo dell'arbitrato sarà compiuta dagli arbitri.Nel caso di arbitrati commerciali internazionali può sorgere questione circa il diritto applicabile al merito della controversia sottoposta ad arbitrato. Tale questione, naturalmente, va tenuta distinta dall'altra concernente il diritto applicabile al procedimento arbitrale. Di nuovo, in assenza di una previsione delle parti al riguardo, saranno gli arbitri a decidere quale diritto si applichi al merito della controversia.

Altra questione ancora, che può sorgere in sede di arbitrato commerciale internazionale, riguarda la lingua da usare in tale sede. Se le parti non hanno stabilito nulla in proposito, tale scelta resta affidata agli arbitri.Fatta eccezione, quindi, per tutti questi aspetti, per il resto l'arbitrato commerciale internazionale non si discosta dalla media dei modelli nazionali di arbitrato.

27. Dalla fine della seconda guerra mondiale si è avuto, in parallelo con la crescita del commercio internazionale, uno sviluppo considerevole degli arbitrati in questo settore dell'economia. Le ragioni del fenomeno possono essere facilmente comprese, ove si consideri che l'alternativa all'arbitrato è rappresentata, per colui che intende far valere le proprie ragioni (l'attore), dal ricorso all'autorità giudiziaria dello Stato dove il convenuto è residente o ha la propria sede, con i relativi svantaggi. Se, invece, nel contratto internazionale si fa rinvio a un apposito regolamento arbitrale, che disciplini, cioè, in dettaglio le procedure da seguire per la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto medesimo, le parti vengono a trovarsi, nel caso sorga controversia tra di loro, su di un piede di parità; poiché la controversia verrà decisa, non già da giudici che sono tutti della stessa nazionalità del convenuto, ma da un tribunale arbitrale nella cui composizione il fattore nazionalità è più bilanciato (come quando, ad esempio, due degli arbitri hanno, rispettivamente, la stessa nazionalità delle parti che li hanno nominati, mentre il terzo arbitro può essere di nazionalità diversa).

Queste semplici considerazioni possono bastare per spiegare la preferenza accordata, nel settore del commercio internazionale, all'arbitrato come modo di risoluzione delle controversie. A ciò si deve poi aggiungere la comparsa, nel 1958, della già ricordata Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali straniere. Questa Convenzione, alla quale aderiscono oggigiorno quasi 80 Stati, ha notevolmente semplificato le procedure per l'esecuzione di lodi arbitrali resi in uno degli Stati contraenti. Ciò che di nuovo rappresenta un grande vantaggio, in confronto con la situazione relativa al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze giudiziali straniere. È appena il caso di precisare che la Convenzione di New York riguarda, appunto, solo il riconoscimento e l'esecuzione di lodi arbitrali stranieri. Per quanto concerne il loro annullamento valgono, invece, le disposizioni di legge dell'ordinamento nazionale in cui il lodo è stato reso.

28. Occorre, poi, segnalare l'iniziativa presa, nel 1976, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e consistente nel raccomandare agli Stati e agli operatori in genere nel settore del commercio internazionale l'adozione della normativa in materia di arbitrato dettata dall'UNCITRAL. Da allora, infatti, questa normativa (UNCITRAL Arbitration Rules) si trova sempre più richiamata nella clausola compromissoria di contratti internazionali.È, infine, del 1985 l'adozione da parte dell'UNCITRAL di uno schema di normativa (model law) in materia di arbitrato commerciale internazionale (in 36 articoli), proposto come testo di disciplina della materia, che i singoli Stati possono recepire nel proprio ordinamento. Alcuni hanno già provveduto in tal senso. Altri potrebbero, comunque, provvedervi, adeguando la propria legislazione al modello così proposto.

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