Appello. Diritto processuale penale

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Mezzo di impugnazione non previsto dalla Costituzione, ma introdotto con legge ordinaria, attraverso cui le parti che vi hanno interesse e considerano viziata, per motivi di fatto o di diritto, la sentenza di primo grado, possono sottoporre uno o più capi del provvedimento all’esame del giudice di secondo grado denominato giudice d’appello. A norma dell’art. 596 c.p.p., sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la Corte d’appello; sull’appello proposto contro le sentenze della Corte d’assise decide la Corte d’assise d’appello; salvo quanto previsto dall’art. 428 c.p.p., rispetto all’appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari decidono rispettivamente la Corte d’appello e la Corte d’assise d’appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della Corte d’assise. Per l’appello avverso le sentenze del giudice penale è competente il tribunale (art. 39 d. lgs. n. 274/2000).

Per l’effetto devolutivo il giudice d’appello può decidere soltanto sulla base dei capi e dei punti su cui si fondano i motivi dell’impugnazione e, nel caso di appello del solo imputato, non può aggravare la situazione dell’accusato irrogando una pena più grave per specie o quantità, applicando una misura di sicurezza nuova o più grave, o prosciogliendo l’imputato per una causa meno favorevole di quella annunciata nella sentenza appellata, né revocando benefici. Tuttavia, il giudice procedente, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado, può dare al fatto una definizione giuridica più grave. L’art. 593 c.p.p., modificato dalla l. n. 46/2006, stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato (a eccezione dei casi espressamente previsti negli art. 443, co. 3, 448, co. 2, 579 e 680 c.p.p.) possono proporre appello soltanto contro le sentenze di condanna; possono altresì appellare le sentenza di proscioglimento quando sulla base di prove nuove e decisive, sopravvenute dopo il giudizio di primo grado, il giudice provvede alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Sono invece inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.

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