APPARITORE

Enciclopedia Italiana (1929)

APPARITORE

G. Cal.
U. M.

. Da adpareo si chiamò apparitor il lictor proximus, cioè quello dei littori che precedeva immediatamente il magistrato supremo. Di poi, il nome fu comune non solo per tutti i littori, ma anche per gli altri subalterni dello stato, degl'imperatori, dei sacerdoti e dei municipî in quanto essi prestano servizio, apparitio, presso magistrati e sacerdoti.

Anche gli attendenti degli ufficiali superiori venivano chiamati apparitores, impropriamente, giacché questo nome è usato soltanto per il personale civile. Dovevano essere cittadini romani, raramente liberti; godevano di alcuni privilegi, come posti riservati nei teatri e immunità dal servizio militare. La loro nomina, eccetto che per l'accensus, era collegiale, dipendendo gli apparitores da magistrature ordinate in genere a collegio; e la carica, della durata teorica di un anno, poteva rinnovarsi ed estendersi anche a vita; era ammessa la sostituzione.

A differenza dei magistrati, gli apparitores ricevevano dallo stato uno stipendio, aes apparitorium. Eccetto gli accensi, tutti gli apparitores erano costituiti, fin dai tempi repubblicani, in tante corporazioni quante erano le categorie, dette decuriae o ordines. I caratteri e gli ordinamenti degli apparitores municipali non differivano troppo da quelli di Roma. Non sappiamo se gli apparitores avessero uno speciale abito.

Come funzionario ecclesiastico, l'apparitor ha press'a poco gli stessi compiti che nella prassi forense romana e greca (ἐκβιβαστής), da cui manifestamente deriva. È l'esecutore delle ordinanze del giudice: eseguisce citazioni e notificazioni con effetto legale, prese di possesso, sequestri, arresti personali, ecc., sicché la sua testimonianza in proposito fa testo da sola, all'effetto di dichiarare la contumacia delle parti o dei testi. In Tertulliano (Adv. Marc., II, 8), là dove la vulgata ha: qui facit "ministros" suos spiritus, troviamo: angelos et "apparitores". Nella prassi odierna, date le limitazioni della giurisdizione ecclesiastica, nel campo esecutivo l'apparitore non ha altre funzioni che quelle di usciere o ufficiale giudiziario, e anche più limitate, perché nulla può fare di sua iniziativa. Il codice di diritto canonico (canoni 1591-1593) distingue le funzioni che affida ai cursores (ad acta iudicialia intimanda), e quelle che attribuisce agli apparitores (ad sententias et decreta iudicis eo committente executioni mandanda), mentre precedentemente l'apparitor compiva anche le prime (cfr. Reg. S.R. Rotae, 1910, § 24, n. 2); ma dice che la medesima persona può disimpegnare entrambi gli uffici: di preferenza gli apparitores debbono esser laici, meno che in alcune cause (p. es., cause criminali di ecclesiastici) ove la prudenza e il riserbo escludono i laici; il codice li assoggetta alla stessa disciplina che i notai, e ribadisce il concetto che gli atti da loro stesi in scritto fanno pubblica fede.

Bibl.: P. Willems, Le droit public romain, depuis l'origine de Rome jusqu'à Constantin le Grand, 3ª ed., Lovanio 1874, p. 570 segg.; Decr. Greg. IX, II, xxvii, de exec. sent.; Droste e Messner, Canonical Procedure, New York 1886; Blat, De processibus, Roma 1927, p. 64 seg.

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