AGGIOTAGGIO

Enciclopedia Italiana (1929)

AGGIOTAGGIO (dal fr.; questo, a sua volta, da agio "aggio", di origine italiana; fr. agiotage; sp. agiotaje; ted. Börsenwucher; ingl. stock-jobbing)

Arturo Santoro

È il delitto che si commette da banchieri, finanzieri, grossi mediatori, agenti di cambio e commercianti col provocare variazioni artificiali dei prezzi delle merci e delle quotazioni di borsa, allo scopo di trarne profitto, con l'inganno di risparmiatori e consumatori. L'aggiotaggio è una forma di frode che turba l'equilibrio economico ed annulla la legge della domanda ed offerta, con ripercussioni sinistre sul commercio e l'economia, più o meno generali. Mentre la frode comune (truffa) è l'inganno teso al singolo per procurarsi un indebito vantaggio, l'aggiotaggio è una forma di frode a danno della collettività; è il vantaggio proprio, conquistato per mezzo dell'altrui rovina e con spostamento generale dei prezzi. Pochi furbi, profittando di speciali situazioni e modificando artificiosamente il mercato, riescono a lucrare forti somme alle spalle della grande massa dei risparmiatori e dei consumatori. Il codice penale sardo prevedeva questo delitto negli articoli 389-390, considerando come aggravante il fatto che le manovre artificiose cadessero sopra "granaglie, farine, pane e vino". Il codice toscano non aveva previsione alcuna al riguardo. Il codice Zanardelli considera l'aggiotaggio nell'art. 293, comprendendolo fra i delitti contro la fede pubblica e formula un'aggravante a carico dei mediatori e degli agenti di cambio. L'art. 293 citato ha abolito l'aggravante del codice sardo, giacché in altra norma (art. 326) è stato configurato come autonomo reato, fra i delitti contro l'alimentazione pubblica, il fatto di produrre "la deficienza o il rincaro di sostanze alimentari" mediante false notizie o altri mezzi fraudolenti. Secondo il codice Zanardelli, l'aggiotaggio è la determinazione, sui mercati o nelle borse di commercio, di diminuzioni o aumenti fittizî nei prezzi delle derrate o delle merci, nei salarî o nei titoli negoziabili sul mercato o ammessi a quotazione in borsa. Tale effetto artificioso, il concorso del quale deve accertarsi dal giudice, dev'essere prodotto con "notizie false o altri mezzi fraudolenti". Mezzi fraudolenti possono essere acquisti o vendite simulate, contratti fittizî, accordi di borsa, ecc. È dubbio se l'incetta basti a costituire aggiotaggio. La soppressione, nel testo definitivo dell'art. 293, del riferimento all'incetta che il progetto del 1887 (art. 309) espressamente conteneva, farebbe concludere in senso negativo. Ma è stato bene osservato che anche mezzi per sé stessi leciti, quali la incetta e, persino, le operazioni ordinarie di borsa, possono essere adoperate per conseguire effetti disastrosi sull'economia generale, alterandone il regolare sviluppo. Sicché sembra si debba concludere che "fraudolente" possono essere anche operazioni permesse dalla legge, ma coordinate al proposito di profittare in danno del pubblico ignaro. Sennonché l'art. 293, e così pure l'art. 326, è congegnato in modo da rendere assai difficile e problematica la integrazione, o almeno l'accertamento, del reato; giacché occorre, secondo i predetti articoli, che l'attività artificiosa del singolo abbia cagionato, per sé sola, notevoli spostamenti nei prezzi del mercato; ciò che è assai difficile stabilire in pratica. Il progetto Rocco del 1927 raggruppa nello stesso titolo VII (Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) le figure corrispondenti a quelle degli articoli 293 e 326 del codice Zanardelli. L'aggiotaggio consiste, secondo quel progetto (art. 499), non già nel "cagionare perturbazioni artificiose dei mercati", ma nel porre in essere, nel territorio dello stato o all'estero notizie false, esagerate o tendenziose o altri mezzi fraudolenti" che siano atti a cagionare sul pubblico mercato o in borsa, anche in concorso di altre cause, un aumento o una diminuzione nei prezzi. Basta, dunque, l'impiego di mezzi artificiosi e capaci di generare, anche in concorso con elementi estranei qualche volta previsti ed abilmente sfruttati dall'agente, una perturbazione del mercato. L'accenno a cause diverse dall'attività dell'agente è provvido; giacché, da sola, quell'attività potrebbe non essere atta ad influire sul mercato, ma diventa efficiente per il panico o per altre circostanze che, nell'ambiente sensibilissimo dei mercati o delle borse, fra loro si sommano. L'art. 500 del progetto prevede le manovre su generi "di comune e largo consumo"; espressione, questa, che si è sostituita all'altra più ristretta "sostanze alimentari", di cui all'art. 326 del codice Zanardelli. Entramhi i delitti di aggiotaggio sono aggravati, secondo il progetto Rocco, se commessi per favorire interessi stranieri; e l'aggiotaggio di cui all'art. 499 anche nel caso che da esso derivi un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di stato o il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Bibl.: L. Cibrario, Della economia politica del Medio evo, 5ª ed., Torino 1861, III, p. 54 (contenente notizie storiche sull'aggiotaggio medievale); V. Manzini, Trattato di dir. pen. it., Torino 1915, VI, p. 276; R. Laschi, La delinquenza bancaria, Torino 1899, pp. 90-91; Zampa, L'art. 293 e le operazioni di borsa, in Suppl. alla Rivista pen., X (1902), p. 8; G. Faggella, Della natura giuridica del reato di aggiotaggio, in Foro pen., III, (1894-1895), p. 143; D. Supino, L'art. 293 cod. pen., in Rivista comm., XIII (1895), p. 167; Circolare 4 luglio 1893 del ministro del Tesoro (sulla "incetta" del medio circolante, e nel senso che può costituire aggiotaggio); C. Civoli, Trattato di dir. pen., Milano 1916, IV, p. 655; A. Negri, Delitti contro la fede pubblica, in P. Cogliolo, Trattato di dir. pen. Milano s. a., II, ii, p. 670.

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