ADULTERIO

Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1978)

ADULTERIO (I, p. 561; App. I, p. 27)

Franco Mencarelli

L'a. viene definito generalmente come il rapporto sessuale di una persona vincolata da matrimonio con una persona dell'altro sesso, diversa dal coniuge (F. Antolisei).

Il codice penale del 1930 distingueva due figure di a. costituenti reato: l'a. della moglie, indicato col termine di "adulterio" (art. 559) e l'a. del marito, denominato "concubinato" (art. 560). Tale distinzione si originava dal fatto che, mentre per quanto concerneva la possibilità dell'a. della moglie era considerato sufficiente il determinarsi di un solo rapporto sessuale illecito, diverso trattamento era stabilito per il marito. La punibilità dei rapporti sessuali extramatrimoniali di quest'ultimo veniva infatti a delinearsi solo nel momento in cui essi concretassero una vera e propria relazione stabile, sfociante nel cosiddetto concubinato.

Tale palese disparità di valutazione del comportamento dei coniugi - legata con tutta evidenza a una superata concezione della famiglia e del matrimonio, in cui al marito era attribuita una posizione di supremazia doveva naturalmente accentuare le vivaci polemiche che già dai tempi del Beccaria erano sorte sull'ammissibilità di una sanzione penale dell'a., ritenuta inutile o comunque di scarsa efficacia.

A questo punto si dovevano inserire la sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 1968 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 559 c. p., ritenuto in contrasto con l'art 29 Cost., il quale proclama l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi - e la successiva sentenza n. 147 del 1969, con cui è stata tra l'altro dichiarata l'illegittimità dell'art. 560 c. p.

Tutto ciò, a ogni modo, non significa che l'a. abbia perduto ogni carattere d'illiceità nel nostro ordinamento: il principio di fedeltà - su basi paritaria naturalmente - dei coniugi rimane sempre uno dei cardini su cui si fonda l'istituto del matrimonio e la sua violazione può costituire motivo rilevante ai fini di eventuali procedimenti di separazione e, di conseguenza, per lo stesso scioglimento del matrimonio.

Bibl.: G. Giansi, L'adulterio alla luce di due importanti sentenze della Corte Costituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale, 1968, p. 2178.

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