Véndita

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vendita


véndita s. f. [der. di vendere; cfr. lat. vendĭtus, part. pass. di vendĕre]. – 1. a. L’azione di vendere, il fatto di venire venduto: con il ricavo della v. della fattoria ho comprato una casa in città; dopo la v. dell’azienda, ho ripreso la libera professione; costo di vendita, l’insieme delle spese sostenute dall’impresa per il collocamento del prodotto sul mercato (pubblicità, rete di vendita, percentuali agli agenti, ecc.); prezzo di vendita, il prezzo al quale un prodotto è venduto; politica di vendita, insieme di misure miranti a espandere, nei limiti voluti, le vendite dell’impresa mediante la pubblicità, e a rendere difficile l’ingresso sul mercato a imprese concorrenti. Spesso indica non la cessione del singolo o dei singoli beni quanto in genere l’attività del vendere: permesso, licenza di v.; v. all’ingrosso, al minuto (o al dettaglio); v. in (o a, per) contanti, a rate, a pagamento dilazionato, a credito; v. per corrispondenza, v. corrispondenza, n. 3 a; v. porta a porta, v. porta1, n. 1 d; v. promozionale, effettuata in via straordinaria, con forti ribassi sui prezzi degli articoli, per promuovere le vendite creando favorevoli condizioni d’acquisto; v. a peso, a misura o a taglio; la v. dei biglietti della lotteria si chiuderà alla mezzanotte del 5 gennaio; mettere in v., proporre all’acquisto; essere in v., essere proposto all’acquisto: la merce esposta non è in v. (anche senza il verbo: casa, terreno in v., da vendere); sono articoli che si trovano in v. dappertutto. Con uso estens., v. di un giocatore, nel calcio, cessione a un determinato prezzo di un giocatore a un’altra squadra o società, per una o più stagioni calcistiche. b. In diritto civile, contratto di vendita (o di compravendita, v.) e semplicem. vendita, contratto a prestazioni corrispettive che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa, o di un altro diritto, contro il corrispettivo di un prezzo: stipulare, rogare, registrare una v. o l’atto di vendita di un immobile. Come tipi particolari: v. a prova, quando il compratore si riserva di verificare la presenza nella cosa comprata delle qualità pattuite o la sua idoneità all’uso cui è destinata; v. allo scoperto, quando il venditore non ha al momento della vendita la proprietà dei titoli oggetto della vendita (nella prassi della borsa, tale vendita è frequente quando si nutre la convinzione di un ribasso delle quotazioni); v. con incanto, mediante gara a offerte palesi o segrete tra diversi aspiranti compratori; v. con riserva di proprietà, in cui il prezzo è pagato a rate e il trasferimento della proprietà si effettua al momento del versamento dell’ultima rata; v. con patto di riscatto, quando il venditore si riserva di riottenere la proprietà del bene venduto restituendo il prezzo maggiorato dei rimborsi stabiliti per legge; v. di cosa altrui, quando il venditore assume l’obbligo di acquisire la proprietà del bene oggetto del contratto; v. di cosa futura, per es. del raccolto della prossima stagione; v. su campione, effettuata tramite l’esibizione di un campione della cosa venduta, rispetto al quale, pena la risoluzione del contratto, questa deve puntualmente corrispondere; v. su documenti, in cui la consegna del bene all’acquirente è sostituita dalla consegna di titoli rappresentativi del bene stesso o da altri documenti concordati tra le parti; v. giudiziale o forzata, effettuata per autorità di un organo giurisdizionale, senza, o contro, la volontà del proprietario; v. fallimentare, quella che ha per oggetto i beni del fallimento (è espressione frequente nel commercio, sia per indicare la effettiva vendita di beni fallimentari sia come forma di pubblicità per proclamare una liquidazione a prezzi molto bassi); per la v. all’asta o all’incanto, v. asta, n. 8, e incanto2. c. Con riferimento a cose non venali, di cui viene fatto commercio: v. di cariche pubbliche, di uffici, di benefici; v. di cose sacre (v. simonia); v. delle indulgenze, secondo la dottrina sostenuta dal domenicano J. Tetzel che, durante la predicazione delle indulgenze per la fabbrica di S. Pietro, affermava che l’indulgenza a favore dei morti poteva acquistarsi con la sola oblazione pecuniaria senza la confessione, provocando la violenta reazione (1517) di Lutero. d. In denominazioni storiche di cariche pubbliche: presidente alle v., magistrato veneziano incaricato di vendere all’incanto pubblici uffici per sovvenire a bisogni dello stato; ufficiale delle v., magistrato straordinario fiorentino incaricato di riscuotere le somme dovute dai contribuenti morosi, ricorrendo eventualmente alla vendita forzata dei loro beni. 2. Con riferimento al volume degli affari, la quantità di roba che viene venduta (da parte di commercianti o negozianti): c’è poca v., molta v., una grande v.; la v. aumenta, cresce, diminuisce. 3. Punto di v., e più comunem. punto-vendita, nel linguaggio commerciale, negozio, grande magazzino, chiosco, cioè qualsiasi esercizio in cui un dato prodotto di un’azienda viene posto a disposizione dell’acquirente. 4. Dalle scritte che spesso appaiono sopra negozî, il nome è passato a indicare il negozio stesso dove si vende (sinon. di rivendita): aprire, cedere, rilevare una v.; v. di sali e tabacchi, di legna e carbone, di vini e liquori; gli hanno chiuso la v. per infrazioni annonarie. 5. Nel gergo della carboneria, luogo dove si tenevano le riunioni e anche ciascun gruppo di affiliati: aprire, denunciare, scoprire una v.; c’era in quel tempo, qui da noi, una v. carbonara (C. Levi).

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