STATI UNITI

Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)

STATI UNITI (XXXII, p. 523). Storia (p. 571)

Enrico BONOMI
Anna Maria RATTI
Alberto BALDINI
Carlo DE ANGELIS
Pino FORTINI
Ugo FISCHETTI
Max RADIN

Riportata nelle elezioni del 3 novembre 1936 una clamorosa vittoria, il presidente Roosevelt iniziò il secondo periodo di carica presidenziale con l'enunciazione di un vasto programma di riforme. A un messaggio programmatico del 6 gennaio 1937, altri numerosi seguirono nel corso dell'anno invitanti il Congresso a considerare l'opportunità di riformare l'organizzazione amministrativa federale (12 gennaio) e l'ordinamento giudiziario (5 febbraio), di adottare misure per risolvere i problemi agricoli delle "grandi pianure", quelli delle inondazioni e del rimboschimento (10 febbraio e 3 giugno), per evitare le evasioni dell'imposta sul reddito (28 maggio), per l'incremento delle costruzioni navali (1° giugno), per la riconsiderazione dei principali aspetti della vita nazionale in conseguenza della nuova crisi che si preannunciava (15 novembre), per l'intensificazione delle costruzioni edilizie (29 novembre), per il rafforzamento della difesa (28 gennaio 1938). Intorno a tutti questi progetti di riforma, che investivano ad un tempo il campo costituzionale, l'amministrativo, l'economico e il sociale, si combatté negli Stati Uniti fra oppositori e sostenitori di Roosevelt la lotta politica nel 1937. Ma specialmente le riforme di maggior significato politico, quella amministrativa e quella giudiziaria, sollevarono contro il presidente l'opposizione accanita dei repubblicani e delle frazioni democratiche dissidenti.

Il punto essenziale della riforma dell'ordinamento giudiziario consisteva nel tentativo di allargare il collegio dei giudici della Corte suprema federale attraverso la concessione al presidente della facoltà di nominare un giudice aggiunto per ogni giudice che avesse superato i 70 anni di età. Considerato che, al momento del messaggio presidenziale, ben 6 giudici sui 9 che compongono la Corte suprema avevano superato quel limite di età, era evidente che il presidente, con l'immissione di giudici più giovani e a lui favorevoli, avrebbe potuto neutralizzare l'opposizione della Corte che aveva fatto naufragare, sotto la specie dell'incostituzionalità, 5 dei 7 principali provvedimenti del New Deal.

L'intenzione troppo manifesta di Roosevelt di girare l'ostacolo costituito dal sindacato di costituzionalità della Corte suprema sulla sua legislazione economica e sociale, suscitò l'opposizione non soltanto degli avversarî del presidente ma anche di molti suoi sostenitori, poco disposti ad accogliere con favore il tentativo di apportare una modifica alla costituzione federale per vie traverse anziché coi mezzi legali previsti dalla costituzione stessa. Sulla necessità di mettere il supremo organo giudiziario del paese al passo coi tempi e con le necessità derivanti dalle mutate condizioni economiche e sociali, prevalse l'ossequio alla costituzione, considerata come elemento di stabilità e di equilibrio nella vita politica, e il desiderio di evitare un precedente pericoloso per le istituzioni democratiche del paese. Non mancarono infatti al Roosevelt nel periodo della lotta per la riforma della Corte accuse di velleità dittatoriali. Il progetto, sostenuto e avversato con pari ardore nell'opinione pubblica, nella stampa e nel Congresso, cadde, nella sua formulazione originale, durante l'estate, dopo varie vicende parlamentari, lasciando la posizione di Roosevelt al Congresso alquanto scossa. Nei primi 17 mesi del secondo termine di carica, la popolarità di Roosevelt non scemò affatto, come dimostrarono le entusiastiche manifestazioni che salutarono il presidente durante il suo viaggio nel west nel mese di settembre 1937. Ma la sua posizione al Congresso e di fronte agli ambienti politici fu indubbiamente scossa, oltre che dall'insuccesso del tentativo di rif0rma della Corte, dall'opposizione presentata dal Congresso al progetto di riforma amministrativa e a un progetto di legge fissante minimi di salario e la durata del lavoro nelle industrie, entrambi bocciati nell'aprile 1938.

Il clamore sollevato intorno alla necessità del rimodernamento della Corte suprema non fu però privo di conseguenze. E nella primavera del 1937 la Corte parve mostrare maggior buona volontà nei confronti della legislazione del governo, convalidando alcune importanti misure, fra le quali essenziale il Wagner Labor Relations Act, approvato dal Congresso nell'estate del 1935 e relativo al diritto degli operai all'Associazione sindacale e al contratto collettivo, e al riconoscimento della legittimità e della obbligatorietà del contratto stipulato dal sindacato raggruppante la maggioranza dei lavoratori. L'approvazione della legge Wagner, che riprendeva, estendendola e precisandola, una disposizione analoga della defunta N. I. R. A., segnava un indubbio successo di Roosevelt nella lotta da questo ingaggiata contro gli egoismi delle categorie produttrici e a favore delle masse operaie, ma soprattutto inseriva nella lotta sociale americana un elemento nuovo destinato a influire considerevolmente sui rapporti fra capitale e lavoro. Dalla fine del 1936 alla metà del 1937 si ebbe negli Stati Uniti un periodo di intense e diffuse agitazioni sociali in tutti i campi della produzione e dei traffiici, nelle quali non mancarono da ambo le parti gravi episodî di violenza. Particolarmente importanti e dannosi furono gli scioperi dei lavoratori marittimi delle coste pacifica ed atlantica che si susseguirono dal novembre 1936 al febbraio 1937, quelli dell'industria automobilistica nell'inverno 1937 e i gravissimi sit down strikes che dalla fine di maggio al luglio paralizzarono quattro importanti società metallurgiche operanti nel Michigan, nella Pennsylvania, nell'Ohio e nell'Illinois, che si rifiutavano di stipulare per iscritto il contratto collettivo con il Comitato di organizzazione industriale (C. I. O.) diretto dal dinamico organizzatore John Lewis. È questa una importante associazione sindacale costituitasi nell'agosto del 1936 dalla scissione di 10 sindacati dalla Federazione americana del lavoro (A. F. L.) che fino a quel tempo aveva costituito il principale centro del movimento operaio negli Stati Uniti. Anziché raggruppare gli operai qualificati in unioni di mestiere o orizzontali, come l'A. F. L., il C. I. O. costituì organizzazioni di fabbrica o verticali, comprendenti anche gli operai non qualificati, e mostrò subito un atteggiamento più aggressivo e intransigente in tutela dei lavoratori, che vi si affiliarono in numero rapidamente crescente. Il contrasto fra le due potenti organizzazioni sindacali per la pretesa di entrambe alla stipulazione del contratto collettivo, complicò alquanto i rapporti fra datori di lavoro e lavoratori, in particolar modo dopo che il riconoscimento della costituzionalità della legge Wagner, attribuendo al sindacato maggioritario il diritto alla stipulazione del contratto di lavoro, ebbe inasprita la concorrenza delle due leghe nell'accaparramento degli operai. I metodi e i programmi del C. I. O. non ebbero però ripercussione favorevole nell'opinione pubblica che vi rilevava atteggiamenti comunistoidi; e l'evidente favore dimostrato da Roossevelt per il C. I. O., che l'aveva sostenuto nella campagna elettorale del 1936, non impedì il formarsi di una corrente di opinione più favorevole a William Green, presidente dell'A. F. L., più moderato e corretto del suo rivale John Lewis. I tentativi di riavvicinamento fra le due potenti organizzazioni, svoltisi nella seconda metà del 1937, non portarono ad alcun risultato concreto, ed anzi l'espulsione dell'A. F. L. all'inizio di maggio del 1938, di altre 6 unioni affiliate al C. I. O. acutizzò la tensione fra le due tendenze del movimento operaio americano. Poste di fronte al progresso del movimento sindacale e alla tendenza a questo favorevole del governo, le principali società industriali dovettero acconciarsi a riconoscere i sindacati e a stipulare con essi i contratti collettivi, che registrarono notevoli migliorie nel trattamento dei lavoratori. Le relazioni tra capitale e lavoro sono così entrate in questi ultimi tempi in una fase nuova che si avvicina alla situazione da tempo esistente in Europa. La vita americana nel 1937 si è quindi polarizzata, per quauto riguarda le questioni interne, intorno ai grandi problemi sociali ed al movimento per la riforma costituzionale. Dagli ultimi mesi del 1937 è poi venuto acquistando importanza crescente il problema della regressione degli affari, cioè più semplicemente dell'apparire di nuova crisi economica, che pone numerosi e gravi problemi per la difesa della rinascente prosperita degli Stati Uniti.

Nelle questioni di ordine internazionale, il primo quadrimestre del 1937 vide riaccendersi intorno alla legge di neutralità il contrasto tra i fautori dell'isolazionismo e della collaborazione internazionale, della rigidità nella legislazione di neutralità e della discrezionalità del potere del presidentee in materia. All'inizio del 1937, la gravità della guerra civile spagnola rese evidente l'opportunità di estendere anche ad essa il divieto di esportazione delle armi e dei materiali da guerra contenuto nella vigente legge di neutralità. E infatti, il Congresso il 6 gennaio aderiva unanime alla richiesta del presidente, proclamando l'embargo sulle armi destinate alle due parti belligeranti in Spagna. Poiché la legge di neutralità del 1936 sarebbe scaduta il 30 aprile 1937, alla riapertura del Congresso nel gennaio vennero riprese le discussioni per la formulazione di una legge permanente da sostituire a quella provvosoria del 1935 emendata nel 1936. Fermo restando il principio di vietare l'esportazione agli stati belligeranti di armi e munizioni di guerra, allorché il presidente avesse proclamata l'esistenza di uno stato di guerra, le discussioni del 1937 riguardarono principalmente l'estensione dell'embargo ad altre materie prime e prodotti non direttamente destinati ad usi di guerra. Negli anni precedenti era gradatamente venuto affermandosi il criterio di limitare il libero commercio neutrale in modo da ridurre al minimo le possibilità di attriti coi belligeranti e i conseguenti pericoli di guerra. Scartato il sistema di estendere l'embargo anche a materie prime e prodotti manifatturati, o di limitare il commercio coi belligeranti al volume medio di un certo numero di anni di pace, venne adottato il criterio di lasciar libere le esportazioni, ma a condizione che al momento di lasciare il territorio degli Stati Uniti qualsiasi titolo o interesse sulle merci vendute fosse passato dai cittadini americani al compratore straniero il quale avrebbe dovuto provvedere al trasporto su navi non americane (cosiddetto sistema del cash and carry). Se questo criterio venne adottato da tutte le tendenze contrastantisi il campo in tale questione, accanite discussioni vennero invece svolgendosi a proposito del tempo e del modo di applicazione della clausola del cash and carry: ché gli avversarî dell'autorità discrezionale del presidente volevano seguisse immediatamente ed automaticamente al proclama presidenziale constatante lo stato di guerra e alla applicazione dell'embargo sulle armi, mentre la corrente più liberale del Congresso voleva fosse lasciata al giudizio del presidente. Fu questa infatti la tesi che prevalse, ma i dubbî esistenti sulla bontà del metodo fecero limitare al 10 maggio 1939 la validità della sezione della legge che contiene la clausola del cash and carry, mentre il resto ha validità permanente.

Nelle relazioni con le potenze americane, la politica degli Stati Uniti nel 1937 e nei primi mesi del 1938 continuò ad ispirarsi alla politica del "buon vicinato" instaurata nel 1934, ed ai principî del panamericanismo che alla conferenza di Buenos Aires del dicembre 1936 aveva avuto l'ultima grandiosa, se non riuscitissima, manifestazione. Una certa tensione col Messico si ebbe invece in seguito alla espropriazione compiuta nel 1938 dal governo messicano delle proprietà petrolifere straniere fra le quali quelle americane rappresentavano un valore di 200 milioni di dollari. Gli Stati Uniti, per rappresaglia, posero restrizioni all'acquisto dell'argento, una delle maggiori produzioni del Messico assorbita per circa due terzi dagli Stati Uniti. Nelle relazioni con le potenze europee, nota caratteristica nel periodo del quale ci occupiamo fu l'ostentata ostilità insistentemente manifestata da Roosevelt, dal segretario di stato Cordell Hull e in ultimo anche dal ministro della Guerra H. H. Woodring, per i regimi autoritarî, e naturalmente l'esaltazione di quelli democratici e della solidarietà fra i paesi governati con tale regime politico. Fra le manifestazioni di tale atteggiamento polemico basti ricordare il famoso discorso di Roosevelt a Chicago del 5 ottobre 1937. Qualche incidente per discorsi ostili alla politica ecclesiastica e antisemita della Germania si ebbero con questa nazione nel 1937, ma senza conseguenze. Al contrario, i sondaggi e le conversazioni preliminari con la Gran Bretagna per un trattato di commercio, fecero intravvedere la possibilità di una proficua collaborazione economica fra le due grandi democrazie anglosassoni. Di fronte al conflitto cino-giapponese l'opinione pubblica assunse un atteggiamento generalmente ostile al Giappone che si esplicò in una attiva propaganda per il boicottaggio antinipponico. Negli ambienti politici, anche in questa contingenza si manifestò il contrasto fra una corrente rinunciataria che, per evitare complicazioni, avrebbe abbandonato al loro destino i cittadini e gl'interessi americani in Cina, e l'altra corrente che sosteneva invece l'opportunità di promuovere con altri stati interessati un'azione diretta ad arrestare il Giappone. Il governo, per parte sua, non applicò la legge di neutralità anche quando il conflitto ebbe assunto le proporzioni di una guerra in grande stile, si associò alle condanne ginevrine contro il Giappone, protestò energicamente contro ogni atto giapponese lesivo degl'interessi americani. Ma in complesso, nonostante certe manifestazioni oratorie del presidente che lasciavano intravvedere una qualche volontà di positiva azione antinipponica, il governo non si mostrò disposto a prendere una posizione nettamente ostile al Giappone e resistette alle discrete insinuazioni di azione comune giungenti dalla Gran Bretagna che questa volta, a differenza del 1932, sembrava la più decisa a far qualcosa se avesse potuto contare sull'appoggio delle altre potenze. Grazie anche all'atteggiamento cauto degli Stati Uniti, la conferenza di Bruxelles del novembre 1937 si separò senza giungere a decisioni di qualche portata pratica; e gli incidenti gravissimi del fiume Yangtze del dicembre (affondamento della cannoniera americana Panay) poterono essere amichevolmente sistemati col Giappone, che si assunse la responsabilità intera dell'accaduto.

La nuova crisi orientale e l'atteggiamento del Giappone in merito alle questioni navali (rifiuto di accettare il calibro massimo di 356 mm. per i cannoni delle corazzate, rifiuto di comunicare le informazioni sulle caratteristiche delle navi da costruirsi) indussero gli Stati Uniti ad approvare all'inizio del 1938 un grande programma di riarmo navale ed aereo. Relativamente alle basi nel Pacifico è stato presentato al Congresso nello stesso periodo un progetto per la fortificazione dell'Isola Midway e di una delle Aleutine che per effetto del trattato di Washington del 1922 non avevano potuto essere fortificate precedentemente.

Culti (p. 565). - Secondo l'ultimo censimento, vi sono circa 44 milioni di persone di età superiore ai 14 anni, che appartengono a una delle 272 "denominazioni" religiose registrate. Tra queste, 104 hanno meno di 7000 aderenti; tre sole posseggono almeno tre chiese in ognuno degli stati dell'Unione: la Chiesa cattolica conta 23.306.800 membri; la metodista 3.707.900. Giova ricordare che molte "denominazioni" riformate differiscono tra loro assai più per ciò che riguarda l'organizzazione, che nella teologia o nel rito. Gli Ebrei sono 2.935.000, circa la metà dei quali vive nella città di New York.

Quanto alla gerarchia cattolica, nel 1936 è stata separata da Los Angeles e creata la diocesi di San Diego, la quale, con Monterey-Fresno e Tucson, è suffraganea di Los Angeles, elevata a metropolitana.

Nel 1937, la diocesi di Marquette (già Sault Sainte Marie e Marquette), e quella di Lansing, entrambe, insieme con Grand Rapids, date come suffraganee a Detroit, furono elevate al rango di metropolitane. Sono invece state unite le sedi di Atlanta e Savannah.

Infine, il 9 dicembre 1937 sono state istituite le due nuove provincie di Louisville, con suffraganei: Covington, Nashville, Owensboro (9 dicembre 1937) e di Newark, con suffraganei Camden (9 dicembre 1937), Paterson (9 dicembm 1937), Trenton.

È ancora da aggiungere l'abbazia nullius di S. Maria Ausiliatrice di Belmont (Carolina del Nord).

Si legga: Great Falls (non: Grant).

Finanze (p. 566). - Un notevole miglioramento della situazione economica si è verificato nel 1936, chiusosi con disoccupazione diminuita del 31% di fronte al 1935 e reddito nazionale aumentato del 16% (per quanto sempre inferiore al livello raggiunto nel 1929).

Alla ripresa concorreva però indubbiamente l'espansione del credito - alimentata sia dal continuo incremento del debito pubblico, largamente collocato presso le banche, sia dall'immigrazione di capitali stranieri in conseguenza soprattutto dell'instabilità economica e politica mondiale - e la dubbia solidità del sistema bancario cominciava a destare serie preoccupazioni. Il Board dei governatori provvide quindi a elevare progressivamente le percentuali di riserva legale delle banche affiliate al R. S. (raddoppiate in tre tempi: agosto 1936, marzo e maggio 1937) e col 21 dicembre dello stesso anno iniziò una politica di sterilizzazione dell'oro, ispirata al sistema adottato dall'Equalisation Fund britannico, acquistando, mediante buoni del Tesoro, oro dalle banche federali e private e passandolo in uno speciale conto inattivo. La politica creditizia del F.R.S. era d'altra parte tuttora diretta verso la facilità del denaro per sorreggere la ripresa e permettere alle aziende di collocare larghi refimding loans a condizioni favorevoli; e ad assicurare disponibilità di credito bancario a basso saggio, oltre che ad evitare un'indebita e pericolosa espansione del credito stesso, continuò ad essere indirizzata anche durante il 1937. Fin dalla primavera del 1937 la congiuntura si era tuttavia rapidamente modificata e l'anno, apertosi con altissima produzione, fiducia, prezzi, salarî e profitti crescenti, si chiuse con valori azionarî ridiscesi alla metà del livello del 1936, produzione diminuita del 30%, e disoccupazione in aumento (le stime oscillano tra i 7 e i 12 milioni). In conseguenza della mutata situazione già alla fine del 1937 la Tesoreria decise di liberare 300 milioni d'oro sterilizzato, dai primi del 1938 modificò poi sostanzialmente la sua politica in fatto di tesorizzazione e nell'aprile, per finanziare sia il programma di lavori pubblici sia quello assistenziale, abolì il fondo inattivo, di allora 1,4 miliardi, sostituendo i buoni del Tesoro emessi a fronte dell'oro accantonato con certificati aurei. Nello stesso mese fu inoltre diminuito del 12,5% il margine di copertura obbligatoria dei depositi bancarî, precedentemente raddoppiato, permettendo così un ulteriore allargamento del credito.

È naturale che in queste condizioni e dati anche i nuovi programmi di armamento, non sia stato possibile ridurre ulteriormente le spese di bilancio - nonostante l'importanza annessa al raggiungimento del pareggio, anche per evitare il pericolo di inflazione creditizia insito nell'allargamento del debito pubblico -, mentre la contrazione degli affari si traduceva in una diminuzione delle entrate. Il deficit per il 1937-38 nelle previsioni assestate è infatti ancora di 1,3 miliardi mentre nelle prime previsioni si era potuto ridurre a meno di 400 milioni. L'azione del governo, è detto nel messaggio presidenziale del 3 gennaio 1938, data la rigidità di molti oneri fissi, deve puntare sull'aumento delle entrate e quindi sull'incremento del reddito nazionale che, passato già da 38 miliardi nel 1932 a 68 nel 1937, deve tendere a raggiungere i 90-100 nel più breve tempo possibile. La soluzione di varî e conplessi problemi sia internazionali, sia soprattutto connessi all'intervento governativo nell'economia e alla collaborazione tra capitale e lavoro, è però necessaria premessa della riuscita del piano Roosevelt.

Ed ecco le cifre sulla gestione finanziaria degli ultimi esercizî (in milioni di dollari).

Al 30 giugno 1937 il debito pubblico consolidato era di 21,8 miliardi e quello fluttuante di 14,6; complessivamente al 30 giugno 1938 aveva poi raggiunto 37,6 miliardi.

Al 31 maggio 1938 la circolazione ammontava complessivamente a 9951 milioni ed era così composta: certificati aurei 2895; dollari d'argento 43; certificati argentei 1484; Treasury notes 1890; United States notes 344; Federal Reserve notes 4415; Federal Reserve Bank Notes 31; National Bank notes 222; monete sussidiarie d'argento 364; monete divisionali 152. Le riserve auree alla stessa data erano di 12.915 milioni.

Con la legge bancaria del 1935, entrata in vigore il 1° marzo 1936 il F. R. B. ha assunto il nome di Board dei governatori del F. R. S. Il nuovo Board (composto di 7 membri, un presidente e un vicepresidente, tutti nominati dal presidente della confederazione) ha facoltà di obbligare le banche affiliate a raddoppiare le loro riserve liquide a garanzia dei depositi a termine e a vista, e regola ogni quindici giorni il saggio del denaro, approvando i tassi di sconto proposti dalle singole Federal Reserve Banks. È stato inoltre creato il Fed. Open Market Committee (composto dei 7 membri del Board e di 5 presidenti delle Federal Reserve Banks), col compito di guidare le Federal Reserve Banks nelle operazioni su titoli; le Federal Reserve Banks sono state autorizzate a concedere prestiti su "carta" a 4 mesi e le National Banks a fare operazioni su proprietà immobiliari fino al 50% del valore dell'immobile e per non più di 5 anni; la Fed. Dep. Ins. Corporation, trasformata in istituzione permanente, è stata incaricata anche della vigilanza su tutte le State Banks ad essa affiliate e non partecipanti al Federal Reserve system ed eventualmente anche sulle altre; è stato fatto obbligo alle banche che raccolgono depositi per oltre 1 milione di dollari di chiedere entro il 1941 l'ammissione al Federal Reserve System.

Bibl.: Oltre gli annuali Reports americani, le pubblicazioni della Società delle nazioni e le altre pubblicazioni periodiche già citate nella precedente bibliografia, v.: W. Qualid, La reforme économique aux États Unis, Parigi 1935; J. E. Goodbar, Managing the people's money, New Haven 1936; W. Schultz, W. Caine, Financial development of the United States, New York 1937.

Esercito (p. 564). - Le grandi unità che oggi costituiscono l'esercito degli Stati Uniti sono: 5 divisioni di fanteria (delle quali 2 dislocate rispettivamente alle Isole Hawaii e alle Isole Filippine) e 1 divisione di cavalleria dell'esercito regolare; 18 divisioni di fanteria e 4 di cavalleria della guardia nazionale. Nessuna di queste divisioni è in tempo di pace costituita da tutti i suoi elementi.

Per la riserva organizzata esistono fin dal tempo di pace dei nuclei speciali (da trasformare in caso di guerra in divisioni) costituiti da un certo numero di ufficiali e specialisti.

La divisione di fanteria conta: 2 brigate di fanti, 1 brigata di artiglieria da campagna (cannoni da 75 mm.), 1 reggimento obici (155 mm.), 1 reggimento del genio, 1 compagnia carri armati leggieri, 1 compagnia segnalatori e servizî.

La divisione di cavalleria comprende: 2 brigate, 1 reggimento artiglieria da campagna, 1 squadrone autoblindo, 1 compagnia di carri armati leggieri, 1 squadrone genio, 1 plotone segnalatori e servizî.

Marina militare (p. 564). - Nuove unità: Navi da battaglia: 2 in progetto e 2 (Washington e North Carolina) in costruzione da 35.000 t. e 27 nodi armate con 9/406.

Navi portaerei: 1 (Wasp) in costruzione, da 14.500 t., capace di portare 50 aerei; 2 (Gorktown, Enterprise) varate nel 1936, da 19.900 t. e 34 nodi, armate con 12/127 antiaerei e capaci di portare 60 aerei.

Incrociatori pesanti: 1 (Wichita) in costruzione, da 10.000 t. e 32,7 nodi, armato con 9/203, 8/127,2 catapulte, 4 aerei.

Incrociatori leggieri: 2 in progetto, e 2 tipo St Louis, in costruzione, da 8500 t., armati con cannoni da 152; 7 tipo Savannah, varati nel 1936-37, da 10.000 t. e 32,7 nodi, armati con 15/152 e 8/127 antiaerei, 8 tubi di lancio, 2 catapulte, 4 aerei.

Cacciatorpediniere: 8 da 1600 t. in costruzione; 12 da 1500 t. in costruzione; 13 tipo McDougal da 1850 t. e 37 nodi, armati con 8/127,8 tubi di lancio da 533 in impianti quadrupli, autonomia 6000 miglia; 24 in costruzione, da 1500 t. e 36 nodi, armati con 5/127 antiaerei e 2 tubi di lancio quadrupli da 533, autonomia 6000 miglia; 16 tipo Preston, varati nel 1935-36, simili ai precedenti.

Sommergibili: 4 da 1500 t. tipo Sealion in costruzione; 12 tipo Salmon, in costruzione, da 1450 t. e 17,8 nodi, armati con 6 tubi di lancio da 533 e 1/76;10 tipo Shark, Porpoise, Plunger, costruiti nel 1935-36, da 1320-30 t. e 17,8 nodi, armati con 6 tubi da 533 ed1/76.

Cannoniere: 2 tipo Charleston, costruite nel 1935-36, da 2000 t. e 20 nodi, armate con 4/152, catapulta ed aerei, autonomia 8000 miglia.

Guardacoste: 7 tipo Campbell, costruiti nel 1936, da 200/220 t. e 20 nodi, armati con 2/127, e armi antiaeree, 1 aereo, autonomia 8000 miglia; 6 minori costruiti nel 1934, da 1000 t. e 13 nodi. Inoltre, un certo numero di unità sussidiarie.

La forza bilanciata ascende a 127.000 uomini.

Marina mercantile (p. 555). - Nel 1936 è stato approvato il Merchant Marine Act 1936, che ha dichiarato decadute, al 30 giugno 1937, tutte le convenzioni in corso relative a navi per servizî transoceanici, sostituendo tali convenzioni con un premio di esercizio e uno di costruzione, che tengano conto dei costi di costruzione e di esercizio, notevolmente più elevati in America in confronto alla concorrenza estera. Ad una "United States Maritime Commission", costituita da cinque membri nominati dal presidente della repubblica, è stato affidato il programma predetto, nonché quello di ricostruzione della marina mercantile, trasferendole tutti i diritti, compiti e attribuzioni dello Shipping Board Bureau del Ministero del commercio e della Merchant Fleet Corporation.

Il premio di esercizio è concesso agli armatori nazionali che intendano gestire navi su linee di navigazione con l'estero, ritenute dalla Commissione essenziali. Il premio di costruzione mira a compensare il maggior costo di costruzione quotato nei cantieri nazionali; è concesso ad aziende americane che si propongono di impostare in patria nuove navi o, in caso eccezionale, di riparare e trasformare il naviglio esistente; gli scafi in tal modo assistiti potranno essere adibiti solo al traffico internazionale su linee riconosciute essenziali.

Allo scopo di gettare le basi di un programma organico per lo sviluppo della marina nazionale la Commissione ha effettuato un'inchiesta sui bisogni marittimi del paese. I suoi risultati sono stati subito presentati al Congresso. Dall'inchiesta viene confermato che l'esistenza di una efficiente marina mercantile nazionale è giudicata negli Stati Uniti necessaria per lo sviluppo del traffico estero del paese, ma anche più, forse, per i suoi bisogni difensivi.

Gli studî effettuati d'accordo fra Commissione e ministeri militari inducono poi a ritenere che per le sole operazioni militari di un conflitto con una grande potenza nel quale gli Stati Uniti siano eventualmente impegnati, occorrerebbe un minimo di 1000 navi mercantili di ogni tipo per sei milioni tonn. lorde circa. Gli Stati Uniti possiedono già un imponente naviglio: al 30 giugno 1937, 2840 navi per 9.795.894 tonn. lorde. Ma esso è di scarso valore economico e bellico, perché invecchiato e perché poco celere: il 91 ,8% delle 1422 navi adatte a navigazione oceanica (scafi cioè superiori g 2000 tonn. unitarie) comprese nella consistenza globale e l'88% della stazza globale di esso (8.407.000 tonn. lorde) avrà difatti venti e più anni nel 1942. Un programma completo di ricostruzione, scaglionato nei cinque anni intercedenti sino al 1942, importerebbe l'allestimento di 261 navi all'anno per 1½ milioni tonn. lorde; spesa complessiva 2½ miliardi di dollari. Programma quindi di difficile attuazione sotto il punto di vista economico ed anche tecnico, dato il presupposto che le costruzioni devono essere fatte in patria mentre i cantieri nazionali (26 con 106 scali, di cui una parte abbisogna di miglioramenti) non hanno la necessaria potenzialità tecnica. Cosicché la Commissione propende per un programma di sostituzione con cadenza molto meno celere. Essa studia inoltre tutti i modi possibili per rendere più efficiente la futura marina. Ha difatti preparato una serie di progetti relativi alle navi più adatte ai bisogni americani (cioè: cinque tipi di navi miste, due di frigoriferi, due di cisterne; tre di cargo liners celeri); inoltre sono in corso trattative con compagnie petroliere per la costruzione di cisterne di alta velocità. Ha chiesto modifiche al Merchant Marine Act 1936. Propugna una maggior disciplina a bordo, e l'istruzione professionale degli equipaggi e degli ufficiali. Quanto alla politica statale, la Commissione propende per l'iniziativa privata assistita dall'erario. Essa prevede che l'assistenza erariale alla marina importerà frattanto da 25 a 30 milioni di dollari all'anno; una ventina per mantenere le linee essenziali al traffico estero il resto per premî di costruzione. Quanto alla ricostruzione della flotta da traffico, già nel giugno 1937 il presidente Roosevelt aveva chiesto al Congresso uno stanziamento immediato di 10 milioni di dollari e l'autorizzazione alla Commissione di spenderne altri 150 per allestire entro cinque anni 95 navi per un complesso di 835 mila tonn.; costo complessivo 256½ milioni di dollari circa (60 da carico, 24 miste, 10 cisterne, 1 transatlantico sulle 30 mila tonn.). Tale programma è iniziato.

Aviazione civile (p. 555). - Importante è stato lo sviluppo dell'aviazione civile nell'ultimo quinquennio. Attualmente (marzo 1938) sono in esercizio le seguenti linee aeree:

a) gestite dalla Pan American Airways:1. Miami-Havana; 2. MiamiSan Juan; 3. San Juan-Rio de Janeiro; 4. Rio de Janeiro-Buenos Aires; 5: Miami-Cristóbal; 6. Barranquilla-Port of Spain; 7. Miami-Nassau; 8. Bronsville-Mexico; 9. San Francisco-Hong Kong-Honolulu-Midway Is. Wake-Is. Guam; 10. Avana-Belsize; 11. Belem-Fortaleza; 12. Fortaleza-Rio de Janeiro; 13. Rio de Janeiro-Porto Alegre; 14. MexicoCristóbal; 15. Mérida-Mexico; 16. San Juan-Kingston; 17. Maracaibo-Port of Spain; I8. Los Angeles-Mexico.

b) gestite dalla American Air Lines, Inc.:1. New York-Boston; 2. Boston-Cleveland; 3. New York-Chicago; 4. New York-Buffalo; 5. Detroit-Chicago; 6. New York-Albany; 7. Chicago-Fort Worth; 8. Chicago-St Louis; 9. Washington-Nashville; 10. Cleveland-Nashville; 11. Washington-Chicago; 12. New York-Los Angeles; 13. New York-Washington; 14. Savannah-Mobile.

c) gestite dalla United Airlines & Transport: 1. New York-Chicago; 2. Cleveland-Chicago; 3. Chicago-San Francisco; 4. Chicago-Salt Lake City; 5. Salt Lake City-Seattle; 6. Pendleton-Spokane; 7. San Diego-Seattle; 8. Los Angeles-Seattle; 9. Los Angeles-San Francisco; 10. San Diego-San Francisco; 11. Portland-Seattle.

d) gestite dalla North American Aviation, Inc.: 1. New York-Washington; 2. New York-Miami; 3. New York-New Orleans; 4. New YorkRichmond; 5. Chicago-Miami; 6. New Orleans-Houston.

e) gestite dalla Northwest Airlines, Inc.: 1. Fargo-Pembina; 2. Chicago-St Paul; 3. Chicago-Fargo; 4. Fargo-Seattle; 5. Spokane-Seattle.

f) gestite dalla Penna Central Airlines:1. Washington-Detroit; 2. Detroit-Milwaukee; 3. Cleveland-Detroit; 4. Pittsburgh-Charleston; 5. Detroit-Flint.

g) gestite dalla Transcontinental & Western Air, Inc.: 1. New York-Los Angeles; 2. New York-Chicago; 3. Pittsburgh-Kansas City; 4. New York- Pittsburgh.

h) gestite dalla Braniff Airways, Inc.: 1. Chicago-Dallas; 2. Amarillo-Dallas-Galveston; 3. Dallas-Houston; 4. Dallas-Brownsville; 5. Dallas-San Antonio; 6. Houston-Corpus Christi.

i) gestite dalla Hanford Air Lines: 1. Tulsa-Omaha; 2. Minneapolis-Kansas City; 3. Huron-Bismarck; 4. Omaha-Kansas City.

l) gestite dalla Delta Air Lines, Inc.: 1. Charleston-Atlanta; 2. Atlanta-Birmingham; 3. Atlanta-Dallas.

m) gestite dalla Wyoming Air Service: 1. Billings-Cheyenne; 2. Cheyenne-Denver; 3. Cheyenne-Pueblo.

Esistono inoltre una dozzina di società che gestiscono linee di minore importanza.

La rete aerea federale, gestita da 23 società, copre complessivamente 50.000 chilometri. La rete aerea per le comunicazioni con l'estero si sviluppa invece su 52.000 chilometri.

Particolare impulso è stato dato all'organizzazione del volo notturno e senza visibilità. Attualmente su un totale di 1500 aeroporti, 650 sono attrezzati con impianti di illuminazione. Le comunicazioni radio per l'assistenza al volo comprendono un complesso di 580 stazioni radiotelegrafiche.

Alla fine del 1937 esistevano negli Stati Uniti 16.250 piloti brevettati, di cui 940 in attività di servizo sulle linee aeree, con 9000 specializzati anch'essi in servizio presso compagnie aeree.

Il numero degli apparecchi esistente complessivamente nel territorio degli stati Uniti alla fine del 1937 era di 94000.

Diritto.

Le tredici colonie che diedero origine agli Stati Uniti, benché abitate da popolazioni in maggioranza di lingua inglese, non avevano tutte le stesse relazioni con la Gran Bretagna. Due di esse, Pennsylvania e Maryland, erano colonie di proprietarî concesse dal re d'Inghilterra a persone determinate e ai loro eredi (la prima, da Carlo II a W. Penn, la seconda da Giacomo II a Lord Baltimore). Queste concessioni, nella forma e negli effetti, non erano che la costituzione di grandi feudi ed erano infatti modellate sull'investitura della contea palatina di Durham al vescovo di Durham, la quale oltrepassava di molto i consueti rapporti feudali e conferiva all'investito poteri quasi regali. E i concetti feudali erano, per quanto concerne la terra, ancora vivi nel diritto inglese. Le altre colonie invece, per la maggior parte, erano state create mediante atti costitutivi o privilegi, che intendevano fondare quelle che il diritto inglese e americano denomina ancora "corporazioni", ossia persone giuridiche: ma del tipo delle città, o dei borghi, o degl'istituti di carità, inglesi; cioè con un fine pubblico. L'espressione "corpo politico" (body politic) in queste "carte" non significava altro. In qualche caso, tali "carte" erano state abolite con un procedimento legale; ma alcuni dei coloni ritenevano che ciò fosse illegale e che dette "carte" avessero validità permanente. Il governo sosteneva invece che le "colonie con carta" fossero provincie regie, soggette alle norme emanate dal re, sia in consiglio sia in parlamento. Tali "carte" concedevano anche il diritto di emanare "leggi", che il governo metropolitano assimilava alle by-laws delle città inglesi: termine ancor oggi usato per indicare le norme regolamentari emanate dalle "corporazioni" americane, pubbliche e private. Invece, la teoria coloniale estremista era che tali "leggi" fossero veri e proprî atti legislativi, e che ogni colonia fosse un piccolo stato, unito solo personalmente alla corona inglese. Sia le colonie con proprietario, sia quelle dipendenti dal re, e in particolare quando funzionavano in base a "carte", avevano lo stesso sistema amministrativo, affine a quello inglese. Il capo del potere esecutivo era un governatore, nominato dal re o dal proprietario, e assistito da un consiglio, eletto con suffragio limitato o nominato dal governatore. Questi sosteneva di avere un diritto, spesso contestato, di veto; e nominava i giudici, dei quali pure si discuteva se durassero in carica ad arbitrio del governatore o quamdiu se bene gesserint. Dalle decisioni ultime dei giudici o dei consigli legislativi coloniali si poteva appellare al consiglio regio in Inghilterra; e i decreti (orders in council) si ammetteva che vincolassero i coloni, ma entro certi limiti.

Il problema più serio era quello dei rapporti tra le colonie e il parlamento inglese. Base comune delle dottrine dei coloni e del governo era il principio feudale del vincolo personale di soggezione di ogni suddito, in Inghilterra o fuori, al sovrano. Le limitazioni si riferivano a quei diritti personali consuetudinarî del suddito, i quali proprio nel secolo della colonizzazione furono formulati in Inghilterra nella Petizione dei diritti e nel Bill dei diritti. Il governo riteneva che questo vincolo legasse il suddito al re d'Inghilterra in virtù della sua corona, e che qualsiasi modificazione dei rapporti tra la corona e gli altri organi dello stato in Inghilterra fosse valida anche nelle colonie. Perciò, gli atti del parlamento inglese, che formalmente erano atti della corona compiuti col consiglio e il consenso delle due camere, vincolavano le colonie, ogniqualvolta fossero menzionate espressamente o implicitamente. I giuristi coloniali invece, fondandosi sul carattere personale del vincolo e sulla natura imprescrittibile dei loro privilegi o "libertà", negavano al parlamento inglese ogni autorità su di loro, pur professandosi, nei limiti dei loro privilegi, fedeli sudditi del re.

La questione divenne acuta nel sec. XVIII, quando le classi dirigenti inglesi consideravano le colonie come campi di sfruttamento nell'interesse dell'Inghilterra (o della Gran Bretagna, dopo l'Atto di unione con la Scozia). Le colonie erano tecnicamente chiamate "piantagioni" (plantations), volendo con tale termine indicare che il loro scopo era la coltivazione di terre nuove a vantaggio dell'Inghilterra. Invece i coloni intendevano il termine in senso figurato, come "impianto" (planting) di nuove comunità. Per loro, ogni colonia era in rapporto di coordinazione con gli altri dominî della corona, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Galles, Isole della Manica, Giamaica, Barbados. E il fatto che ognuno di questi paesi fosse in una relazione giuridica diversa con la corona dava forza alla loro argomentazione, come anche la somiglianza - non ancora sufficientemente esaminata - tra la loro situazione e quella dell'Irlanda, dove pure erano sorte plantations e i coloni inglesi, dopo il 1660, avevano reclamato gli stessi diritti più tardi reclamati dalle colonie d'America.

La legislazione delle singole colonie era molto limitata quanto agli argomenti, data la loro piccola estensione, e riguardava principalmente la circolazione monetaria, il commercio con gl'Indiani, la loro difesa, provvedimenti contro il lusso, e la questione della tolleranza religiosa. Ma almeno in due casi si ebbero dei tentativi di codificazione. I puritani del Massachusetts avevano cominciato col volere applicare, per quanto possibile, nei loro tribunali il Pentateuco; e nel 1641 adottarono un codice completo, il Bodye of liberties ("Corpo della libertà") che si proclamava fondato nella Legge di Mosè. Questo codice non fu mai completamente applicato, ma molte delle sue prescrizioni passarono nel diritto civile e penale. Nel 1670 fu adottato un codice marittimo, fondato in gran parte sulla Lex mercatoria di Malyne (1622). L'altro grande tentativo di codificazione consiste nelle "Leggi del duca di York", adottate in Pennsylvania circa il 1675. Accanto a questi, v'erano codici più ristretti, come le anche troppo famose "Leggi azzurre" o leggi suntuarie, di varie comunità del Connecticut. Ma la tendenza alla codificazione è contraria allo spirito del diritto comune (common law) inglese; il quale è poi legato alla speciale procedura mediante ordinanze (writs) che secondo una teoria fondamentale non potevano avere applicazione nei dominî d'oltremare. E tutto ciò dimostra che nulla era così lontano dallo spirito delle colonie settentrionali, quanto il pensare che la common law fosse stata trasportata di peso nei nuovi territorî.

Sta di fatto che l'idea, che la common law inglese fosse proprio vigore il diritto delle colonie, non compare se non nel sec. XVIII, dopo il 1733, quando fu fondata l'ultima colonia. E anche allora, solo nel piccolo gruppo dei giuristi coloniali, formatisi su libri inglesi, e non senza gravi eccezioni, dovute all'influsso delle dottrine del diritto naturale. Così molte delle dottrine caratteristiche della common law furono applicate con limitazioni e modificazioni tali, da renderle quasi irriconoscibili. Così la netta distinzione della proprietà terriera (land) da ogni altra (personality) fu mantenuta, ma il trasferimento delle terre fu reso molto più libero e meno gravoso che in Inghilterra. La primogenitura compare sporadicamente, ma in molti casi cede il passo alla divisione, salvo che nella Nuova Inghiherra si applica la norma biblica della parte doppia per il primogenito. Maggioraschi e fedecommessi s'incontrano bensì ma di rado. L'incapacità della donna maritata esisteva, ma è dubbio se fosse praticamente applicata nei territorî più lontani e isolati. Non sappiamo se prevalesse generalmente l'esclusione, tipicamente inglese, dei figli nati da genitore diverso.

Ma la controversia politica diede la prevalenza a quelle dottrine sull'inviolabilità della persona e della proprietà (v. stati uniti: Ordinamento dello stato: Costituzione, XXXII, p. 561) che, proclamate dall'opposizione parlamentare inglese nel sec. XVII furono accolte con entusiasmo tanto dai puritani della Nuova Inghilterra quanto dagli anglicani della Virginia. La popolarità di queste dottrine considerate come fondamentali e come garanzie, come già si diceva, "costituzionali", contribuì validamente a promuovere la recezione della common law, e il movimento fu facilitato dalla enorme, ma non incontrastata, autorità ch'ebbero in America i Commentaires di W. Blackstone.

Ordinamento giudiziario e processuale. - L'organizzazione giudiziaria federale e quella degli stati sono parallele. In entrambi i sistemi vi sono tre istanze. Il tribunale di prima istanza nel sistema federale è il tribunale distrettuale (District Court) da cui si può appellare alla Corte d'appello di circuito (Circuit Court of Appeals), composta di tre giudici. I distretti sono ottanta, ripartiti fra dieci circuiti. Il diritto di appello alla Corte suprema degli Stati Uniti si può avere in pochi casi, ma si può fare istanza per ottenere una revisione del processo, mediante un decreto (writ) di certiorari, emanato su insindacabile giudizio della Corte suprema stessa. Inoltre la Corte suprema ha giurisdizione piena nelle controversie tra i varî stati e giurisdizione d'appello in tutte le controversie concernenti la costituzione o le leggi federali decise dalla magistratura più alta degli stati.

L'ordinamento giudiziario degli stati è simile a questo. Il tribunale inferiore, per lo più chiamato Corte superiore (Superior Court; nello stato di New York, Supreme Court), ha giurisdizione generale illimitata. La seconda istanza è rappnsentata da una corte d'appello distrettuale (District Court of Appeals), con tre o cinque giudici; la Corte suprema (nel New York, Court of Appeals) ha giurisdizione in tutte le materie concernenti la costituzione e le leggi dello stato.

I tribunali d'appello, negli Stati Uniti, decidono quasi esclusivamente le questioni di diritto; per le questioni di fatto, decise dai tribunali inferiori, allorché si producono nuove prove, non vi è che una revisione del processo da parte della corte che ha giudicato.

Una delle caratteristiche della procedura americana è la presenza di una giuria sia nei processi penali sia nei civili. La giuria è un elemento della common law, che è sempre sembrato fondamentale agli Americani. Nei processi penali, il diritto di un processo innanzi ai giurati è garantito in particolare dal bill dei diritti costituzionale, e nei tribunali federali si richiede la giuria anche per le controversie basate sulla common law in senso stretto.

Tuttavia, il prestigio di questo istituto va diminuendo, non solo nei processi civili, per i quali nella maggior parte degli Stati Uniti si può liberamente farne a meno e si potrebbe abolirlo, mentre spesso non esige più l'unanimità, ma anche nei processi penali, in cui tuttavia l'istituto non potrebbe essere abolito se non mediante un emendamento alla costituzione. Ma la giuria ha perduto gran parte dell'importanza che aveva dopo la presidenza di A. Jackson, allorché i giudici statali erano per lo più elettivi a voto popolare e per breve tempo, e non potevano discutere le prove, mentre la giuria non solo determinava la reità, ma fissava la pena. Questo sistema incontrò opposizione in varî stati, come il Massachusetts, e non fu applicato nelle corti federali; del resto, molte di queste innovazioni sono state abbandonate di recente e si tende a sottrarre i giudici alle elezioni popolari e a limitare la competenza della giuria a determinare le questioni di fatto. Questa separazione tra questioni di fatto e questioni di diritto (spesso difficile nella pratica) è un elemento essenziale nei sistemi giudiziarî inglese e americano, e, come si è visto, determina anche il diritto di appellare.

Un altro elemento è l'esistenza, così negli stati Uniti come in Inghilterra, di un dritto delle prove assai sviluppato tecnicamente, ma non suscettibile di un vero trattamento scientifico se non per via di classificazione, come nel libro di J. H. Wigmore. Queste norme sulle prove si sono formate in Inghilterra nella pratica processuale e presuppongono un sistema di esame interamente fondato su domande e risposte; esse sono state caratterizzate come un metodo per escludere numerose materie miste che in altri sistemi hanno una forza probativa notevole. Una delle regole più famose è l'esclusione della testimonianza "per sentito dire" (hear-say), che tuttavia ammette varie eccezioni. Queste norme sono state portate in America a un grado di sottigliezza casistica ignoto in Inghilterra. Ciò è dovuto, in parte, alla minore influenza che il giudice americano ha nella direzione del processo; inoltre, molte regole sono fondate sul presupposto che le prove devono convincere una giuria, composta spesso di persone dotate di cultura limitata e facili a indurre in errore.

Se, nelle caratteristiche sopra segnalate, il diritto americano ha conservato i caratteri essenziali della common law, in quanto invece riguarda la separazione, tipicamente inglese, tra "diritto" (law) e "equità" (equity) - vale a dire tra il diritto amministrato dal cancelliere e quello amministrato dai tribunali ordinarî, il diritto americano sì è ben presto svolto per vie proprie.

Questa separazione tra law ed equity come sistemi diversi dipendenti da giurisdizioni separate era stata generalmente avversata in America nel periodo coloniale, specie nel Massachusetts e nella Pennsylvania; ma nel sec. XVIII e all'inizio del XIX la recezione della common law sembrò rendere necessaria quella separazione di giurisdizioni e in varî stati il capo dei tribunali dell'equity fu chiamato addirittura cancelliere, come in Inghilterra. Ma l'opposizione a questo duplice sistema riprese presto il sopravvento. Nello stato di New York, per iniziativa di D. D. Field, fu adottato nel 1848 un codice di procedura civile che fonde i due sistemi e rende superfluo di sospendere il procedimento in un tribunale per attendere il giudizio dell'altro. Inoltre, il nuovo codice aboli la necessità di dare un nome all'azione (lontana reminiscenza delle legis actiones romane) e anche la serie di arringhe, che ricorda la procedura romana per formule.

Il codice dello stato di New York fu largamente copiato ed esso è ormai adottato da quasi tutti gli stati, mentre i suoi principî fondamentali sono passati nel Judicature Act inglese del 1871. Lo sforzo costante di semplificare e accelerare la procedura ha spinto a emanare molte leggi sulla pratica giudiziaria (Practice Acts).

Il sistema giudiziario federale ha adottato il codice di procedura solo parzialmente; law e equity sono separati solo riguardo al luogo e al momento del dibattimento, ma i giudici sono gli stessi. Molte materie che i codici di procedura dei varî stati hanno assegnato specificamente all'uno o all'altro tipo di procedura, sono state abbandonate a norme emanate dalla corte stessa: il che assicura maggiore elasticità e permette, se necessario, rapide innovazioni.

Il doppio sistema di tribunali - federali e degli stati - è sempre stato di difficile intendimento agli stranieri. I tribunali federali hanno giurisdizione su tutte le controversie relative a leggi federali o concernenti l'amministrazione federale. Ma quando attore e convenuto appartengono a stati diversi, le controversie ordinarie relative alla proprietà o ai contratti possono essere decise dai tribunali federali, purché il valore sia di almeno 3000 dollari. Delle materie di esclusiva competenza delle corti federali, le più importanti sono il fallimento e il diritto marittimo.

Di recente, in emramhi i sistemi, è entrato in funzione un nuovo tipo di tribunale. Uffici e commissioni amministrative si sono enormemente moltiplicate, dopo la creazione della Federal Trade Commission (Commissione federale del commercio) che fu il primo di questi organi dotato di ampî poteri; e la loro attività ha creato una serie di norme che formano un vero e proprio diritto amministrativo, solo di recente riconosciuto negli Stati Uniti come un diritto organico. Uffici e commissioni, non ostante l'opposizione di molti giuristi, acquistano sempre più il carattere di tribunali, con una procedura e con criterî proprî. E in questo modo, si ripete, così in Inghilterra come negli Stati Uniti, il processo storico che dall'amministrazione feudale creò un tempo la common law. Ma in che modo questo nuovo tipo di tribunali si adatterà entro l'ordinamento giudiziario non è ancora chiaro.

Fonti del diritto. - I tribunali americani, come quelli inglesi, hanno di fronte alle fonti del diritto un atteggiamento diverso da quelli dell'Europa continentale. In entrambi i sistemi, non vi può essere dubbio circa la prevalente autorità di una legge. E anche il processo dell'interpretazione è sostanzialmente lo stesso. Ma i tribunali inglesi e americani ricorrono molto meno degli altri ai cosiddetti "precedenti legislativi", benché i tribunali americani differiscano sotto questo rispetto dagl'inglesi. La norma inglese che questi "precedenti" o "materiali legislativi" sono irrilevanti e che "la legge parla da sé" è stata abbandonata negli Stati Uniti quando si tratta di interpretare una costituzione. Per le altre leggi, in un numero di stati sempre maggiore si citano ora le discussioni parlamentari, ecc., benché non si ritenga che queste vincolino l'interpretazi one.

In mancanza di leggi da applicare, i tribunali americani si fondano soprattutto sulle decisioni precedenti in casi simili, cioè sulla giurisprudenza. Questa regola dell'attenersi ai precedenti (stare decisis) è divenuta alquanto meno importante in tempi recenti, in seguito al moltiplicarsi delle leggi; ma essa è sempre la caratteristica più notevole di tutte le giurisdizioni della common law e domina anche l'interpretazione della legge.

Un'interpretazione diventata tradizionale è altrettanto difficilmente eliminabile quanto una norma del diritto comune, fondata in origine solo sul precedente.

Ma questa regola è di fatto molto meno assoluta di quel che dicono i suoi critici. Anche il Blackstone non l'espone senza riserve e la possibilità che si possa andare contro il precedente non è mai stata perduta di vista. La Corte suprema degli Stati Uniti considera la norma come una materia di "politica" o di opportunità, non come una norma obbligatoria. Certi stati, come quello di Massachusetts e lo stato di New York, l'applicano con la stessa precisione che in Inghilterra. Tuttavia, è da rilevarsi che, in complesso, negli Stati Uniti l'importanza dello stare decisis è molto diminuita.

L'importanza secondaria attribuita alle leggi come fonte formale del dintto è complicata dalla questione della codificazione. Negli Stati Uniti, sebbene abbondino le leggi su ogni argomento immaginabile, la maggior parte degli stati non ha un codice completo di diritto civile o commerciale. Le due più importanti fonti di obbligazioni, contratto e delitto, di solito non sono codificate affatto, benché materie quali la proprietà fondiaria, le successioni, la famiglia siano spesso comprese in leggi comprensive che assomigliano a codici. Lo stesso accade per certe parti del diritto commerciale. Ma solo pochi stati si sono spinti così innanzi. La maggior parte ha codificato almeno una di queste parti del diritto, e in sei o sette stati esiste una serie di codici che si presentano come una esposizione completa del diritto. Ma anche in questi stati, ad eccezione della Louisiana, i tribunali hanno apertamente e implicitamente trattato le disposizioni dei codici, piuttosto come un tentativo più o meno riuscito di esporre dottrine del diritto comune, che non come una legislazione vera e propria.

Diritto penale. - Quando gli Stati Uniti divennero indipendenti, vigeva generalmente in tutti gli stati il diritto penale inglese. Caratteristiche di questo erano:

1. non esisteva un codice, né un elenco fissato dalla legge, dei reati punibili, con la pena relativa. Esisteva bensì un certo numero di "reati di diritto comune" (common law crimes), distinti ciascuno con un nome speciale (per lo più di origine francese: arson "incendio"; larceny "furto", ecc.) e per ciascuno di essi la pena e gli estremi del reato erano fatti dipendere dalla teoria adottata circa i rapporti tra le colonie e il parlamento. In più, ciascuna colonia aveva un certo 1iumero di reati minori, configurati dalla legislazione coloniale e da quella statale, dopo ottenuta l'indipendenza;

2. tutti i "reati di diritto comune" erano distinti nelle due categorie (di origine feudale e tradizionale): in "fellonie" (felonies) e in "malcomportamenti" (misdemeanors); e in Inghilterra, al tempo della rivoluzione, a tutti i reati della prima specie - calcolati da alcuni a 220, ma considerando come figure diverse le sottospecie di uno stesso reato - vigeva la pena di morte. Non pare tuttavia che in pratica, nelle colonie, si applicasse tanta severità;

3. non esisteva una pubblica accusa, benché a volte qualche funzionario, quale l'attorney general, si assumesse, come in Inghilterra, l'iniziativa del procedimento; ma di regola i processi penali, come quelli civili, erano d'iniziativa privata;

4. non esisteva appello dalle sentenze penali, ma solo il ricorso per grazia alla corona.

Subito si affermò nel diritto americano la tendenza a riformare il diritto penale. Negli Stati Uniti l'influsso del Bentham - e, attraverso lui, del Montesquieu e del Beccaria - fu più forte che in Inghilterra; e la pena di morte era già stata praticamente abolita fuorché per i delitti più gravi e la richiesta di un codice penale, cioè di una legge scritta che definisse i reati e ne fissasse le pene, divenne sempre più insistente. Nel 1805 la Louisiana applicò una legge scritta penale complessiva, che dava nome e definiva certi reati, ma senza l'intenzione di non considerare quelli esclusi. Nel 1821, Edward Livingston ebbe l'incarico di preparare un codice penale ed egli ne propose uno generale per gli Stati Uniti. Il suo progetto - uno dei primi codici penali moderni, basato su dottrine giusnaturalistiche derivate da Bentham e Beccaria - fu molto discusso e ammirato, ma non applicato né dalla Louisiana né da alcun altro stato. Tuttavia l'impulso da lui dato non fu vano, ed ebbe come risultato la formazione di codici penali per tutti gli stati.

In tal modo il prrincipio nulla poena sine lege è diventato fondamentale negli Stati Uniti. La dottrina dei delitti di diritto comune è stata ripudiata dai tribunali americani fin dal 1813 e spesso abolita espressamente da varie leggi scritte. E anche senza questo, si ritiene universalmente che l'esecuzione e la definizione dei reati nelle leggi scritte siano esclusive; naturalmente, molti reati non sono definiti nei codici, ma in leggi partîcolari. Per di più, se per l'atto vietato la legge non stabilisce la pena, non vi può essere punizione. Per evitare omissioni involontarie, la maggior parte dei codici stabiliscono che, in mancanza di una pena specifica, si infligga il massimo della pena stabilita per le contravvenzioni (misdemeanors): di solito, un anno di carcere.

L'abbandono della pena di morte - salvo che per i delitti più gravi - era una caratteristica del diritto penale coloniale; subito dopo la rivoluzione, questo principio entrò nelle leggi degli stati; nel 1801 nel New York la pena di morte fu mantenuta solo per i delitti contro la sicurezza dello stato (compresi sotto il nome generico di treason, letteralmente o tradimento") e per l'omicidio. Questa è ancor oggi la situazione nella maggior parte degli stati. Ma la pena stabilita nel 1801 per altri delitti gravissimi, per es., la rapina (robbery) e l'incendio, è anch'essa una pena che ora si chiamerebbe capitale, cioè la prigionia a vita.

Sotto l'impulso umanitario, rappresentato per gli Americani sopra tutto dal Bentham, la tendenza era quella di ridurre la pena per la maggior parte delle felonies e di graduare la pena in modo corrispondente all'odiosità del reato. Era concezione tradizionale del razionalismo che, con molta accuratezza, questo risultato si potesse ottenere; e certo questo sistema rappresentò un progresso, in quanto ruppe il severo e inflessibile sistema che puniva tutte le felonies allo stesso modo, ma mancava anch'esso di flessibilità, in quanto puniva allo stesso modo tutti i colpevoli del medesimo delitto. Ma alla fine del sec. XIX si discussero molto negli Stati Uniti le dottrine della scuola antropologica italiana e un vasto movimento riformatore cercò dì far applicare la dottrina dell'individualizzazione della pena. In molti stati si ebbero leggi che lasciarono la pena indeterminata e ammisero la condanna condizionale (parole), nonostante una certa opposizione popolare, che non riuscì però ad arrestare questo movimento.

Tuttavia, vi sono stati tentativi sporadici di accrescere la severità delle leggi in certi casi. Una delle "leggi Baumes" (dal nome di C.H. Baumes; 1926) del New York, copiate da altri stati, prevede la prigionia a vita per la terza (o quarta; cfr. Encycl. Britannica, 14ª ed., III, p. 227) condanna per felon. Allo stesso modo, in certi stati la pena di morte è stata estesa a certi altri reati, specie là dove il sentimento pubblico li considerava con particolare orrore e terrore: cosi negli stati meridionali sono spesso considerati delitti capitali l'incendio e la violenza carnale (rape), così come in altri stati il ratto di persona, soprattutto a scopo di estorsione (kidnapping).

La tendenza prevalente in alcuni paesi del continente europeo a investire il giudice di ampî poteri discrezionali nel determinare se e in quale misura un'azione sia punibile, ha trovato scarsa eco nella legislazione degli Stati Uniti.

Lo spirito che animò i primi riformatori delle leggi penali derivava non solo da un umanitarismo dottrinario, ma anche dalla severità e crudeltà delle norme di diritto comune. Questa severità spingeva i giudici a trovare scappatoie per l'accusato durante il processo. Inoltre, si provvide a rendere possibili gli appelli in cause penali e questi appelli in un numero relativamente grande di processi annullarono le sentenze di condanna per ragioni puramente tecniche.

Un altro passo verso la salvaguardia dell'accusato fu l'introduzione generale del diritto al patrocinio. La common law in origine non permetteva questo nei processi per felony e per "tradimento". Per quest'ultimo, la norma fu cambiata dopo il 1688, ma per la prima solo alla metà del sec. XIX. Ma negli Stati Uniti il diritto di essere assistito da un avvocato in ogni stadio del procedimento fu accordato all'accusato fin dal principio.

Tutte queste disposizioni potevano prestarsi ad abusi ai quali recentemente la legislazione ha cercato di mettere un termine.

Anche la procedura penale si è presto sviluppata in un senso che la differenziò da quella inglese. Come si è detto, in Inghilterra la norma era che l'accusa fosse mossa da un privato, di solito la persona danneggiata. Il metodo continentale che sottopone tutti i procedimenti penali alla direzione di un pubblico ufficiale fu considerato con favore negli Stati Uniti fin dai primi tempi. Nel New York, fu creato dalle leggi del 1801 un attorney distrettuale incaricato di dirigere i procedimenti penali in un gruppo di contee; l'attorney distrettuale era un rappresentante dell'attorney general, il più elevato funzionario dell'amministrazione giudiziaria dello stato. Tale ufficio si diffuse in tutti gli Stati Uniti e divenne altrettanto caratteristico della contea, quanto quello dello sceriffo. Ebbe l'autorità esclusiva di iniziare i procedimenti penali e inoltre una certa vigilanza sopra le giurie d'accusa e sulle accuse. Più recentemente, sono state approvate leggi che accentuano la responsabilità dell'attorney distrettuale verso il governatore o verso l'attorney generale e hanno avuto l'effetto desiderato di mitigare un po' le limitazioni locali dell'ufficio.

In un certo numero di stati v'è un pubblico difensore per gli accusati poveri. Dove questo ufficio non esiste, è il tribunale che nomina un difensore d'ufficio, il quale è tenuto, per dovere professionale, a prestarsi gratuitamen te.

Le accuse sono ancora opera di una giuria speciale (Grand Jury) come è stato a lungo in Inghilterra. Ma essa funziona seguendo il parere dell'attorney distrettuale, e di rado se ne scosta. Con leggi moltiplicatesi dopo la seconda metà del sec. XIX è stato ripristinato un metodo anche più antico, il sistema dell'informazione, per cui l'attorney distrettuale può in molti casi procedere senza ricorrere al procedimento formale d'accusa.

Nella procedura ordinaria, le norme sulle prove sono per lo più le stesse che nei processi civili. Generalmente è dichiarato come norma che la prova di reità dev'essere data "oltre ogni dubbio ragionevole". Questa frase è suscettibile di essere interpretata con grande latitudine e non ha impedito un certo numero di dolorosi errori giudiziarî. Ricerche di Thayer e altri hanno mostrato che la famosa "presunzione d'innocenza" che leggi e sentenze spesso dichiarano essere una caratteristica fondamentale del diritto americano, è poco più che una frase simbolica.

Ma una caratteristica notevole della procedura americana è uno sviluppo speciale della double jeopardy ("doppio rischio"). Nel diritto comune la norma canonica ne bis in idem aveva dato origine alle eccezioni autrefois acquit e autrefois convict. Questo principio fu accolto nel Bill dei diritti delle varie costituzioni ed è generalmente espresso nella proibizione di un "doppio giudizio per la stessa trasgressione". Una persona assolta una volta non può dunque essere messa nuovamente in stato d'accusa per lo stesso reato e questo impedisce necessariamente allo stato di ricorrere in appello. Invece il condannato può appellare, perché quella norma è dettata in suo favore e quindi egli vi può rinunciare. Nei processi che terminano con pene capitali gli appelli sono automatici, e molto frequenti anche negli altri. Nonostante le credenze popolari in senso contrario, gli appelli ora hanno raramente successo.

Ad ogni modo il frequente uso degli appelli, come l'eccessivo tecnicismo del diritto delle prove, ha contribuito molto a quella lentezza di procedura che è un vero difetto della giustizia penale americana. A questo si è tentato spesso di rimediare. La prassi comune nel sec. XIX, di concedere l'annullamento della sentenza per qualsiasi errore commesso, è stata modificata per legge e le Corti d'appello hanno ora per norma di non annullare a meno che non sia chiaro che senza precisamente quell'errore il verdetto sarebbe stato di assoluzione.

La legislazione in materia penale oggi si occupa attivamente di migliorare l'organizzazione della polizia e i metodi di pena. Con tutte le deficienze del sistema della giuria e del diritto delle prove, la vera difficoltà per la buona amministrazione della giustizia è in questi strumenti piuttosto che nei tribunali e la legislazione avvenire sarà probabilmente tutta rivolta al fine di ottenere miglioramenti in queste materie.

Diritti reali. - Compravendita. - Precisamente come nel diritto penale, così anche rispetto ai diritti reali, il principale progresso del diritto degli stati Uniti è consistito nella liquidazione di quei tradizionali concetti inglesi che non si adattavano alle condizioni dell'America.

La differenziazione fondamentale, di origine feudale, dei beni nelle due specie, personali (personal property; personalty) e reali (real property, realty) è stata conservata; anzi negli Stati Uniti è stata ingegnosamente accentuata e non vi è probabilità che venga abbandonata, come di recente è avvenuto in Inghilterra. Questa differenza è fondamentale per quanto concerne il trasferimento. La realty (cioè, in origine, la terra, che nel sistema feudale aveva una posizione prevalente) può essere trasferita solo mediante un documento formale; la personalty mediante il consenso, con o senza tradizione. Ciò nonostante, la commerciabilità delle terre è molto maggiore negli Stati Uniti che in Inghilterra e numerosi agenti, organizzati o no, si dedicano alla vendita di terreni.

Ma le modificazioni subite dal diritto in America sono state sopra tutto ricche di effetti per quanto concerne il concetto fondamentale della proprietà. La teoria della proprietà fondiaria nel diritto comune era fondata sul concetto feudale della concessione (tenure); la terra era più oggetto di possesso che di proprietà vera. Una curiosa sopravvivenza di ciò si trova nei termini landlord (letteralmente "signore") e tenant (conduttore), applicati ora esclusivamente nelle locazioni (leases), in cui le concezioni feudali sono meno apparenti.

Questa nozione della tenure, la quale implica essenzialmente un diritto condizionato di possesso e di uso piuttosto che vera proprietà, è stata sostituita presto negli Stati Uniti da un vero concetto di dominio, derivato da idee giusnaturalistiche ma espresso nella terminologia del diritto comune, p. es., nell'uso di espressioni quali freehold (in origine, il feudo concesso a un libero e a vita) e fee simple (il feudo alienabile in tutto o in parte, e senza limitazioni quanto alla successione).

E il carattere illimitato del dominio sulla terra ha contribuito più che ogni altra cosa ad assimilare la proprietà terriera a quella mobiliare. In entrambi i casi il dominio è stato reso quasi assoluto, e ha compreso anche lo ius abutendi. Solo con riluttanza la legislazione ha finito con l'imporre restrizioni ai proprietarî fondiarî nell'interesse di quelli vicini o per ragioni di pubblica utilità; e queste leggi rischiano di trovarsi in conflitto con la ben nota clausola del "due process of law" del XIV emendamento.

Un altro passo verso l'assimilazione della realty alla personalty si è fatto con la riduzione dei termini per la prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà sulla terra. La tendenza verso questa assimilazione si è mostrata più negli stati del centro e dell'ovest che in quelli sulla costa atlantica ed è ispirata più dal desiderio d'incoraggiare l'occupazione e la messa in valore del suolo che da quello teorico di assimilare i due tipi di proprietà. In molti stati, la prescrizione è quinquennale anziché la solita ventennale. Si può osservare che in genere, nella common law, la prescrizione implica non il "giusto titolo" e la "buona fede", bensì l'assenza di questi elementi, essenziali per la dottrina romanistica.

La molteplicità dei sistemi di proprietà (tenure) ridotta nella common law, fu molto ridotta anche dalla rivoluzione in seguito all'avversione alle limitazioni alla successione (entail), avversione che caratterizzò anche il movimento rivoluzionario in Europa. Di fatto, nelle colonie i fedecommessi erano pochi, per quanto ve ne fossero; e il principio sembrò dannoso e antidemocratico. Molte costituzioni statali li abolirono.

La vera giustificazione dell'avversione ai fedecommessi familiari riposava più che nel timore che se ne aveva come simboli di un'oligarchia, nell'ostacolo ch'essi frappongono alla commerciabilità della proprietà fondiaria. La terra è sempre stata una forma favorita d'investimento di capitali nei paesi anglosassoni, in parte per la forza della tradizione che ne faceva il tipo di proprietà più ambito, in parte per la sua apparente permanenza. Negli Stati Uniti, l'abbondanza di terre non occupate nell'ovest rese impossibile attribuire alla terra la stessa importanza che in Europa, dove la limitazione delle terre e la loro necessità conferì grande potenza economica ai proprietarî fondiarî. La facilità con cui la terra poteva essere abbandonata man mano che l'occupazione verso occidente progrediva, la rapida formazione di città e distretti nuovi, furono causa di oscillazioni nel valore delle terre raramente verificatesi in Europa.

E questo stato di cose creò a sua volta il bisogno di una sicurezza dei titoli di proprietà che non si sentiva in Inghilterra, dove la continuata occupazione di una terra da parte di uno stesso gruppo familiare rappresentava già una garanzia. L'Inghilterra non sentì urgente la necessità di registrare i titoli fino alla fine del sec. XIX e ancor oggi non ha un sistema completo di trascrizione. Ma negli Stati Uniti, la terra era diventata un bene commerciabile come tutti gli altri, e oggetto di un commercio movimentato. Era un'imperiosa necessità l'avere un mezzo per esaminare le rivendicazioni di proprietà o il diritto di disporre. E a questo si poteva pervenire solo con un sistema di registrazione, accompagnato da un catasto quasi completo; e questo sistema è stato adottato. Il più famoso fra tali sistemi è quello chiamato il Torrens system, preso a prestito dalla legislazione dell'Australia dove condizioni simili fecero sorgere presto la stessa necessità.

Il principio generale di queste leggi è che la registrazione non è essenziale per quanto concerne il perfezionamento o il trasferimento del titolo, ma è prova conclusiva della conoscenza del documento registrato. Gli acquirenti di terre devono pertanto consultare tutti questi documenti allo scopo di determinare il titolo. Ciò ha dato luogo a procedimenti elaborati per la ricerca dei titolo e alla formazione di un gruppo di avvocati specialisti.

Come la relativa certezza del titolo era un requisito preliminare per i frequenti trapassi di proprietà fondiaria, così anche l'abolizione non solo dei fedecommessi e simili limitazioni alla libera disponibilità, ma di tutte le restrizioni analoghe era urgentemente richiesta. Nell'Inghilterra della fine del sec. XVII la facoltà di determinare, per atto inter vivos o per testamento, la futura devoluzione della proprietà, era stata limitata alle "persone viventi e alla succedente sino alla maggiore età" dal "Processo del duca di Norfolk" (Duke of Norfolk's case), che fissò la giurisprudenza. Negli Stati Uniti anche questa restrizione era inadeguata e in molti stati si fissò un massimo, da 25 a 50 anni. Questa "norma contro le disposizioni in perpetuo" si applicava solo alla terra ma in altre leggi si impedirono le restrizioni alle alienazioni di altri beni, come dottrina fondamentale del diritto comune, per ragioni d'ordine pubblico.

La legge americana facilita l'uso della terra come gaianzia di prestiti. L'ipoteca (mortgage) sostanzialmente simile alla romana, era diventata in Inghilterra oggetto di conflitto tra i tribunali ordinarî (courts of law) e la cancelleria. Gli Stati Uniti accolsero la dottrina corrente, la quale riduceva spesso il diritto del debitore ipotecario (mortgager) a un semplice diritto protetto dalla cancelleria, detto perciò popolarmente una "equità" (equity of redemption, cioè di riacquistare la terra dal creditore). Si può dire che una parte straordinariamente grande della terra è negli Stati Uniti sottoposta a ipoteca poiché la richiesta di capitale liquido è grande e i profitti offerti dagl'investimemi mobiliari sono di solito maggiori del tasso dell'interesse sui mutui fondiarî.

Il trasferimento della proprietà mobiliare è ora regolato da una legge uniforme (Uniform Sales Act) accolta già da 34 stati nel 1935. Essa conserva in generale la regola del diritto comune che per il trasferimento del diritto non è necessaria la consegna, ma basta il consenso. Inoltre fissa una serie di circostanze nelle quali il consenso si presume. Così pure, la norma di diritto comune caveat emptor, la quale impone al compratore di stipulare espressamente qualsiasi garanzia dell'utilità o commerciabilità della cosa, è stata modificata essenzialmente introducendo per molte situazioni la presunzione di tale garanzia.

Una delle caratteristiche più notevoli della vita economica americana è la grande diffusione dei contratti di vendita a rate (installment). Grazie a queste forme di vendita è stato possibile di diffondere straordinariamente l'uso di ritrovati tecnici moderni, quali automobili, apparecchi elettrici d'uso domestico, ecc., che l'alto prezzo teneva lontani dalle persone di condizione economica modesta. Tali contratti di vendita a rate hanno la natura di vendite condizionate e il lor0 scopo principale è di proteggere il venditore, che perde la disponibilità della cosa, contro il compratore inadempiente. Generalmente si dispone che il diritto non sia trasferito prima che sia avvenuto l'ultimo pagamento, ma che si trasferisca invece immediatamente il rischio. Di recente si è venuta affermando una tendenza anche a salvaguardare il compratore, al quale leggi recenti permettono di conservare un equo diritto al riscatto e al rimborso anche dopo constatata la sua inadempienza.

Poiché tali vendite accadono di frequente tra cittadini di stati diversi è stata anche proposta - e adottata da una decina di stati - una legge uniforme sulle vendite condizionate (Uniform Conditional Sales Act). Negli stati che non l'hanno accolta, la diversità delle leggi crea ancora confusione ed è spesso causa di gravami eccessivi.

Obbligazioni. - La forma americana del diritto comune non ha creato principî notevolmente diversi da quelli già esistenti al tempo della rivoluzione, se non sotto un solo aspetto. In Inghilterra era diventato d'uso comune il contratto formale, scritto e timbrato col sigillo, detto specialty, le cui caratteristiche distintive erano che con esso l'autore si obbligava in maniera assoluta secondo la lettera e che per la sua validità non si richiedeva la cosiddetta consideration (cioè la promessa di una controprestazione qualsiasi fatta dall'altro contraente, in considerazione della quale il primo si obbliga; questa era stata assimilata al cosiddetto quid pro quo - espressione propria dell'Inghilterra - cioè la cosa che l'attore doveva dimostrare di aver dato al convenuto inadempiente e che in sostanza rivendicava da lui, allorché secondo concezioni germaniche e feudali l'azione contro il debitore era configurata in maniera non diversa da un'azione reale). Negli Stati Uniti, invece, l'importanza di questi contratti sigillati diminuì rapidamente. Ben presto divenne norma di diritto che il sigillo costituiva soltanto una presunzione o un indizio, che ammetteva prova in contrario, della consideration e, in qualche caso per legge, i sigilli furono dichiarati del tutto privi di effetto. Si può dire in generale che ora quasi nessun contratto richieda il sigillo, sebbene sia rimasto l'uso di apporlo (per lo più, mediante una carta gommata rossa) o di indicare, accanto alla firma, il locus sigilli (abbreviazione: l. s.). D'altro canto, la norma caratteristica della common law che la consideration è necessaria alla validità di tutti i contratti stipulanti un'obbligazione, e che una promessa interamente gratuita, anche tra parenti, non costituisce obbligazione, è valida in tutti gli Stati Uniti, eccetto nella Louisiana. Ma il concetto della consideration ha subito numerose modificazioni da quando venne accolto ed esposto nei tribunali inglesi circa il 1600 e negli Stati Uniti è generalmente concepito meno rigorosamente che in Inghilteria. L'obbligazione morale è più largamente riconosciuta che in Inghilterra e, invocando l'idea dell'estoppel (la norma per cui una parte è "fermata" o impedita di porsi in contraddizione con sé stessa o venire contra proprium factum) si trovano situazioni in cui l'eccezione della mancanza di consi-deration è esclusa.

Fa parte dello stesso processo storico il maggiore sviluppo dato negli Stati Uniti, in confronto con l'Inghilterra, alla categoria dei "quasi contratti". Anzi, è precisamente in America che il termine ha acquistato vera diffusione, poiché in Inghilterra queste obbligazioni sono ancora comunemente conglobate nella categoria dei "contratti impliciti"; e così anche in certe giurisdizioni americane. I tribunali americani sono più inclini degli inglesi a concedere esenzioni (relief - esenzione dalle conseguenze strettamente legali di un atto) allo scopo d'impedire un arricchimento ingiusto, anche dove l'attore era in difetto; e così pure, a decretare restituzioni per causa di errore o violenza e minaccia (duress) anche se l'errore è "unilaterale" o se il timore inferto non è quello che potrebbe provare una persona di coraggio normale. In Inghilterra si è più tradizionalisti e più rigidi.

Per ciò che riguarda il tort o civil wrong (letteralmente "danno civile"; all'ingrosso, obbligazioni ex delicto e quasi ex delicto del diritto romano), il diritto americano non si è incamminato per vie nuove. La forma stessa, in quanto nome tecnico di una fonte di obbligazioni, risale al sec. XIX. Prima, vi era stata una lista di azioni, nominate specificamente, ma non si faceva una distinzione netta fra il tort e il contratto, perché anche l'azione detta di assumpsit (da termine usato dall'attore per indicare la promessa dell'obbligato), che era l'azione normale diretta a ottenere l'esecuzione di un contratto, derivava da un'azione penale (trespass). La riforma procedurale iniziata nel 1848 rese superfluo il nominare l'azione, ma era ancora necessario riferire la domanda di risarcimento alle categorie create dal vecchio sistema di nominare i varî "torti". Negli Stati Uniti si è affermata sempre più la tendenza di concedere riparazione in ogni caso in cui una persona avesse sofferto un danno per fatto altrui, ma non si è giunti a una definizione generale ed estesa del danno, come il famoso art. 1382 del code civil francese (1151 e 1152 cod. civ. ital.). Il diritto comune inglese è stato pure seguito nella sua limitazione della responsabilità civile di una persona. Non vi è responsabilità generale dei genitori o dei padroni per le persone da essi dipendenti, a meno che non si p0ssa in qualche modo invocare il principio della rappresentanza.

Ma la rapida diffusione dei mezzi di trasporto a vapore ed elettrici e, più recentemente, lo straordinario estendersi dell'uso delle automobili ha fatto si che la negligenza assumesse imponanza preponderante fra tutti i "torti". In questo campo hanno agito due tendenze, alquanto contrastanti. Da una parte, i tribunali hanno rifiutato di commisurare la negligenza, e quindi di concedere alcun risarcimento, se la parte lesa fosse stata anch'essa negligente, anche se in misura molto minore dell'altra. Ma per contro, si è trovato necessario, nell'interesse della sicurezza del pubblico, di imporre una responsabilità assoluta per negligenza sotto certe condizioni, in cui la responsabilità per non avere evitato il danno è chiaramente del convenuto, o quando vi sia stata violazione di un obbligo specifico imposto dalla legge.

Per una peculiarità dell'evoluzione storica, il diritto comune non concedeva azione per l'omicidio colposo. A ciò si è rimediato in Inghilterra, alla metà del sec. XIX, con una legge (lord Campbell's Act) che è stata seguita in molte giurisdizioni americane. Queste leggi concedono un risarcimento, di solito solo a favore dei familiari sopravviventi.

La teoria del risarcimento per le azioni colpose come per i contratti è strettamente compensatoria, danni e interessi. Di fatto, però, nel caso dei torts si insinua un elemento penale e, in generale, le giurie concedono per questi somme maggiori che per le semplici violazioni contrattuali. Per legge, si concedono spesso risarcimenti "punitivi" o "esemplari" quando il danno è stato commesso volontariamente. Ma il fatto che il risarcimento sia concepito come una semplice riparazione ha contribuito a impedire la fusione dell'azione civile per danni con l'azione penale. Molti delitti implicano anche danni a persone, ma negli Stati Uniti le due cose sono tenute assolutamente distinte e vi sono processi differenti, innanzi a giurie diverse e con una procedura alquanto diversa. La sentenza in uno dei giudizî non costituisce cosa giudicata nell'altro.

La frequenza delle azioni per danni derivati da negligenza ha provocato l'estendersi dell'assicurazione contro la responsabilità civile o "pubblica" (public liability) specie per gli automobilisti. Il sapere che nella maggior parte delle azioni chi paga è la compagnia di assicurazioni anziché il convenuto ha una effettiva influenza sui giurati, benché talvolta si tenti di impedir loro di venirne a conoscenza. Per tal modo, le perdite causate dalla negligenza vengono a essere ripartite tra il pubblico, perché le spese di questo sistema di assicurazioni finiscono col ripercuotersi sul livello generale dei prezzi.

Diritto commerciale. - Nessuno degli Stati Uniti ha un codice di commercio, come ne hanno gli stati dell'Europa continentale. Il diritto formulato in questi codici è, in complesso, la "legge mercantile" del Medioevo e del Rinascimento, la quale in Inghilterra cominciava ad essere assorbita nella common law proprio al tempo in cui si fondavano le colonie. Questo processo si completò nel sec. XVIII e i nascenti sistemi giuridici coloniali ricevettero appunto la common law quale era stata rafforzata dal diritto mercantile.

Una parte essenziale di questo diritto mercantile era il diritto marittimo, ordinariamente chiamato in Inghilterra e in America "diritto dell'Ammiragliato" (Admiralty). Questo oggi ha una parte relativamente piccola nella formazione della coscienza giuridica degli Americani moderni e la pratica del diritto marittimo è abitualmente ristretta a pochi specialisti. Ma nei primi tempi negli Stati Uniti il commercio era in gran parte marittimo e l'Admiralty law costituiva un'ampia parte degli affari trattati dalle corti federali.

Con lo sviluppo dei trasporti e del commercio, le questioni di diritto commerciale ordinario divennero sempre più importanti. Ma poiché la merchant law era una parte integrale della common law, non era possibile applicare norme commerciali come se si riferissero solo a un gruppo speciale di persone cui si potesse applicare la definizione del "commerciante". Il diritto di compravendita, per es., che nei paesi del continente europeo appare tanto nel codice civile quanto in quello di commercio, e con norme alquanto differenti, forma un solo corpo di norme negli Stati Uniti. I bisogni del commercio, certamente, hanno attivamente contribuito a creare moltissimi degli istituti giuridici moderni, ma, una volta creati, questi si applicano così ai contratti civili ordinarî come a quelli fra commercianti.

Il più caratteristico tra tutti i rami del diritto mercantile è il diritto dei titoli di credito negoziabili (Law of Negotiable Instruments). È fondato principalmente sulla dottrina della negoziabilità, la quale permette che un credito valido sia trasferito da uno che per suo conto non ha un tale credito o lo ha solo in maniera imperfetta. Negli Stati Uniti, generalmente, i diritti del prenditore di un titolo o cambiale anche contro un "detentore regolare" (holder in due course, l'acquirenee di buona fede) sono alquanto più tutelati che nei sistemi europei, perché la falsità o la discontinuità del titolo sono eccezioni valide. Ma questa misura diminuisce in qualche modo la circolazione dei titoli negoziabili e ha creato ostacoli nelle transazioni internazionali.

La costanza dei rapporti commerciali tra i varî stati ha reso intollerabile la diversità delle leggi in materie come quella dei titoli di credito. Per questa ragione un importante movimento per una specie di codificazione ha avuto grande successo. Una commissione per progettare "leggi uniformi" fu istituita dall'Associazione forense americana (American Bar Association) ed essa dal I895 ha redatto e proposto ai varî stati alcune leggi uniformi. La prima di esse è quella sui titoli di credito, in gran parte calcata sul Bills of Exchange Act inglese; questo Negotiable Instruments Act è stato accettato da tutti gli stati americani, nonché dalle Filippine e da Portorico: è la sola "legge uniforme" che sia stata adottata così completamente.

L'uso esteso di titoli negoziabili talvolta viene a costituire come una circolazione ausiliaria e quando le banche ne emettano troppi, quell'uso può produrre di fatto tutti i sintomi di un'inflazione. Notevole che i titoli emessi da banche - assegni bancarî o checks - sono diventati il tipo di titolo di credito negoziabile di gran lunga più importante; e per essi si sono sviluppate norme speciali, che in parte dipendono dalla posizione particolare delle banche nel sistema economico.

Attraverso l'uso dei titoli negoziabili sorgono oggi negli Stati Uniti le questioni relative alla garanzia (suretyship e guaranty). Nella common law il suretyship era realizzato da una "obbligazione" (bond) ossia da una specialty sigillata (v. sopra: obbligazioni) e le norme che lo governavano erano fondate su nozioni di equità dedotte dal fatto che il garante (surety) era un amico non pagato il quale cercava il vantaggio esclusivamente del creditore principale. Ma la garanzia commerciale era un negozio di tipo diverso. Essa era parte di un complesso di negozî in cui gli interessi di tutte le parti erano più o meno assicurati in concorrenza fra loro e vi era meno ragione di mostrare uno speciale favore per il garante.

Sta di fatto che al tipo di garanzia di cui è un esempio la cauzione o fideiussione necessaria per ottenere la libertà provvisoria (bail) e nella quale si sviluppò l'equa tutela del garante, si viene sostituendo una garanzia assunta da stabili e potenti compagnie, forma di garanzia la quale ha molto maggiore affinità con una polizza di assicurazione che con il patto amichevole del vecchio tipo. Il diritto in questi casi è stato teatro di una lotta fra la teoria tradizionale, che il garante può pretendere ogni indulgenza in proprio favore, e la tradizione ugualmente forte, che nei contratti formali di assicurazione l'interpretazione deve sempre favorire l'assicurato. Non si può dire che si sia ancora trovata una soluzione di queste difficoltà.

Il diritto dell'organizzazione commerciale ha ricevuto un notevole e speciale sviluppo negli Stati Uniti. La common law non è stata mai favorevole alla dottrina della gestione e ha cercato di sussumere questo rapporto vitale per il commercio sotto idee derivate dalla relazione tra padrone e servitore o la relazione feudale tra il signore e il suo balivo. Il bisogno di chiarire queste idee sorse quando gli affari commerciali si svilupparono su scala molto più vasta che non nei piccoli negozî al minuto che erano la regola nei primi tempi negli Stati Uniti. L'estensione della dottrina della rappresentanza ("poteri impliciti", implied powers) divenne una necessità allo scopo di proteggere persone che non potevano essere a conoscenza dei patti intercorsi tra il principale e i suoi agenti.

Nella forma più semplice di organizzazione commerciale, quella della società in nome collettivo (partnership), la dottrina della common law della piena responsabilità di ogni socio produsse molte difficoltà. Il diritto per molto tempo rifiutò persistentemente di riconoscere la società come un'entità distinta dai soci e tuttora ricusa a tale dottrina un pieno riconoscimento. In questo la giurisprudenza si è trovata sempre più in disaccordo con la pratica degli affari, in cui quell'entità si è dimostrata inevitabile ai fini della contabilità. Nondimeno la piena responsabilità di tutti i soci è stata conservata anche in casi nei quali non si poteva aver fiducia nella solvibilità del singolo socio. E questo rimane immutato anche nella legge uniforme sulla società in nome collettivo (Uniform Partnership Act) ora adottata da diciannove stati. Una qualche mitigazione è stata tentata col sistema della "società a responsabilità limitata" (limited partnership), ora codificato anch'esso in una legge uniforme, il quale permette a tutti i soci salvo uno di limitare la propria responsabilità all'apporto conferito.

In causa anche di questi fatti, la società in nome collettivo è negli Stati Uniti in via di sparizione come forma di organizzazione commerciale, e il suo posto è stato preso dalla corporation, la company inglese in cui la difficoltà principale della società collettiva, cioè l'impossibilità di limitare la responsabilità, è facilmente evitata.

La corporation antericana è il risultato di un'evoluzione particolare. Al tempo della rivoluzione ve n'erano così poche che le opere giuridiche più autorevoli appena le ricordano. Per di più, quelle che esistevano erano quasi tutte corporazioni pubbliche - in Italia si chiamerebbero enti morali - ossia città, collegi universitarî, ospedali e simili: il cui carattere pubblico determinava largamente il diritto che si applicava loro. Un passo verso il tipo moderno della compagnia privata fu fatto dalle compagnie che costruivano strade esigendo un pedaggio, o esercivano trasporti, le quali, tuttavia, erano pubbliche almeno in quanto si dedicavano a un servizio pubblico. L'essenza legale di queste "corporazioni" consisteva in ciò, che erano create con privilegio (charter) e diventavano persone morali, con proprietà, responsabilità e diritti distinti da quelli di coloro che si univano per formarle e ne possedevano azioni. La funzione economica da esse compiuta consiste nel fatto che permettono di accumulare capitali in misura assai superiore a quella possibile a singoli individui, e di distribuire largamente le perdite, quando si producano. È per mezzo di queste corporazioni che sono state rese possibili moltissime delle imprese che hanno sviluppato le grandi risorse degli Stati Uniti. Il bisogno di questo tipo di organizzazione era così grande che una delle prime richieste fu una semplificazione del modo di crearlo. La corporazione inglese di diritto pubblico, che fu il modello su cui vennero organizzate le compagnie americane, era un privilegio concesso dal re con un atto formale. Negli Stati Uniti, allo stesso modo, i charters che creavano le corporazioni erano in origine concessioni legislative, per ciascuna delle quali si richiedeva un progetto di legge.

In una controversia relativa al Darmouth College, nel 1819, il giudice supremo Marshall dichiarò che queste carte di fondazione erano contratti non revocabili dallo stato; la conseguenza fu che ogni stato inserì in ogni carta successiva una speciale clausola di revocabilità. Ma l'insieme del sistema era macchinoso e pesante, e furono approvate leggi generali sulle corporazioni, che rendessero possibile di crearne - o di dare questo regime ad aziende commerciali (to incorporate; quindi l'abbreviazione Inc. che segue il nome di molte ditte, significa: incorporated, ed equivale praticamente a "S. A.") in modo rapido e semplice, mediante domanda a un ufficio determinato e approvazione del nome e degli scopi della corporation creanda.

Un'altra vitale funzione economica adempiuta dalla corporation era di creare un mezzo di investimento del risparmio liquido. Evidentemente, come in Inghilterra e in Francia al principio del sec. XVIII, questa possibilità di investimento tende a trasformarsi in speculazione sfrenata e si presta facilmente ad abusi. La struttura delle corporazioni create dal diritto americano facilitava questi abusi. I dirigenti (directors: corrispondono ai "consiglieri delegati" delle nostre anonime) delle corporazioni avevano poteri quasi illimitati (sarebbe curioso un riscontro con il diritto pubblico, e con i poteri del presidente degli Stati Uniti), e il metodo dell'elezione rendeva possibile a coloro che disponevano della maggioranza del capitale azionario di eleggere l'intero consiglio (board). Inoltre, la formazione di società di accaparramento delle azioni (holdings) in cui dei voti di questa maggioranza azionaria poteva disporre un gruppo anche minore di azionisti, presentava la possibilità di organizzare "a piramide" (pyramiding, to pyramide) - come si dice con immagine pittoresca - questo predominio e permetteva uno sfruttamento, difficilmente eliminabile, degli azionisti ordinarî.

Per proteggere il pubblico dei risparmiatori e gli azionisti furono emanate leggi: alcune, che formano un tipo speciale di legislazione detto ufficialmente "leggi di garanzia delle corporazioni" (Corporate Security Acts) e popolarmente "leggi del cielo azzurro" (Blue Sky Laws), avevano per oggetto principale la vigilanza sulla vendita delle azioni, affidata a una speciale commissione la cui autorizzazione era un requisito assoluto. In questo modo doveva essere impedita la vendita di azioni di società sprovviste di basi economiche adeguate. Molti stati hanno approvato leggi di questo genere, sebbene in certi casi lo scopo dichiarato sia semplicemente d'impedire la frode vera e propria. Fra queste leggi, la più recente e di più vasta portata è quella che riguarda lo scambio dei titoli garantiti (Security Echange Act; securities sono le "obbligazioni" e simili), che è stato uno degli atti di riforma del governo Roosevelt. La costituzionalità di questa legge non è stata ancora determinata in maniera definitiva.

Altre leggi hanno mirato al controllo delle corporazioni. Le holdings in alcuni casi sono state vietate; in altri si è provveduto ad assicurare una rappresentanza della minoranza nei consigli d'amministrazione. Per gli amministratori è stata prevista una speciale responsabilità per negligenza o cattiva amministrazione (negligence and misfeasance). Sono state approvate leggi che proibiscono la pura speculazione sulle azioni, cioè i contratti che non contemplano un vero e proprio acquisto di azioni.

Non si può dire che tlueste leggi siano state efficaci a proteggere il pubblico dai maneggi fraudolenti che il sistema delle corporations ha reso fin troppo facile. Senza dubbio esse hanno mitigato i peggiori mali, ma la ripetizione di agitazioni incomposte nelle borse e i susseguenti collassi (crashes: "rumori prodotti da rovina") del mercato hanno reso evidente che le cause sono più profonde di quelle che si sono potute raggiungere semplicemente con l'opera legislativa. Se questo tipo di speculazione possa sottoporsi completamente a vigilanza effettiva nell'interno della struttura economica americana, è ancora da vedersi.

Il tanto discusso trust, istituto completamente anglo-americano, ha ricevuto uno sviluppo speciale. Il "trust ", creazione della Chancery Court inglese, era un mezzo per cui la proprietà fondiaria poteva essere amministrata per conto di certe persone, senza le limitazioni inerenti a tale proprietà, che, a quel tempo, era, nel concetto e nel carattere, nettamente feudale. Il trust fu più tardi sviluppato come mezzo per provvedere a fanciulli e donne maritate i cui diritti di proprietà erano secondo la common law esercitati dal capo di famiglia spesso senza nessuna responsabilità. L'essenza del trust consisteva nella separazione del titolo legale con certi poteri di disposizione dall'interesse del beneficiario. Esso assomigliava tanto all'usufrutto quanto al fedecommesso del diritto romano; era creato spesso per testamento e allora somigliava anche più chiaramente al secondo. Infatti, fideicommissum era il termine con cui lo si designava in latino.

Tanto il trust testamentario quanto quello istituito per sistemazioni familiari furono largamente adottati negli Stati Uniti. Ma si trovò anche un nuovo uso, servendosi di esso allo scopo di associare compagnie commerciali o industriali separate in gruppi uniti con uno scopo comune. Poiché le carte di queste compagnie spesso presupponevano che fossero in concorrenza, il trust riusciva a costituire, in pratica, entro certi rami limitati, dei monopolî. Così la parola trust divenne simbolo di monopolio o di grandi concentrazioni industriali, suscitando un'opposizione popolare che fece convergere gli sforzi per distruggerli. La legge Sherman contro i trust (Sherman Anti-trust Law) del 1890 vi si provò, proibendo le combinazioni limitatrici della libertà del commercio" (combinations in reslraint of trade). Procedimenti iniziati in applicazione di questa legge ebbero coan risultato lo scioglimento di alcuni di questi trust, 1na non riuscirono ad arrestare lo sviluppo delle combinazioni di industrie, teoricamente in concorrenza lra loro.

Un altro uso del trust è quello popolarmente chiamato il "trust del Massachusetts", benché sia usato anche in altri stati. Il suo scopo non è quello di rendere possibili vaste concentrazioni industriali, bensì di assicurare unità di direzione e di responsabilità in una corporation senza incorrere nella responsabilità illimitata inerente alle società in partnerships. Questo tipo di trust è perciò una forma intermedia di organizzazione commerciale ed è così considerato da quelle legislazioni che lo hanno riconosciuto valido.

Altri tipi di organizzazione, come le joint-stock companies inglesi. specie di società per azioni, non sono mai state frequenti negli Stati Uniti; ma la corporation vera e propria si è sviluppata più pienamente e variamente che in qualsiasi altro luogo. Interamente all'infuori delle holdings e delle combinazioni, singole corporations hanno assunto propofzioni assai vaste. Ovunque esse divengano grandiose, vi è un'inevitabile scissione fra l'amministrazione e la direzione della società e l'interesse degli azionisti. Questa separazione è più grande quando, con nuovi statuti, si permette la creazione di varie categorie di azionisti, con diversità di voto nelle assemblee. In queste circostanze, i diritti degli azionisti sono salvaguardati solo col concedere più frequentemente diritti di ispezione e di controllo da parte dell'autorità giudiziaria.

L'attacco popolare contro le corporations si è rivolto contro il potere che può essere esercitato da esse. Un altro attacco è stato fatto contro di esse in quanto mezzi per sottrarsi alle responsabilità del debitore; le corporations, il cui capitale è quasi interamente nelle mani di una o due persone, sono infatti legalmente considerate come entità separate daglí azionisti e non possono essere perseguite dai creditori di questi. I tribunali qualche volta hanno trovato necessario di passar sopra alla teoria legale, quando si può dimostrare che la creazione o l'uso della corporation risponde a uno scopo fraudolento.

Lo sviluppo economico degli stati occidentali, specialmente dopo la guerra civile, ha reso necessario ricorrere in larga scala a capitali presi a prestito. Si ripete un fenomeno già avvenuto al principio del sec. XIX, quando venne messo in valore il territorio tra i Monti Appalachiani e il Mississippi. In entrambi i casi, gli abitanti dei territorî nuovi si sono trovati in situazioni che rendevano necessaria una mitigazione delle misure troppo severe della common law.

La prigionia per debiti, "esecuzione personale", era comune in Inghilterra fino alla metà del sec. XIX, e prevaleva nelle colonie e nei primi decennî dopo la rivoluzione: vi si ricorreva sia dopo un processo, sia prima (Arreste by mesne process "arresto nel corso del procedimento"; mesne process va inteso come gli atti compiuti tra il primo giudizio e quello definitivo). Il movimento jacksoniano fu in gran parte un'agitazione di debitori e riuscì a far abolire molti casi di prigionia per debiti e spesso a far inserire il divieto di tale prigionia nelle costituzioni statali. Esso sopravvive sporadicamente in casi di debiti originati da colpa - eccetto la negligenza - ma ha cessato di avere qualsiasi importanza come mezzo per costringere il debitore al pagamento.

Un altro mezzo per alleviare la condizione dei debitori è dato dal rapido sviluppo di leggi di "esenzione". Esse hanno origine antica, e ne sono esempio il beneficium competentiae romano, e provvedimenti analoghi in molte legislazioni medievali. Negli Stati Uniti - particolarmente negli stati dell'ovest - queste leggi si sono largamente diffuse. La forma più comune di esenzione è quella del "domicilio familiare" (homestead), la quale impedisce ai creditori di colpire la casa occupata dal debitore e dalla sua famiglia, fino al valore di 5000 dollari. In altri stati, l'esenzione è per una certa quantità di denaro o di proprietà immobiliare. Quasi sempre sono esentati i mezzi di sussistenza (livelihood) e una percentuale dello stipendio o salario.

La forma più completa di tutela del debitore è fornita negli Stati Uniti dalla legislazione sul fallimento (bankruptcy "bancarotta"). Le diverse leggi sul fallimento approvate in Inghilterra nei secoli XVII e XVIII erano generalmente limitate alla Gran Bretagna. Ma il problema dei debitori insolventi era sentito anche nelle colonie e in un modo o nell'altro si dovette provvedere ad aiutarli.

Il fatto ovvio che creditori e debitori potevano o no appartenere a stati differenti indusse gli autori della costituzione ad accordare al Congresso il potere di "fare leggi uniformi relative al fallimento". Il Congresso se ne valse nel 1800,1841,1867,1898; le prime tre leggi durarono poco, ma l'ultima è tuttora in vigore, sebbene abbia subito alterazioni sostanziali. Negli intervalli, ebbero vigore le leggi dei singoli stati, poiché queste non sono state abrogate con l'emanazione della legge federale (National Bankruptcy Act), ma soltanto sospese.

Il problema del fallimento è affrontato dalla legislazione vigente in due modi. In primo luogo, si provvede ad evitare che uno dei creditori sia preferito ad altri e ad assicurare una divisione equa fra i creditori delle attività non esentate del debitore. Si può dire che questo sia stato lo scopo principale di ogni legislazione sul fallimento. Il secondo scopo, e oggi ugualmente importante, è quello di alleggerire la posizione del debitore, se non è stato colpevole di frode ed ha conferito in buona fede tutte le sue attività al tribunale.

Le prime leggi sul fallimento furono aspramente criticate ed erano piuttosto inefficaci. Con la legge esistente, si è usato enormemente del privilegio dell'esonero. Anche in tempi normali, ogni anno gli esoneri ammontano a circa 700 milioni di dollari: il che costituisce senza dubbio un onere grave per i debitori solventi, sui quali alla fin fine queste perdite vengono a gravare.

Uno dei principali inconvenienti della legge vigente è che essa tende a dichiarare i fallimenti in momenti inopportuni. Spesso è piu opportuno concedere ai debitori una semplice moratoria che dichiarare il fallimento. Recenti emendamenti hanno cercato di facilitare accordi, per cui persone in difficoltà momentanee, ma non proprio insolventi, possono beneficiare di un esonero parziale o di una dilazione dei loro impegni.

Diritto di famiglia. - In pochi campi il diritto americano si è staccato così prontamente e completamente dalla common law inglese come in questo ramo del diritto. Nella common law la primogenitura, l'esclusione dei figli non uterini (half-blood), l'incapacità della donna maritata, erano fondati sulla base di una vita familiare che presupponeva l'esistenza di un'aristocrazia terriera. Si aggiunga che adozione, legittimazione ed emancipazione erano sconosciute, che un vero divorzio si poteva ottenere solo con un atto del parlamento e per ragioni diverse secondo che si trattasse del marito o della moglie. Tutti questi elementi erano il risultato della speciale evoluzione della società feudale in Inghilterra e presentavano un complesso senza riscontri in altri paesi.

Le condizioni della vita nelle colonie americane erano del tutto diverse e il diritto di famiglia dovette cominciare subito ad adattarvisi. Come si è detto, la primogenitura era rara e presto scomparve del tutto. È probabile a priori che anche il diritto dei figli illegittimi e non uterini non fosse osservato strettamente in nessun luogo. E nel sec. XIX il movimento riformatore si affermò rapidamente.

Secondo la common law, il dovere del marito di provvedere alla sua famiglia era soltanto un'obbligazione morale sprovvista di azione diretta o indiretta. Questa norma fu applicata da alcuni tribunali americani, ma ripudiata da altri come contraria alla ragione e all'equità. In quasi tutti gli stati, però, la materia fu presto regolata per legge. I figli ora possono pretendere direttamente gli alimenti e i terzi che li forniscono loro possono rivalersi sui genitori in base a un quasi contratto.

Similmente, fu accolta negli Stati Uniti la norma europea continentale che riconosceva la relazione del figlio illegittimo con la madre e ne permetteva il riconoscimento. La legittimazione per susseguente matrimonio, oggetto di una famosa controversia tra la common law e il diritto canonico, è stata introdotta per legge in quasi tutti gli stati. Anzi, il procedimento di legittimazione è stato molto facilitato; in certi casi, basta un riconoscimento orale pubblico. Finalmente, in poche giurisdizioni, gli illegittimi sono stati parificati ai legittimi sotto ogni rispetto, compresa l'eredità dal padre.

La vera adozione era conosciuta alla common law e fu presto introdotta negli Stati Uniti. Fino a poco tempo fa, la sola adozione esistente in Inghilterra era l'accoglimento di fatto di un fanciullo in una famiglia, il che creava soltanto un'obbligazione morale. Ma per il diritto americano l'adozione è un'adozione piena e crea un rapporto legale di paternità tra l'adottante e l'adottato, mentre non muta in altro modo alcuno dei rapporti familiari delle parti.

I cambiamenti legali di maggiore importanza furono quelli che riguardano il patrimonio della donna maritata. La straordinaria incapacità della donna maritata è stata sempre una delle anomalie più curiose della common law: la personalità giuridica della moglie era quasi completamente assorbita da quella del marito, persino per i delitti da lei commessi. I contratti fatti dalla moglie erano nulli, del suo patrimonio era investito il marito, le terre della moglie amministrate dal marito senza resa dei conti, ed essa non poteva stare in giudizio attivamente o passivamente senza di lui.

Bisogna però ricordare che queste incapacità esistevano solo parzialmente nei centri marittimi, e che da questi - specialmente da Londra, Lincoln, Bristol - provenne la maggior parte dei coloni. Ma qualunque sia stata l'influenza di ciò sull'evoluzione che abbiamo brevemente delineato, tentativi di modificare le norme della common law vennero fatti presto. La prima legge (statute) che affermò i diritti di proprietà immobiliare della donna maritata sembra sia stata una del Mississippi nel 1839, seguito dal New York nel 1840. Da allora in poi tutti gli stati hanno abolito le incapacità della common law, ma in molti di essi le incapacità sono state abolite grosso modo. Prevale la regola che le leggi deroganti alla comvon law debbono essere interpretate restrittivamente. Perciò in moltissimi stati si incontrano inaspettate sopravvivenze e vestigi dell'antica situazione.

La protezione della vedova era effettuata nella common law da uno speciale sistema - il dover system - da non confondere con il sistema dotale. Esso consisteva nella rendita vitalizia di una terzo della proprietà terriera posseduta dal marito in qualsiasi momento durante il matrimonio; rendita di cui il marito non poteva privare la moglie per testamento. Solo il consenso di lei a un trasferimento, provato mediante la sua firma sull'atto, poteva estinguere i suoi diritti al dower.

Non si può dire che questo sistema sia stato efficace. Molti stati, seguendo l'esempio inglese, l'hanno abolitti in pratica, e permettono il dower solo in caso di successione ab intestato; altri l'hanno abolito formalmente, sostituendovi una legittima. In alcuni stati dell'ovest e del sud è stata introdotta la comunione dei beni di tipo spagnolo. Questa comunione è generalmente una comunione solo degli acquisti, e le leggi di questi stati si sono sviluppate con differenze peculiari, aumentando così la confusione, perché negli Stati Uniti gli spostamenti della popolazione sono frequenti e persone che hanno proprietà acquistata in uno stato dove non vige la comunione trasferiscono spesso il loro domicilio in uno stato in cui essa vige.

Ma, nonostante notevoli differenze, nelle materie fin qui menzionate si può ancora parlare di un diritto generale prevalente in tutti gli Stati Uniti; mentre in altri rami del diritto di famiglia le differenze sono così grandi che è impossibile parlare di una norma americana, se non in senso del tutto negativo.

Anche le norme che regolano la capacità di contrarre matrimonio mostrano differenze straordinarie. Il consenso è richiesto in numerosi stati fino a 21 anni per l'uomo e 18 per la donna, ma si abbassa fino ai 16 e ai 14 in alcuni stati e questo era il limite d'età prevalente nel sud fino ad epoca recentissima. Inoltre, le leggi statali differiscono anche nel determinare l'effetto del matrimonio al disotto dell'età maggiore: in alcuni luoghi esso è annullabile, in altri nullo, mentre in altri ancora è valido, con il consenso dei genitori.

Gli impedimenti di consanguineità e affinità sono regolati così diversamente in tanti particolari che ben poco si può dire in generale. Il matrimonio tra ascendenti e discendenti è proibito ovunque, ma la semplice affinità è considerata come equivalente della consanguineità solo in alcuni stati. Così pure sono vietati ovunque i matrimonî tra fratelli e sorelle uterini o no, o tra zio e nipote (eccetto che nel Rhode Island) o tra zia e nipote; ma circa una metà degli stati vietano le nozze tra primi cugini, mentre l'altra metà le permette; e in qualche altro stato, la lista è anche più lunga. In Inghilterra, un elenco dei gradi proibiti prevalse a lungo e suscitò lunghe e violente discussioni fino al 1912: tra i matrimonî vietati erano quelli con la sorella della moglie defunta o con la vedova di un fratello. Questi sono stati da tempo permessi negli Stati Uniti.

Un impedimento di peculiare natura per il numero cospicuo di appartenenti a razze di colore è quello della mescolanza di razze (miscegenation). In circa due terzi degli stati - principalmente quelli del sud e dell'ovest - è nullo il matrimonio tra Bianchi e Negri o tra Bianchi e Mongolici. Ma, anche qui, circa le conseguenze di questa invalidità, vi sono grandi differenze. In alcuni stati questi matrimonî sono riconosciuti, se siano stati celebrati validamente altrove; in altri, sono considerati nulli in qualsiasi circostanza.

Esempî salienti sono forniti dal matrimomo e dal divorzio. Il divorzio in seguito a decreto legislativo esisteva negli Stati Uniti, ed era una eredità del divorzio inglese per atto parlamentare, ma in moltissimi stati venne abolito dalla costituzione. In tutti gli stati - eccetto la Carolina del Sud - si può ottenere il divorzio in seguito a un'azione giudiziaria e questo è il pieno divortium a vinculo matrimonii. Ma le cause per cui si può ottenere sono molto diverse. Molti degli stati dell'est conservano la norma che il divorzio si possa concedere solo in caso di adulterio. Ma in tutti, ambo i sessi hanno gli stessi diritti e la m0glie può accampare le stesse ragioni che il marito. Nella maggioranza degli stati, però, la lista delle cause su cui può essere fondato il divorzio è molto più lunga. Altre l'adulterio, le cause più frequentemente riconosciute sono l'abbandono e i maltrattamenti. La durata dell'abbandono parte da un minimo variante da uno a tre anni, e il maltrattamento (cruelty) richiesto consiste spesso in atti di brutalità fisica tali da rendere pericolosa la coabitazione, ma altretanto spesso si tratta solo di "maltrattamenti morali" (mental cruelty), l'apprezzamento dei quali lascia ampie facoltà discrezionali ai giudici. Ma in nessuno stato è ammesso il divorzio consensuale; anzi, il fatto dell'esistenza di un consenso reciproco renderebbe l'azione suscettibile di essere sospettata di collusione, e questa è considerata come un reato contro l'amministrazione della giustizia. Nondimeno, è notorio che moltissimi dei divorzî concessi, tanto negli stati i quali riconoscono come sola causa l'adulterio quanto negli stati "liberali" che riconoscono più cause, sono in realtà consensuali. Né è facile per il giudice determinare questo fatto, ove il convenuto sia contumace. In certe classi sociali il divorzio è frequentissimo, e le leggi restrittive sono rimaste impotenti.

Alla fretta sconveniente con cui il divorzio è seguito da un nuovo matrimonio la legislazione si è opposta in varî modi. Uno fu di vietare alla parte, per colpa della quale è stato pronunciato il divorzio, di contrarre un nuovo matrimonio durante la vita dell'altra o per un certo numero di anni. Ma poiché questo divieto era inefficace fuori dei confini del singolo stato, esso è stato generalmente abbandonato. Un altro modo è quello di concedere dapprima solo un decreto interlocutorio, che diventa definitivo solo dopo un periodo stabilito, di solito un anno. Nell'intervallo le parti sono ancora unite in matrimonio e nuove nozze costituirebbero bigamia.

Agli inconvenienti creati da una legislazione, elusa così facilmente e con tanta frequenza, si aggiungono quelli creati dallo stesso sistema federale. Ogni stato, come si è visto, è - entro le norme della costituzione federale - completamente autonomo specie riguardo al suo diritto civile, commerciale e penale; tuttavia vi sono molte somiglianze e molti principî fondamentali comuni. Ma nel divorzio le differenze sono di gran lunga più numerose delle somiglianze e stati contigui, con le medesime condizioni sociali ed economiche, possono avere in tale materia leggi molto differenti. Per conseguenza, il trasferirsi in un altro stato per evadere alle leggi più restrittive di quello in cui le parti sono realmente domiciliate, benché sia fatto manifestamente in fraudem legis, è cosa comune e a quanto sembra irrimediabile. Questo male è ancora accresciuto dalla rilassatezza delle leggi di alcuni stati (p. es., Nevada, Dakota meridionale, Florida) circa la prova del domicilio in base alla durata della residenza richiesta. Nel Nevada, bastano sei settimane, e basta l'asserzione dell'interessato come prova dell'elemento intenzionale. Il risultato è che Reno, nel Nevada, è diventata la Mecca di coloro che vogliono divorziare e si assiste all'indecoroso spettacolo di uno stato che fa attivamente concorrenza agli altri per assicurarsi questo tipo di affari giuridici.

La confusione è stata aumentata dalla differenza nel riconoscimento di questi divorzî in altri stati. La costituzione federale richiede agli stati che ciascuno assicuri "piena fiducia e credito" alle decisioni giudiziarie degli altri. Vi è inoltre il principio di diritto internazionale, della reciprocità, che pure induce uno stato a riconoscere i giudicati di un altro. Ma molti stati hanno rifiutato di applicare sia la norma della costituzione sia la regola internazionale, in questi casi, ogni qual volta fossero certi che il domicilio non era stato acquistato in buona fede o che la causa del divorzio era fondamentalmente in contrasto con i principî dalla propria legislazione. La condizione di persone che in uno stato sono unite in matrimonio, mentre in un altro sono libere, oppure colpevoli di bigamia, è considerata da molti come uno scandalo manifesto. Evidentemente la condizione dei figli di questi varî matrimonî è non solo giuridicamente incerta ma anche deplorevole sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista psicologico.

Leggi uniformi sulla "giurisdizione del divorzio" e l'"evasione dal matrimonio" finora sono state riconosciute solo in pochissimi stati; e per ora non molti sono verosimilmente quelli disposti a far buona accoglienza a una legge uniforme sul divorzio.

Diritto internazionale privato e pubblico. - Il termine "diritto ; nternazionale privato" è raramente usato nella letteratum giuridica americana, ed è stato quasi interamente sostituito dal termine "conflitti di leggi". L'esistenza di quarantotto giurisdizioni civili indipendenti, cui si devono aggiungere quelle delle corti federali, i possedimenti delle isole e i territorî, ha creato situazioni caratteristiche che neanche la molteplicità delle nazioni europee può eguagliare.

Il principio generale nella dottrina americana su questo argomento è che le norme di "diritto internazionale privato" sono norme interne e non internazionali; ogni stato, perciò, determina sovranamente quale di esse debba applicarsi e dentro che limiti. Quasi tutti gli stati accettano la dottrina che la validità dei contratti è determinata dalla lex loci contractus e il loro adempimento dalla lex loci solutionis, che le controversie fondiarie sono soggette alla lex loci rei sitae e la procedura è materia della lex fori. Ma i dubbî e le incertezze sorgono numerosi quando si tratta di decidere se una di queste norme debba essere applicata in un dato caso e gravi discussioni su questi argomenti non hanno trovato ancora una soluzione soddisfacente.

Una questione di grande importanza nei dibattimenti europei, quella della competenza, non esiste negli Stati Uniti. La maggiore difficoltà, come si deduce da quanto è stato detto a tale proposito, è data dalle relazioni di famiglia. La determinazione di un domicilio matrimoniale ha dato origine a un'intera serie di processi, moltissimi dei quali in seguito al processo Haddock deciso nel 1906 dalla Corte suprema federale. In buon numero, le decisioni sono state fondate piuttosto su considerazioni di principio che su dottrine giuridiche determinate e universalmente accolte, e in nessun ramo del diritto vi è stata più recisa e fondamentale differenza d'opinione tra gli autori.

Un passo innanzi è stato fatto dalla pubblicazione in forma definitiva della relazione sui conflitti di leggi dell'Istituto giuridico americano. Ma mentre con ciò si otterrà una certa chiarezza in questo campo complicatissimo, se i tribunali adotteranno le opinioni espresse in quella relazione, molto rimane da fare e parecchio si può aspettare da uno sforzo cosciente di tribunali e parlamenti per affrontare questi problemi in maniera uniforme.

Per quanto riguarda il diritto internazionale pubblico, l'evoluzione di esso negli Stati Uniti ha subito strani ondeggiamenti. Al principio della storia americana, le questioni di diritto internazionale occupavano molto le menti. Il diritto internazionale era parte del corpo generale della legge naturale, che allora era un vero rivale della common law come base della giurisprudenza americana. Grozio, Pufendorf, J.-J. Burlamaqui, Vattel erano molto letti e studiati. Anzi si può ricordare che la primna controversia in cui un atto legislativo venne dichiarato incostituzionale, il processo Trevett-Weedon nel New York, fu deciso in base al diritto internazionale.

Era naturalissimo che un paese nuovo, composto di una federazione di membri autonomi e gelosi, sentisse che la sua esistenza precaria richiedeva la sanzione di grandi principî universalmente riconosciuti. I tribunali americani furono solleciti nell'accettare la dottrina attribuita a Mansfield, che il diritto internazionale era "parte del diritto nazionale" e non soltanto un gruppo di norme di reciprocità affidate a una incontrollata discrezione. I trattati di J. Story e le sentenze da lui stese come giudice delle corti federali ebbero grande efficacia nel far penetrare il diritto internazionale nella coscienza dei giuristi. Uno dei primi e più influenti trattati di diritto internazionale in inglese è quello di H. Wheaton, pubblicato nel 1836 che è stato tradotto in molte lingue e ripubblicato in molte edizioni.

Ma l'importanza del diritto internazionale per gli Stati Uniti diminuì dopo l'età iacksoniana. Gli anni di mezzo del sec. XIX furono per gli Stati Uniti un periodo di relativo isolamento e poche materie di diritto internazionale assunsero carattere di urgenza. La dottrina di Monroe non incontrò seria opposizione e le questioni di confini, specie con l'Inghilterra, furono risolte mediante trattati. La guerra civile, tuttavia, lasciò un'eredità di questioni internazionali che ci volle un certo tempo a risolvere, e dopo una lenta ricostruzione nel dopoguerra, gli Stati Uniti salirono così rapidamente in potenza e ricchezza, che i rapportí economici internazionali e il diritto internazionale ripresero la loro antica importanza.

Come inizio del nuovo svolgimento si indica generalmente la guerra ispano-americana del 1898, ma in realtà furono le guerre europee cominciate nel 1912 quelle che diedero un vero impulso agli studi in questo campo. Il diritto internazionale, che era stato fino allora considerato dai giuristi come un ramo della scienza politica, e pertanto come una disciplina in fondo estranea alla facoltà di giurisprudenza venne introdotto in molti ordinamenti degli studî di giurisprudenza e studiosi e giuristi americani hanno collaborato vigorosamente ai tentativi in corso di codificare e chiarire questa parte del diritto.

Materie di diritto internazionale si sono presentate solo di rado all'attenzione dei tribunali americani. Generalmente si è trattato di materie spettanti alla esclusiva competenza del potere esecutivo e degli agenti diplomatici. Ma la costituzione stessa dispone che i trattati regolarmente conclusi sono la "suprema legge del paese" e obbligano non solo gli organi statali di governo ma anche il Congresso. Il riconoscimento dell'esistenza di un governo straniero è, tuttavia, materia spettante esclusivamente all'esecutivo e non sarà affatto considerata dai tribunali se il presidente non ha agito.

Uno dei punti controversi nel diritto internazionale, e nel quale la prassi americana ha differito da quella degli altri paesi, è la misura del riconoscimento accordato alle sentenze straniere. Esso è stato governato interamente dalle norme della reciprocità. Il riconoscimento è stato talvolta rifiutato, non solo quando la competenza del tribunale straniero era in dubbio, ma anche quando la natura della pretesa giuridica o il carattere della procedura venne ritenuto in conflitto con i principî supremi (policy: lett. "politica" ma ha piuttosto il senso di "norme cui s'informa l'attività dello stato", "regola generale di condotta") della giurisdizione locale. Anche la norma generale che un governo non applicherà le leggi fiscali di un altro, è stata osservata generalmente.

Le questioni di diritto delle prede, che una volta costituivano il grosso delle controversie di diritto internazionale sottoposte ai tribunali, hanno cessato di avere grande importanza. Il tentativo di far rispettare l'emendamento alla costituzione concernente la proibizione ha messo in grande evidenza la necessità di rivedere quelle norme di diritto internazionale che dipendevano da condizioni temporanee o accidentali. Il limite di tre miglia per le "acque territoriali" fu determinato dalla portata dei cannoni del sec. XVII. Il dovere di vigilare la costa per impedire lo sbarco dei liquori di contrabbando richiedeva uno spazio più ampio; un limite di dieci miglia venne fissato mediante un trattato con la Gran Bretagna. Ovvio che le difficoltà derivanti da tale situazione si possono risolvere soltanto con un accordo internazionale.

Il fatto che gli Stati Uniti non sono uno stato membro della Società delle nazioni e non aderiscono ufficialmente al tribunale internazionale dell'Aia ha impedito loro di partecipare con la stessa attività delle nazioni europee alla formazione di un diritto internazionale di nuovo genere che si vorrebbe far riposare su un nuovo tipo di organizzazione internazionale. Ma, benché non nominato dal proprio governo, spesso un americano è stato membro del tribunale internazionale e ha così messo la dottrina internazionalistica americana in grado di seguire da vicino i piu recenti sviluppi creati dalla situazione europea dopo la guerra mondiale.

Diritto del lavoro. - Le relazioni tra datori di lavoro e prestatori d'opera furono completamente trasformate in tutto il mondo occidentale da quella che si suol chiamare in Inghilterra la rivoluzione industriale, l'applicazione di nuovi tipi di forza motrice, vapore ed elettricità, alla produzione delle merci e il conseguente concentrarsi del lavoro in grandi impianti e stabilimenti. Questa rivoluzione avvenne dopo la rivoluzione americana e quindi gli Stati Uniti non avevano, per guidarli in questi problemi, alcuna esperienza precedente. La common law concepiva le sue norme del rapporto di lavoro in base alle concezioni feudali del rapporto tra signore e servo o tra proprietario fondiario e coltivatore semilibero. Dal sec. XLV in poi erano state approvate leggi che regolavano i salarî e rendevano il lavoro obbligatorio. Più tardi le associazioni di lavoratori furono dichiarate associazioni a delinquere. Fino al sec. XIX l'azione del datore di lavoro contro il lavoratore che troncava il suo contratto, era di carattere penale.

Molto di questo sopravvisse nei primi tempi della storia americana. Ma l'introduzione delle macchine nelle industrie delle grandi città dell'est richiese ben presto l'abbandono di tutte quelle norme. Il contratto tra imprenditore e lavoratore fu assimilato agli altri contratti e le unioni di lavoratori (trade unions) furono dichiarate legali. L'assimilazione del contratto di lavoro agli altri non fu senza svantaggi per i lavoratori. I contratti, così orali come scritti, erano di solito dettati dai datori di lavoro e l'immigrazione di lavoratori dall'Europa, che cominciò a compiersi su vasta scala anche prima della guerra civile (1861-65), forniva costantemente una massa di mano d' opera anche per la crescente richiesta di lavoro specializzato o no.

Ancora: le condizioni del trasporto di energia, delle costruzioni edilizie e dell'industria manifatturiera aumentarono enormemente il numero degli infortunî sul lavoro. La responsabilità per questi infortunî era governata dalle norme ordinarie sulla negligenza, per le quali l'onere della prova della colpa incombeva sull'infortunato. Per di più, l'applicazione della norma detta del "compagno di lavoro" (fellow-servant) assolveva il datore di lavoro da ogni responsabilità quando l'infortunio fosse dovuto a negligenza di un altro addetto all'industria, come accadeva comunemente: si presumeva che il rischio di questi infortunî fosse stato assunto dal lavoratore. Anzi, il principio dell'assunzione volontaria del rischio fu applicato anche più estesamente. In alcuni pochi stati i datori di lavoro furono perfino autorizzati a stipulare la loro liberazione completa anche dalle conseguenze della colpa lata o del dolo.

A tutte queste norme che rendevano gravosa la condizione del lavoratore portava poco sollievo la norma detta del "viceprincipale" la quale riteneva il principale responsabile quando il "compagno di lavoro" negligente fosse un dirigente dotato di larghi poteri discrezionali, o le leggi che imponevano al datore di lavoro una responsabilità generica per la sicurezza del luogo di lavoro e per la bontà delle macchine e degli attrezzi.

Ma tutto ciò è stato superato dalla rapida diffusione delle "leggi di indennizzo" per i lavoratori (Workmen's compensation lazis) fondate principalmente su quelle francesi e tedesche, le quali impongono al datore di lavoro di assicurare i lavoratori contro gli infortunî d'ogni genere, senza riguardo alla loro causa, purché avvenuti durante il rapporto di lavoro.

Queste leggi incontrarono da principio una fiera resistenza, ma ora sono generalmente in vigore nelle giurisdizioni statali e federali. La compensation è amministrata, non dai tribunali ordinarî, ma da una commissione la quale funziona in modo da controllare le spese e ridurle al minimo.

Le difficoltà che sorgono dalle relazioni tra i lavoratori organizzati e il datore di lavoro sono ancora di una serietà estrema e lungi dall'avere avuto una sistemazione legale. Lo scopo dell'organizzazione dei lavoratori era dichiaratamente quello di migliorare le condizioni del lavoro e di aumentare i salarî; loro arma principale, lo sciopero. Abbandonata la dottrina dalla common law, che considerava le leghe, in quanto tali, come associazioni a delinquere, il diritto di sciopero divenne argomento di una appassionata discussione, poiché esso implicava, naturalmente, il deliberato proposito di violare un contratto. Tuttavia sia dalla legge sia dalla giurisprudenza il diritto di sciopero venne ufficialmente riconosciuto.

Ma le difficoltà create dagli scioperi erano più complícate. La maggior parte degli scioperi portava con sé gravi turbamenti dell'ordine pubblico e veri e proprî conflitti a mano armata. Divenne frequente l'uso del rimedio dell'"ingiunzione" e la "ningiunzione al lavoro" (labor injunction) divenne un tipo speciale di quel famoso strumento escogitato dalla Chancery Court inglese, che consisteva in una diffida rivolta a singoli individui e la cui violazione era punita col carcere. L'ingiunzione al lavoro differiva dalla tradizionale in quanto era spesso rivolta a interi gruppi di persone e in quanto era fondata sull'interpretazione estensiva del concetto di "danno irreparabile alla proprietà" l'elemento una volta ritenuto essenziale. I lavoratori protestarono violentemente contro l'ingiunzione e si tentò di proibirla mediante una legislazione, che ha tuttora il carattere di un esperimento. Altre leggi, che stabilivano l'arbitrato obbligatorio o vietavano ai datori di lavoro di fare distinzioni gravose contro i lavoratori federati, sono state dichiaiate incostituzionali dai tribunali.

Similmente, i tribunali hanno imposto alle unioni operaie una responsabilità quasi solidale (quasi-corporate) la quale eccede quella della common law. Le unioni non costituivano corporazioni, enti morali, e pertanto di fronte alla legge erano semplici gruppi di individui. Per considerare una qualsiasi persona fisica responsabile per un danno qualunque arrecato durante una controversia di lavoro, bisognava dimostrare che essa avesse partecipato direttamente all'atto. In Inghilterra, la sentenza nel "Taff Vale case" (intentato dalla compagnia ferroviaria della Taff Vale, nel Galles meridionale, contro singoli scioperanti e contro l'Amalgamated Society of Railway Servants "Confederazione generale dei ferrovieri") nel 19o5 (secondo l'Enciclopedia Britannica, 13ª ed., XXII, p. 375, la decisione della Camera dei lord è del 1901) aveva dichiarato cha le unioni di lavoratori (trade unions) erano solidalmente responsabili per gli atti dei loro membri, nonostante che non possedessero personalità giuridica, e che si poteva procedere contro i fondi, spesso rilevanti, dell'unione. Questo fu ugualmente l'effetto di una decisione della Corte suprema federale del 1922.

Attualmente la questione più discussa in fatto di diritto del lavoro è quella che concerne il diritto di contrattare collettivamente. Esso costituisce l'essenza di una legge recente, il Wagner Act, tuttora sotto esame da parte dei tribunali. Ma le questioni connesse con esso interferiscono altresì col commercio fra gli stati. Se questa legge sia da considerare non valida, in quanto violazione del diritto alla libertà di contrattare, probabilmente sarà determinato nei varî stati.

Le leggi per la protezione del lavoro delle donne e dei fanciulli e quelle sull'assicurazione per la vecchiaia e contro la disoccupazione formano un gruppo considerevole di leggi nuove. Molti stati vietano il lavoro dei fanciulli, ma una legge federale che lo proibisce fu dichiarata incostituzionale. Un emendamento alla costituzione è stato approvato dalla maggioranza degli stati, ma non ancora dai 3/4 necessarî. Una legge che regola il lavoro delle donne è stata approvata, ma le leggi stabilenti un salario minimo sono state dichiarate incostituzionali tanto nei riguardi del governo federale quanto degli stati. Qui, ancora una volta, si pensa di risolvere la difficoltà mediante un emendamento alla costituzione.

La difficoltà di affrontare i problemi del lavoro, considerandoli semplicemente come casi speciali di obbligazioni contrattuali o nascenti da colpa, è diventata sempre più evidente. Ma non si può dire che a risolvere questi problemi abbiano recato un grande contributo i professionisti forensi, che mostrano una forte tendenza a opporsi a qualunque innovazione tendente a fare del diritto del lavoro uno speciale ramo del diritto.

Professionisti forensi e giudici. - Gli Stati Uniti hanno continuato la tradizione inglese, in cui le personalità dei patrocinatori e dei giudici hanno nello sviluppo del diritto una parte più grande che quelle dei governanti e dei legislatori. L'influenza della letteratura giuridica è stata assai grande, ma soprattutto perché questa letteratura è stata di solito opera di pratici, molti dei quali divennero giudici: cosicché la dottrina poté apparire quasi un riassunto della giurisprudenza.

La pratica inglese di distinguere tra l'avvocato (barrister) e il procuratore (solicitor), concedendo solo a quest'ultimo il contatto diretto con il cliente, non è mai esistita veramente in America, neppure nell'epoca coloniale. Negli Stati Uniti la professione forense - ufficialmente il nome è attorney o counsellor-at-law - fu rapidamente democraticizzata. Alcuni stati, fino a poco fa, permisero di patrocinare a tutti i cittadini. Nella maggior parte degli stati si richiedeva scarsissima preparazione e gli esami di ammissione all'esercizio professionale erano dei più semplici. In gran parte per opera delle associazioni forensi volontarie - la più importante delle quali è l'organizzazione nazionale, American Bar Association - si è avuto un cambiamento radicale. I requisiti culturali e gli esami di ammissione sono diventati molto più severi. La disciplina dell'esercizio della professione, che sarebbe legalmente di competenza dei tribunali, è stata lasciata alle associazioni. Questo è particolarmente il caso là dove, come in alcuni stati dell'ovest, l'ordine professionale (bar) è costituito in ente morale pubblico (public corporation) e l'appartenenza ad esso è una condizione per l'esercizio della professione.

È regola generale che i giudici, tanto di nomina governativa quanto elettivi, debbono essere avvocati praticanti, e qualche volta solo dopo un determinato numero di anni di esercizio. La posizione del giudice, sebbene non uguagli precisamente quella che ha in Inghilterra, è però elevatissima sia dal punto di vista sociale sia da quello professionale. I giudici della Corte suprema degli Stati Uniti godono di un prestigio che è talvolta maggiore di quello dello stesso presidente degli Stati Uniti.

I giuristi svolsero grande attività, dall'una e dall'altra parte, nelle controversie coloniali. I primi parlamenti erano composti in gran parte di avvocati, e se la proporzione è diminuita in tempi più recenti, essi sono tuttavia numerosi nei parlamenti statali e federali. Similmente, moltissimi presidenti degli Stati Uniti furono avvocati.

L'influenza di uomini come Kent e Story, nei primi tempi degli stati Uniti, era fondata in gran parte sui loro scritti. Ma John Marshall, presidente (Chief Justice) della Corte suprema dal 1801 al 1835, ebbe forse più efficacia di ogni altro nel dare al diritto americano il suo colorito speciale. Altri giudici eminenti nella prima metà del sec. XIX furono John Jay e Roger Taney. La celebre sentenza di quest'ultimo nel processo per l'affare Dred Scott ha gettato un'ombra su una carriera giudiziaria notevole e influente. Daniel Webster fu forse altrettanto celebre come oratore forense e giurista quanto come politico. Più tardi, Rufus Choate fu quasi soltanto un pratico. L'influenza di questo tipo di giurista è inevitabilmente poco durevole.

I giudici Lemuel Shaw del Massachusetts e Thomas Cooley del Michigan diedero al diritto americano un forte impulso nel senso del conservatorismo della common law e varî giudici della Corte suprema, di cui si possono prendere come esempî Bradley e Field, contribuirono efficacemente a fissare un'interpretazione del XIV emendamento che ne fece la garanzia dei diritti di proprietà, contro un'opposizione di cui il giudice Hiller fu la figura più eminente.

In tempi più vicini a noi, la figura del giudice Oliver Wendell Holmes è quella più in vista. Sia nei tribunali del Massachusetts sia nella Corte suprema a Washington egli fu il liberale eminente i cui pareri, mirabilmente scritti, hanno dato espressione classica al carattere fondamentale delle libertà garantite dal Bill of Rights.

Grandi sforzi sono stati fatti per migliorare giudici e avvocati, domandando per gli uni e per gli altri maggiori prove di capacità. Una tendenza già ricordata, ad abbandonare l'elezione dei giudici, sta guadagnando terreno. Ma è chiaro che semplici cambiamenti tecnici non potranno essere efficaci per sé stessi. La prima coscienza dell'alto grado di abilità tecnica necessaria a un giudice per adempiere ai suoi compiti deve precedere ogni discussione, che voglia essere davvero utile, relativa ai metodi occorrenti per ottenere ciò che ai riformatori del sec. XVIII pareva essenziale, una magistratura indipendente, capace ed umana.

Bibl.: N. Dane, Abridgement of American Law, New York 1823; J. Kent, Commentaries on American Law 12ª ed. a cura di O. W. Holmes, Boston 1873; F. Dillon, Laws and Jurisprudence of England and America, ivi 1895; P. S. Reinsch, English Common Law in the American Colonies, Madison 1899; W. Blackstone, Commentaries, ediz. americana a cura di W. C. Jsnes, San Francisco 1915; R. Morris, Studies in the History of Amer. Law, New York 1930; J. H. Wigmore, Select cases on the Law of Evidence, Boston 1932; Z. Chafee Jr., Introduction to Suffolk County Records, ivi 1933; The Colonial Laws of Massachusetts, a cura di W. H. Whitmore; J. Goebel, King's Law and Local Custom in Seventeenth Century, New England, in Columbia Law Review, XXXI, pp. 416-30; cfr. anche le bibliografie sulla letteratura giuridica fino al 1907, in Essays in Anglo-American Legal History, I, p. 366, II, pp. 164-168.

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