La convivenza successiva al matrimonio

Libro dell'anno del Diritto 2012

La convivenza successiva al matrimonio

Enzo Vincenti

Con la sentenza n. 1343 del 20.1.2011, la Cassazione ha escluso che possa avere effetti nel nostro ordinamento la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario nel caso in cui si accerti che i coniugi abbiano convissuto prolungatamente dopo la celebrazione del matrimonio medesimo, giacché tale convivenza risulta espressiva della volontà di accettare il rapporto coniugale che ne è derivato, il quale, dunque, non può più essere messo in discussione. La decisione, in linea con le più recenti tendenze giurisprudenziali, supera l’orientamento consolidato che, sin dalla sentenza n. 4700 del 1988 delle Sezioni Unite, aveva ritenuto irrilevante, ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo matrimoniale, la circostanza della convivenza coniugale. .

SOMMARIO .

1. La ricognizione. Premessa . 1.1 Il quadro giurisprudenziale consolidato 1.2 L’indirizzo incline a negare il riconoscimento alla sentenza ecclesiastica 1.3 L’opposta soluzione adottata dalle Sezioni Unite nel 1988 (e le successive conferme)

La focalizzazione. La giurisprudenza più recente
I profili problematici. Cass. n. 1343/2011
La ricognizione. Premessa

Nel più recente panorama giurisprudenziale in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio, la pronuncia del 20.1.2011, n. 1343 della prima sezione civile della Corte di cassazione rappresenta un sicuro e rilevante elemento di novità, sebbene, come si vedrà, una qualche apertura anticipatrice di un possibile revirement era dato cogliere, seppur non con nettezza, già in taluni precedenti degli ultimi anni. Invero, lo stesso mutamento di indirizzo concretizzatosi con la sentenza del 2011 si sostanzia, in definitiva, per un recupero delle posizioni espresse da una parte della giurisprudenza di legittimità alla metà degli anni ’80 del secolo scorso, poi abbandonate per quasi un trentennio. Il tema è quello della possibilità di riconoscere nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio, allorché i coniugi abbiano convissuto come tali dopo la celebrazione del matrimonio o, comunque, sia da tale celebrazione ormai trascorso il periodo di un anno; in definitiva, si discute sulla possibilità, o meno, di ravvisare nella disciplina dettata dall’art. 123 c.c. un principio di ordine pubblico ostativo all’anzidetto riconoscimento. Una tematica, peraltro, che si colloca in un quadro normativo di settore dai tratti peculiari, come è quello ingeneratosi a seguito del Concordato del 1929, poi revisionato dall’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 e seguito dalla riforma della disciplina del diritto internazionale privato. Difatti, come giova almeno accennare, in base al Concordato, il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico si correlava, nella composizione del sistema, ad un apposito procedimento per l’attribuzione dell’efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale che, però, in ossequio alla riserva di giurisdizione ecclesiastica al riguardo, aveva un carattere formale ed automatico. Con la revisione concordataria del 1984 è stato mantenuto in vita il procedimento di delibazione anzidetto, ma (in forza dell’art. 8 dell’Accordo, unitamente al punto 4 del Protocollo addizionale), recependosi anche le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale1, si è richiesto, da parte della Corte d’appello investita del relativo giudizio, una verifica effettiva e sostanziale del dictum ecclesiastico incentrata non soltanto sull’osservanza del diritto di difesa, ma anche, e soprattutto, sul rispetto del parametro dell’ordine pubblico. Un siffatto giudizio di delibazione non è venuto meno neppure a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, recato dalla l. 31.5.1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, rimanendo ancorato pur sempre alla disciplina di cui all’art. 797 c.p.c., quale norma da reputarsi ultrattiva, nonostante la sua intervenuta abrogazione ad opera della citata l. n. 218, giacché espressamente richiamata dall’Accordo del 19842 di revisione del Concordato.

1.1 Il quadro giurisprudenziale consolidato

In un contesto siffatto si muove, per l’appunto, la problematica esaminata dalla recente sentenza della prima sezione civile, la quale, come è opportuno anticipare sin d’ora, fornisce risposta positiva all’interrogativo innanzi delineato. Si tratta, del resto, secondo quanto già accennato, di un ritorno ad un orientamento dismesso, giacché reso minoritario da un intervento apposito delle Sezioni Unite in materia, al fine di comporre il contrasto determinatosi in ordine alla delibabilità, o meno, della sentenza ecclesiastica nell’ipotesi in cui, successivamente alla celebrazione del matrimonio, i contraenti abbiano convissuto come coniugi3. Un quesito, questo, che si inscriveva entro i limiti alla delibazione segnati dalla necessaria «presenza di una contrarietà ai canoni essenziali cui si ispira in un determinato momento storico il diritto dello Stato ed alle regole fondamentali che definiscono la struttura dell’istituto matrimoniale, così accentuata da superare il margine di maggiore disponibilità che l’ordinamento statuale si è imposto rispetto all’ordinamento canonico»4. In tale ottica, un primo nutrito indirizzo giurisprudenziale5 aveva ritenuto che fosse delibabile la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario nel caso in cui l’azione di nullità era stata proposta successivamente alla decorrenza dei termini fissati dalla legge civile per fare valere analoghe nullità, così da ricondurre la naturale perpetuità dell’azione di nullità del matrimonio canonico nel novero della mera diversità di disciplina e senza operare una distinzione tra le diverse ipotesi recate dall’art. 123, co. 2, c.c.

1.2 L’indirizzo incline a negare il riconoscimento alla sentenza ecclesiastica

L’orientamento era stato, però, contrastato da una serie di pronunce6 che, nel differenziare, nell’ambito del citato art. 123, l’ipotesi della decorrenza di un anno dalla celebrazione del matrimonio da quella della convivenza coniugale, prescindente dalla sua durata, avevano affermato che nell’ipotesi da ultimo richiamata non fosse possibile alcuna deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità, giacché l’essersi concretato il matrimonio-rapporto, in forza della piena convivenza morale e materiale dei coniugi, determinava un impedimento a far valere i vizi simulatori del matrimonio- atto, dovendosi ciò ascrivere ad un principio essenziale dell’ordinamento statuale. Plurime erano le argomentazioni a corredo di siffatta ultima soluzione. Anzitutto, si faceva leva sul combinato operare dei principi costituzionali espressi dagli artt. 2 e 29 Cost., dando rilievo al substrato naturale della società familiare e, dunque, alla dimensione collettiva della relativa formazione sociale, così da inferirne la riconducibilità del matrimonio non soltanto alla sua configurazione di atto negoziale. Ciò in quanto proprio la realizzazione degli impegni con esso assunti si invera a fatto costitutivo della famiglia, costituzionalmente tutelata nella sua proiezione stabile di comunanza di vita, spirituale e materiale, fra i coniugi, così da garantire l’istituto matrimoniale nel suo momento sociale e dinamico, nonché l’unità stessa della famiglia in quanto società naturale fondata su di esso. Un’esegesi, questa, favorita dall’evoluzione stessa della legislazione ordinaria, la quale, con l’avvento della disciplina sul divorzio e della riforma del diritto di famiglia, è venuta ad esaltare il fatto della convivenza qualificata tra coniugi e, con essa, i profili e gli effetti del matrimonio-rapporto, preponderanti anche sugli eventuali vizi del matrimonio-atto. Peraltro, proprio alla luce della regolamentazione dettata dal novellato codice civile, si evinceva, da parte di questa giurisprudenza, il peculiare rilievo attribuito alla tutela della stabilità del consorzio coniugale nella sua dimensione sociale e dinamica, che trovava risalto non solo nell’art. 123 c.c., ma anche in tutte le altre norme che prevedevano la preservazione del rapporto matrimoniale nonostante la presenza di vizi di costituzione dello stesso, senza per ciò rinvenirsi contraddizione in quelle ulteriori regole che stabilivano la perpetuità dell’impugnazione del vincolo, nonostante l’instaurazione del discendente rapporto, giacché espressive di superiori istanze etico-sociali, come potevano essere il ripudio, in ogni caso, del matrimonio tra congiunti o tra persone già sposate con altre persone. Non dimeno, si reputava che la concretizzazione del matrimonio- rapporto andasse a fondare l’affidamento della comunità tutta e dello Stato stesso sull’esistenza del matrimonio-atto, non potendo darsi ancora rilievo, una volta intrapresa convivenza coniugale, ad elementi genetici del negozio, potendo questo venire meno, unitamente al conseguente rapporto, esclusivamente a seguito di una pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Più in particolare, come messo in luce dalla sentenza 18.6.1987, n. 5358 della Prima sezione civile della Cassazione, in base all’art. 123 c.c. il vizio del consenso del matrimonio-atto poteva rilevare «solo a condizione che non sia superato e travolto dal consenso pieno del matrimonio-rapporto, evidenziato della instaurazione della convivenza», giacché essa non si riduce ad una mera convalida di un negozio annullabile, assumendo invece «la consistenza di una realtà, giuridica e fattuale, che rimuove radicalmente ed inderogabilmente la controdichiarazione afferente al momento celebrativo, nel senso che il diritto interno le attribuisce tassativamente l’effetto di escludere la denunciabilità del precedente vizio, in considerazione dell’inesistenza del vizio stesso in una società coniugale effettivamente realizzatasi in tutti i suoi elementi». Di qui, pertanto, la dichiarata contrarietà rispetto al nostro ordinamento della regola canonica della perdurante possibilità di dichiarare l’invalidità dell’atto, collidente con la regola, espressiva di un principio fondamentale della disciplina italiana del matrimonio, «della impossibilità di valutare ed eventualmente sanzionare la nullità del matrimonio-atto quando si sia costituito, vitale, il matrimonio-rapporto»7.

1.3 L’opposta soluzione adottata dalle Sezioni Unite nel 1988 (e le successive conferme)

La tesi così congegnata non trovò, però, il favore delle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza del 20.7.1988, n. 47008, affermarono la «non contrarietà all’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità di un matrimonio religioso, per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii, ove tale esclusione sia stata manifestata all’altro coniuge, anche se vi sia stata convivenza fra i coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio o l’azione di nullità sia stata proposta dopo il decorso dell’anno dalla celebrazione del matrimonio stesso»9. La decisione del supremo organo di nomofilachia muove da una sorta di svalutazione dei parametri costituzionali invocati dalle sentenze di orientamento contrario, facendo confluire la prescrittività dell’art. 2 Cost. in quella più specifica dell’art. 29 Cost. ed escludendo che, in base detta ultima norma, possa prevalere uno dei due termini che la connotano e cioè società naturale e matrimonio, entrambi indispensabili. Peraltro, il matrimonio «non si identifica con un determinato modello istituzionale, ma riceve contenuto e sostanza dal legislatore ordinario», al quale è riservata ampia discrezionalità di optare «sia per l’indissolubilità del vincolo costituito, sia per la sua dissolubilità», con la conseguenza che non può evincersi dall’art. 29 Cost. né «che il supporto naturale del comportamento societario dei componenti la famiglia consenta di prescindere dalla postulata validità dell’atto-matrimonio che la costituisce e la rende destinataria di diritti», né «che la stabilità del vincolo, comunque realizzatasi e quindi anche attraverso la convivenza dopo la celebrazione, rappresenta la dimensione normativa dell’effettività dell’unione che impedisce di dare rilievo al difetto genetico dell’atto costitutivo». Ciò posto, le Sezioni Unite hanno tratto ulteriore argomento per escludere il carattere di principio fondamentale dell’ordinamento alla norma di cui al secondo comma dell’art. 123 c.c. dal fatto che essa, postulando la convivenza e non la coabitazione, non trova alcuna corrispondenza in altre disposizioni dell’ordinamento quanto alla previsione di non impugnabilità del matrimonio-atto in conseguenza dell’intervenuta convivenza fra i coniugi, là dove, inoltre, una lettura unitaria della disposizione avrebbe dovuto condurre l’interprete a ritenere, in consonanza con i lavori preparatori che l’avevano originata, «che il legislatore non ha introdotto, per il matrimonio di cui all’art. 123, co. 1, c.c., una sanatoria di un atto radicalmente nullo ma ha ravvisato nella convivenza come coniugi, successivamente alla celebrazione del matrimonio o nella mancata proposizione dell’impugnazione nel termine dell’anno, una presunzione iuris et de iure di inesistenza della simulazione». In definitiva, si viene ad affermare che l’art. 123, co. 2,.1 c.c., «lungi dal disciplinare l’instaurazione del matrimonio- rapporto che rende inattaccabile il matrimonio- atto, sanziona l’inimpugnabilità di quest’ultimo proprio perché nessun vizio lo inficia». Quanto, poi, all’argomento che mette in campo la legge sul divorzio (l. 1.12.1970, n. 898, come modificata dalla l. 6.3.1987, n. 74), la quale consente lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suo effetti civili qualora si accerti che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita, così da ravvisarsi l’irrilevanza dell’invalidità dell’originario matrimonio-atto per aver l’ordinamento preso in considerazione, una volta realizzato il matrimonio-rapporto, unicamente quest’ultimo, si obietta che, in forza di giurisprudenza pacifica, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità fra giudizio di divorzio e giudizio di nullità matrimoniale, non implicando il primo il previo accertamento della validità dell’atto di matrimonio, oggetto del secondo, come, invece, «dovrebbe essere ove fosse vero l’assunto circa la pretesa irrilevanza – successivamente alla realizzazione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi – dei vizi del matrimonio-atto». Negata, poi, la praticabilità di una esegesi adeguatrice nel senso che «in ogni caso di matrimonio nullo per vizi del consenso, l’impugnazione dell’atto sarebbe comunque impedita a prescindere dal decorso dei termini previsti dalle singole norme qualora vi sia stato convivenza come coniugi», la quale maschererebbe una vera propria modifica ordinamentale vietata all’interprete, le Sezioni Unite concludono, dunque, escludendo che la norma di cui all’art. 123, co. 2, c.c., sebbene costituisca norma imperativa interna, possa reputarsi «espressione di principi o di regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello Stato delineano l’istituto del matrimonio», così da rendersi ostativa alla delibabilità della sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del matrimonio religioso. Un arresto, questo, che, tuttavia, non sembra appagare fino in fondo neppure il giudice della nomofilachia che l’ha formulato, tanto che nella stessa sentenza n. 4700 si dà atto delle «apprezzabili ragioni di tutela del coniuge più debole»10 che animano l’orientamento giurisprudenziale disatteso, assumendosi però che i profili di dimidiata tutela non sono addebitabili «allo strumento concordatario, una volta dimostrato che l’attuale disciplina non contrasta, sul punto con l’ordine pubblico italiano, ma al legislatore ordinario, il quale, proprio in considerazione della tutela del coniuge più debole, potrebbe, in piena libertà, predisporre, autonomamente, strumenti legislativi – peraltro auspicati dalla più sensibile dottrina – che assimilano, nei limiti del possibile e tenuto conto della diversità delle situazioni, ai fini della tutela patrimoniale, la posizione del coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la nullità del matrimonio, a quella del coniuge divorziato»11. L’approdo al quale sono giunte le Sezioni Unite nel 1988 ha trovato, poi, sostanziale adesione nella stessa giurisprudenza di legittimità sino alla recente sentenza del gennaio 2011, come è testimoniato, tra le tante pronunce di conferma12, da Cass., 12.7.2002, n. 10143, la quale, per l’appunto, ha ribadito il principio secondo cui non rileva, ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei bona matrimonii, «la circostanza che i coniugi abbiano convissuto successivamente alla celebrazione del matrimonio – circostanza che, a norma dell’art. 123, co. 2, c.c., rende improponibile l’azione di impugnazione del matrimonio per simulazione – in quanto la citata disposizione codicistica non si configura come espressione di principi e regole fondamentali con i quali la Costituzione e le leggi dello Stato delineano l’istituto del matrimonio»13.

La focalizzazione. La giurisprudenza più recente

Tuttavia, a mo’ di preludio della decisione che ha segnato l’overruling, possono individuarsi taluni segnali lanciati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, inclini a porre in risalto l’importanza peculiare che, nell’ordinamento, riveste il matrimonio-rapporto. Uno di questi segnali è dato cogliere nella sentenza 6.3.2003, n. 333914 della prima sezione civile della Cassazione. Una volta ribadita la non delibabilità delle sentenze ecclesiastiche in contrasto con i principi di ordine pubblico che esprimono le regole fondamentali ed essenziali con le quali la Costituzione e le leggi dello Stato delineano l’istituto del matrimonio, la Cassazione afferma che l’accertamento del fatto che ha dato luogo alla nullità oggetto di delibazione «deve essere rigoroso, attenendo al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto – quello matrimoniale – oggetto di rilievo e tutela costituzionale, in quanto incidente in maniera particolare sulla vita della persona e su istituti e rapporti costituzionalmente rilevanti ». Ancora più penetrante è la posizione assunta dalle stesse Sezioni Unite con la già citata sentenza n. 19809 del 18.7.2008, che ripercorre tutte le tappe fondamentali che connotano il procedimento di delibazione, delineandone i tratti essenziali ed i confini che segnano il giudizio di conformità della sentenza ecclesiastica di nullità in riferimento all’ordine pubblico interno. Proprio a quest’ultimo fine, le Sezioni Unite, nel richiedere al giudice della delibazione di verificare quale sia il grado di diversità delle cause di invalidità accertate dalla sentenza ecclesiastica rispetto al sistema interno (che privilegia la stretta connessione tra i caratteri della formazione e della manifestazione del consenso al matrimonio), osserva che, a differenza dell’ordinamento canonico, quello interno non dà in alcun modo rilievo, proprio ai fini della formazione del consenso matrimoniale, alla coscienza interna dei nubendi. La tipicità, oggettività e il carattere esterno delle cause incidenti sulla formazione del consenso forniscono giustificazione, per l’appunto, allo «speciale rilievo del rapporto coniugale, che, nato dall’atto, incide con la sua realizzazione tipica costituita dalla convivenza o coabitazione spesso per un certo periodo di tempo, come fatto convalidante la volontà espressa all’atto della celebrazione e ostativo, per l’ordine pubblico italiano, a far rilevare l’invalidità del consenso del matrimonio in sede giurisdizionale». La sentenza n. 19809 del 2008 prosegue, quindi, nel puntualizzare gli effetti della riforma del diritto di famiglia in relazione alla connessione posta tra il decorso temporale, di regola maggiore di quello in precedenza stabilito dallo stesso codice civile, e l’impedimento all’annullamento del matrimonio, così da conferire peculiare rilevanza al matrimonio-rapporto, «riconosciuto in precedenza ma assunto ora a valore cogente, per lo stretto nesso tra esso e il matrimonio atto, sancito nella Costituzione (art. 29)». Sempre sotto il profilo che interessa in questa sede, vengono altresì in evidenza le ulteriori affermazioni delle Sezioni Unite a fondamento del diversificato sistema di strutturazione delle nullità impedienti la delibazione, rilevando soltanto per le sentenze ecclesiastiche – e non già per le altre sentenze straniere – la graduazione tra incompatibilità c.d. assolute e relative, potendo solo in quest’ultimo caso avere accesso nel sistema interno gli effetti di sentenze in contrasto con l’ordine pubblico italiano. Ciò in ragione dello speciale favore che assiste il regime concordatario del matrimonio, non potendosi però perdere di vista che quest’ultimo è, in ogni caso, «finalizzato alla stabilità del vincolo che si esprime nel rapporto coniugale e nella famiglia, oltre che alla certezza dello status, per cui le cause di invalidità costituiscono, per l’ordinamento interno, eccezioni o deroghe alla naturale validità di esso, confermata anche dal matrimonio rapporto, che si manifesta nella perdurante coabitazione dei coniugi o nella convivenza dopo l’atto matrimoniale». Questa prospettiva orienta, dunque, le successive osservazioni delle Sezioni Unite, che si spingono oltre al mero lambire la specifica tematica in esame, nonostante che essa non risulti rilevante ai fini del decidere, così da ricevere diretta attenzione solo «per il carattere di massima» della pronuncia sulla questione. Sicché, nella sentenza si rileva, anzitutto, che l’ordine pubblico interno matrimoniale esibisce nei confronti della validità del matrimonio un «palese favor», essendo esso «fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l’ordinamento canonico, non hanno di regola significato per l’annullamento in sede civile». Tale preferenza investe anche il matrimonio-rapporto, il quale – ribadiscono le Sezioni Unite – «ha una incidenza rilevante, per i principi emergenti dalla costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia e impedisce di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la convivenza e spesso se questa è durata per un certo periodo di tempo (art. 120 cpv. c.c., art. 121 c.c., comma 3 e art. 123 cpv. c.c.)». Di qui, pertanto, l’affermazione, di immediato interesse e diretta incidenza sulla questione in esame, secondo cui «non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata tra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l’ordine pubblico interno, qua lificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza o coabitazione dei coniugi, ritenendo l’impedimento a chiedere l’annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come ostacolo d’ordine pubblico alla delibazione ». Invero, il dictum è seguito da una precisazione che, in qualche modo, rende meno chiara la posizione appena assunta dal giudice della nomofilachia, dandosi atto, senza alcuna ulteriore notazione di valore, dell’orientamento attualmente prevalente della giurisprudenza, che «esclude che tali condotte, se rilevate, comportino contrasto assoluto con l’ordine pubblico interno e impediscano il riconoscimento della sentenza di nullità matrimoniale canonica». Tant’è che una parte della dottrina15 osserva che la pronuncia delle Sezioni Unite del 2008 ribadisce, tra gli altri, l’orientamento consolidato sulla irrilevanza della convivenza protratta nel tempo come ostacolo all’ingresso nel nostro ordinamento della nullità del matrimonio dichiarata da sentenza ecclesiastica, salvo, però, notare che la stessa decisione, in altro passo della motivazione, «pare, per certi versi, fare marcia indietro», attribuendo invece rilievo impeditivo alla circostanza dell’essersi concretizzato il matrimonio- rapporto. Una lettura prudente dell’arresto delle Sezioni Unite in esame proviene, del pari, da chi16 rileva che, con il risalto attribuito al «rapporto coniugale assunto a valore cogente, per lo stretto nesso tra esso o il matrimonio atto, sancito dalla Costituzione», la sentenza «sembra, incidentalmente, porsi in una differente prospettiva rispetto alla giurisprudenza consolidatasi negli ultimi anni in merito all’azione di nullità del matrimonio».

I profili problematici. Cass. n. 1343/2011

L’obiter dictum delle Sezioni Unite del 2008 viene, invece, assunto a ratio decidendi della fattispecie oggetto di cognizione da parte della sentenza n. 1343 del 2011 della prima sezione civile. La relativa vicenda giudiziaria si è incentrata su una declaratoria di nullità del matrimonio concordatario (per aver la moglie, prima del matrimonio, omesso di manifestare al marito la volontà di non avere figli) intervenuta nel novembre 1994 da parte del Tribunale ecclesiastico regionale ligure, poi confermata dal Tribunale ecclesiastico della Rota Romana e, quindi, dichiarata esecutiva dal Supremo tribunale della Segnatura apostolica nel marzo 2001; seguiva, pertanto, l’azione per la dichiarazione dell’efficacia agli effetti civili della pronuncia di nullità del matrimonio. La domanda veniva rigettata dalla Corte d’appello di Venezia per difetto di prova sui presupposti di fatto riguardanti il dedotto vizio del consenso al matrimonio, ma la pronuncia veniva cassata con rinvio. Al giudice dinanzi al quale la causa era riassunta veniva riproposta dalla convenuta la questione, dedotta ma non esaminata nel precedente grado di merito, sull’impedimento al riconoscimento della sentenza ecclesiastica determinato dal limite posto dall’art. 123 c.c., in ragione della «convivenza ventennale tra i coniugi dopo la celebrazione del matrimonio». La Corte d’appello investita del giudizio negava la fondatezza della questione allineandosi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, formatosi dopo l’arresto delle Sezioni Unite del 1988. La risposta della Cassazione sul motivo che ha riproposto la problematica relativa all’incidenza della convivenza matrimoniale sulla possibilità di delibare efficacemente la sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo tra coniugi è stata netta e senza equivoci, optando per l’impedimento al riconoscimento di detta sentenza nel nostro ordinamento a fronte dell’accertata protratta convivenza dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio. La Corte, rammentando brevemente lo stato della giurisprudenza prima e dopo l’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 4700 del 1988, ha inteso leggere le affermazioni recate dalla sentenza n. 19809 del 2008 delle stesse Sezioni Unite come «rivisitazione della precedente giurisprudenza», in forza della quale si è giunti a dare rinnovato rilievo al fatto che l’ordine pubblico interno matrimoniale colloca il matrimonio-rapporto in posizione privilegiata nell’ambito della gerarchia dei valori oggetto di tutela anzitutto costituzionale, così da rendere irrilevanti, ai fini dell’annullamento civile, i motivi per i quali si contrae il vincolo tra coniugi. Di qui, pertanto, il peculiare rilievo, sempre nell’ottica della garanzia costituzionale della famiglia, concretizzatasi anche nella legislazione ordinaria, assegnato alla convivenza successiva al matrimonio, come elemento ostativo all’annullamento del matrimonio. La sentenza n. 1343 del 2011 attribuisce, dunque, all’obiter dictum presente nella decisione delle Sezioni Unite del 2008 il significato forte dell’aver ritenuto «che, riferita a date situazioni invalidanti dell’atto matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge». Si tratta di una scelta di campo condivisa dalla prima sezione civile, la quale conduce, pertanto, alla cassazione della sentenza impugnata17, per avere essa «considerato in linea di principio non ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all’altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio». La soluzione alla quale è approdata la Cassazione con la sentenza n. 1343 del 2011 ha trovato particolare favore nella dottrina che ha commentato la decisione18, ascrivendosi ad essa il merito, in un «contesto non facile», come in particolare l’ordine pubblico quale limite alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche, di aver superato contrasti giurisprudenziali reiteratisi nel tempo, allineandosi alle argomentazioni che, nella stessa direzione, erano state espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19809 del 2008. La medesima dottrina evidenzia, dunque, che la scelta operata dalla più recente giurisprudenza di legittimità mette in luce l’importanza della prosecuzione del matrimonio giacché «l’ordine pubblico matrimoniale italiano, come altri ordinamenti europei, prevedendo espressamente termini brevi di impugnazione per far valere la nullità del matrimonio, dà rilievo alla volontà delle parti di continuare e convalidare, il rapporto matrimoniale, valore costituzionalmente protetto al fine di dare una stabile vita all’istituzione familiare, alle posizioni di entrambi i coniugi e, soprattutto, ai diritti dell’eventuale prole». Si afferma, quindi, che la ragione di fondo che sottende a siffatto indirizzo – per cui è principio di ordine pubblico la tutela del rapporto matrimoniale dopo la celebrazione, radicato sulla condivisa convivenza dei coniugi – si annida nell’intenzione di giungere ad una giurisprudenza condivisa ed ispirata a valori costituzionali che ponga termine all’altalenante sovrapporsi di soluzioni, «tra il superamento del matrimonio concordatario regolato dai Patti lateranensi o i tentativi di farlo rivivere, tra il dare il dovuto rilievo alla tutela costituzionale del matrimonio rapporto o il venire incontro a specifiche esigenze individualistiche o egoistiche che chiedono, anche per scopi meramente economici, l’annullamento del matrimonio-atto». A tal riguardo, la stessa dottrina, rammentando che termini brevi per l’impugnazione sono previsti anche da altri ordinamenti19, osserva conclusivamente che la tutela del matrimonio- rapporto determina la persistenza del matrimonio civile e della famiglia legittima «che non diventa, per l’annullamento canonico, una famiglia di fatto, ma resta una famiglia matrimoniale, come società naturale, fondata sul matrimonio, tutelata unicamente e interamente dall’ordinamento civile e soprattutto dai principi costituzionali (art. 29 comma 1 Cost. e art. 24 per la tutela dei diritti derivanti dal rispetto dell’ordine pubblico italiano)».

Note

1 Con la sentenza 2.2.1982, n. 18, la Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità degli artt. 1 della l. 27.5.1929, n. 810 e 17 della l. 27.5.1929, n. 847, aveva affermato che le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, per poter essere efficaci nel nostro ordinamento, dovevano seguire un procedimento di delibazione diretto a verificare che nel giudizio canonico fosse stato rispettato il diritto di difesa e che le statuizioni della pronuncia oggetto di delibazione non fossero contrarie all’ordine pubblico italiano. Per un commento all’anzidetta pronuncia si veda Lariccia, Qualcosa di nuovo, anzi di antico nella giurisprudenza costituzionale sul matrimonio concordatario, in Foro it., 1982, I, 934 ss.

2 Così l’orientamento prevalente della giurisprudenza; tra le altre, si veda Cass., 30.5.2003, n. 8764 e, da ultimo, Cass., S.U., 18.7.2008, n. 19809.

3 Va precisato che, in relazione alla specifica controversia rimessa alle Sezioni Unite, il quadro normativo allora rilevante ratione temporis era quello precedente agli Accordi del 1984 di revisione del Concordato e, dunque, quello di cui agli artt. 1 della l. 27.5.1929, n. 810 e 17 della l. 27.5.1929, n. 847, ma nella disciplina risultante a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità pronunciata citata sentenza n. 18 del 1982 della Corte costituzionale, così da esibire una disciplina sostanzialmente assimilabile, per quanto specificamente interessa, a quella successivamente intervenuta con gli Accordi di Villa Madama.

4 Così le Sezioni Unite civili con la sentenza 1.10.1982, n. 5026, sulla scia della sentenza n. 18 del 1982 della Corte costituzionale.

5 Tra le altre, Cass., 13.6.1984, n. 3535; Cass., 10.4.1985, n. 2370; Cass., 16.10.1985, n. 5077; Cass., 6.12.1985, n. 6134; Cass., 7.5.1986, n. 3057; Cass., 31.7.1986, n. 4897; Cass., 1.8.1986, n. 4916; Cass., 15.1.1987, n. 241.

6 Segnatamente: Cass. 18.6.1987, n. 5354, con nota di Carbone, Contrasti in cassazione tra matrimonio- atto e matrimonio-rapporto, in Corr. giur., 1987, 941 ss.; Cass., 18.6.1987, n. 5358, con note di Quadri, Convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: le nuove prospettive, in Foro it., 1988, I, 474 ss. e di Botta, L’inutile Concordato. (A proposito di un revirement della Cassazione in tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche), in Giur. it., 1988, I, 1, 210 ss.; Cass., 3.7.1987, n. 5823; Cass., 14.1.1988, n. 192.

7 Così testualmente la già citata sentenza n. 5358 del 1987.

8 In dottrina, per un commento, si veda E. Quadri, Impressioni sulla nuova giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Foro it., 1989, I, 427 ss.; Dall’Ongaro, Orientamento delle SS.UU. sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche che annullano il matrimonio qualora vi sia stata convivenza tra i coniugi, in Dir. fam., 1988, I, 1655 ss.

9 Quanto al profilo dell’impugnativa ultra annuale, le Sezioni Unite ritennero, in quell’occasione, che «il principio della decadenza dall’impugnazione enunciazione di un principio fondamentale dell’ordinamento, il quale, all’opposto, sia in campo matrimoniale che in campi diversi, conosce ipotesi di imprescrittibilità dell’impugnazione».

10 Ci si riferisce ad una debolezza di natura patrimoniale, conseguente alla pronuncia di nullità ex artt. 129 e 129 bis c.c., rispetto alla più ampia tutela riservata, dalla legge n. 898 del 1970, al coniuge divorziato, soprattutto allorché la sentenza di nullità intervenga a distanza di anni dalla celebrazione del matrimonio, con il travolgimento di situazioni ormai consolidate.

11 Le Sezioni Unite chiosano sostenendo che «l’ipotizzata identità di conseguenze di ordine patrimoniale indurrebbe a ricorrere al giudice ecclesiastico solo coloro che, come cives fideles, avvertono nelle loro coscienze il peso di un sacramento non voluto e per la loro coscienza nulla e non anche coloro che, attualmente, invocano la nullità del matrimonio come mezzo per liberarsi da ogni responsabilità patrimoniale nei confronti del loro coniuge».

12 Sono da rammentare: Cass., 12.2.1990, n. 1018; Cass., 27.6.1990, n. 6551; Cass., 11.6.1997, n. 5243; Cass., 7.7.1998, n. 6590; Cass., 7.4.2000, n. 4387; Cass., 13.9.2002, n. 13428. Quanto a Cass., 10.5.2006, n. 10796, la sentenza ribadisce il principio per cui è da riconoscersi efficacia alla pronuncia ecclesiastica di nullità ove in rilievo vengano le differenze della disciplina codicistica in punto di legittimazione attiva e rilevanza ostativa della coabitazione alla proponibilità dell’azione, mentre non si pronuncia nel merito – per essere la questione proposta per la prima volta, inammissibilmente, solo in sede di legittimità – sul profilo, che specificamente interessa in questa sede, del contrasto con i principi di ordine pubblico italiano in relazione alla circostanza «che la convivenza tra le parti si fosse protratta per tredici anni».

13 Per un commento si veda Graziano, La convivenza e il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, in Fam. dir., 2003, 147 ss.

14 A commento si segnalano Mattetti, Riserva mentale ed ordine pubblico: i poteri istruttori del giudice della delibazione, in Dir. eccl., 2004, II, 159 ss.; San Giorgio, Vizi del consenso e sentenze rotali per la nullità matrimoniale. Confermati dalla corte i presupposti per la delibabilità, in Dir. giust., 2003, 15 ss.

15 Canonico, Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico: l’ultimo vulnus inferto al Concordato dalle Sezioni Unite, in Dir. fam., 2008, 1895 ss.

16 La Rosa, Infedeltà prematrimoniale, errore sulle qualità del coniuge e delibazione della sentenza ecclesiastica, in Fam. dir., 2009, 5 ss.; sulla stessa lunghezza d’onda anche Marchei, Ordine pubblico e delibazione delle sentenze ecclesiastiche, in Fam. pers. succ., 2009, 220 ss. Si limita soltanto ad evidenziare il passaggio motivazionale in discussione, Giarnieri, Sulla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio per errore indotto da dolo, in Dir. fam., 2010, 21.

17 Nella specie, alla cassazione della sentenza è seguita, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., la decisione nel merito del ricorso, con rigetto della domanda originaria di delibazione, posto che non vi erano contestazioni sul fatto che la convivenza tra i coniugi si era protratta per quasi un ventennio.

18 Carbone, Validità del «matrimonio rapporto» anche dopo la nullità religiosa del «matrimonio-atto», in Fam. dir., 2011, 235 ss.

19 Si citano gli esempi dell’Austria e della Germania, che prevedono entrambi un termine annuale di impugnativa dalla celebrazione o dalla scoperta dell’errore o del raggiro o dalla cessazione della costrizione; diversamente, secondo quanto stabilisce il BGB al § 1353, il matrimonio è concluso per la durata della vita, così da esaltare l’importanza della comunione di vita matrimoniale.

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