Istituti specializzati delle Nazioni Unite

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Enti internazionali di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) si avvale al fine di realizzare il decentramento funzionale nei settori tecnico, economico e sociale, in conformità all’orientamento emerso alla Conferenza di San Francisco nel 1945, che adottò la Carta dell’ONU.

Affinché un’organizzazione internazionale possa acquisire la qualità di istituto specializzato delle Nazioni Unite deve soddisfare alcuni requisiti (art. 57 della Carta): anzitutto, deve trattarsi di un ente intergovernativo fondato su un accordo internazionale; in secondo luogo, deve svolgere attività internazionale e avere una sfera d’azione potenzialmente universale dal punto di vista geografico, in sintonia con quella dell’ONU; infine, deve svolgere attività di carattere settoriale nei campi che l’art. 57 della Carta delle Nazioni Unite indica, in modo esemplificativo, come rientranti nella cooperazione internazionale.

Il possesso dei requisiti menzionati è condizione necessaria ma non sufficiente, ai fini dell’attribuzione della qualità di istituto specializzato; questa deriva infatti da un apposito accordo, detto di collegamento, di cui sono parti le Nazioni Unite e il singolo istituto. Dalla conclusione di tale accordo non discende per l’istituto specializzato un vincolo di dipendenza dall’ONU; l’ente mantiene infatti la propria autonomia, ma diviene titolare di diritti e obblighi nei riguardi dell’ONU e dovrà coordinare le proprie attività con quelle dell’Organizzazione. La funzione di coordinamento delle attività degli istituti specializzati è affidata dalla Carta a uno degli organi principali dell’ONU, il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, tramite le raccomandazioni e le consultazioni che ne rappresentano gli strumenti tipici.

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Organizzazione delle Nazioni Unite

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