Integrità fisica

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Diritto della personalità tutelato sia dalla Costituzione (art. 32) sia, più specificamente, dall'art. 5 c.c., che vieta ad un soggetto di compiere atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'I. fisica. La legge, tuttavia, stabilisce espressamente alcune eccezioni al principio: è infatti ammessa, a determinate condizioni, la possibilità di donare un rene (l. 26 giugno 1967, n. 458), parte del fegato (l. 16 dicembre 1999, n. 483), sangue, placenta ed emocomponenti (l. 21 ottobre 2005, n. 219). È, invece, sempre nullo ogni atto di disposizione a titolo oneroso.

Il diritto all'integrità fisica si estingue con la morte. In particolare, la l. 1 aprile 1999, n. 91, nel tentativo di risolvere il problema della carenza di organi da trapiantare a persone viventi, dispone che tutti i cittadini ai quali sia stato notificato l'invito a manifestare la propria volontà in ordine alla donazione di organi che non abbiano espresso una dichiarazione negativa, debbano essere considerati donatori di organi.

Voci correlate

Autonomia privata

Trapianti e trasfusioni. Diritto civile

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