Fumus boni iuris

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Espressione latina («fumo, cioè apparenza, di buon diritto») che in diritto indica uno dei due presupposti (l’altro è il cosiddetto periculum in mora) necessari per ottenere, nell’ambito del processo civile, un provvedimento cautelare. Esso consiste in un giudizio sommario in ordine alla verosimile esistenza del diritto a cautela del quale si invoca il rilascio della misura cautelare. A differenza di quanto avviene per il requisito del periculum, il quale è generalmente descritto con precisione per ciascuna misura cautelare, il legislatore non ha stabilito con esattezza che cosa integri il requisito del f., sicché è discusso se sia sufficiente la non manifesta infondatezza della domanda, la possibilità o la probabilità dell’esistenza del diritto. Parte della dottrina ritiene che tra i due requisiti vi sia una relazione, nel senso che laddove maggiore è il grado di periculum richiesto dal legislatore per una determinata misura cautelare, minore sarà il grado di plausibilità circa l’esistenza del diritto necessario per integrare il requisito del f., e viceversa.

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