CALASSO, Francesco

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 16 (1973)

CALASSO, Francesco

Ennio Cortese

Nato a Lecce il 19 luglio 1904, da Vincenzo e da Adele Maria Longo, compì nella città natale gli studi secondari classici e a Roma quelli di giurisprudenza. Conseguita la laurea nel '27, vinto l'anno successivo il primo concorso per titoli ad assistente presso le cattedre del gruppo storico dell'università di Roma, nonché il premio Corsi per un posto di perfezionamento, ottenne nel '29 la libera docenza. Nel '30 fu a Monaco per alcuni mesi con una borsa di studio ministeriale e ascoltò Beyerle, Wenger e Neumeyer; nel novembre, al suo ritorno in Italia, gli venne conferito per incarico l'insegnamento della storia del diritto italiano nella libera università di Urbino.

Divenuto titolare della cattedra della medesima disciplina a Catania nel '32, il C. passò nel '33 a Modena, nel '34 a Pisa e Panno successivo a Firenze, ove restò un decennio. Chiamato a Roma nel '45, divenne nel '47 socio corrispondente e nel '58 socio nazionale dei Lincei. Fu altresì socio dell'Accademia toscana di lettere, scienze e arti La Colombaria e delle Deputazioni di storia patria della Toscana e della Puglia.

Il C. diresse dal '47, insieme con F. Vassalli e poi P. de Francisci, la Rivista italiana per le scienze giuridiche;fondò nel '57 gli Annali di storia del diritto, che nacquero legati alla scuola di perfezionamento da lui creata cinque anni prima; progettò inoltre l'Enciclopedia del diritto, di cui ebbe la direzione dal '58. Vincitore del premio nazionale dei Lincei per il '54, fu preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma dal 1º nov. '55 alla morte.

Nella tesi di laurea, discussa con F. Brandileone e poi rifusa in un breve articolo apparso nella Rivista di storia del diritto italiano (La "Dottrina degli Statuti" per l'Italia Meridionale, I[1928], pp. 483-517), il C. aveva intrapreso lo studio sistematico delle autonomie locali nel Regno di Sicilia, circoscrivendolo però solamente alle fonti pugliesi. L'indagine venne in seguito ampliata a un ambito geografico più vasto, e nell'anno 1929 apparve, contemporaneamente a Bologna e a Roma, La legislazione statutaria dell'Italia meridionale: nel primo volume, destinato a rimanere runico, le cosiddette "basi storiche" del fenomeno si rivelavano intessute di motivi sociali, economici, giuridici e soprattutto politici in perenne trasformazione.

Vivacità dei fermenti cittadini durante tutta l'epoca normanna: il potere centrale si vide costretto a garantire libertà più estese alle dittà più forti, e a costruire un sistema di equilibri elastico. Che rischiò di venir travolto dalla crisi politica protrattasi trail 1198 e il 1220 e venne infine sostituito con un regime severamente accentrato nell'età federiciana. Dopo la morte dell'imperatore, le esigenze autonomistiche alimentarono sommosse; ma presto, sotto gli Angioini, i fermenti finirono col tradursi in semplici episodi di rivalità interne.

Lo studio delle autonomie venne ripreso dal C. in occasione di due congressi, tenuti uno nel 1956 a Benevento e l'altro nel 1957 a Bari, con l'illustrazione di problemi istituzionali cittadini nel Mezzogiorno tra i secoli IX e XI e - rispettivamente - nell'etànormanna.

Nella prima delle due relazioni, pubblicate entrambe nel '59 (La città nell'Italia meridionale dal secolo IX al sec. XI, in Atti del III Congr. int. di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1959, pp. 39-63, e La città nell'Italia merid. durante l'età normanna, in Arch. st. pugliese, XII[1959], pp. 349-356), il discorso si volge alla figura del civis, a talune questioni circa la residenza e la dimora, alle funzioni di quei boni homines che tanto spesso ricorrono in carte pubbliche e private, e infine solo in pochi cenni alla concezione della collettività come corpus.Quest'ultimo argomento costituisce invece il motivo dominante del secondo studio, inteso a individuare l'emergere nelle coscienze dell'astratta immagine di una universitas municipale, distinta dalla somma dei singoli e sovrastante i loro interessi.

Il ritorno ai temi delle prime ricerche rivela quell'attaccamento alla storia del nostro Mezzogiorno che non venne mai meno durante la vita del Calasso. Ne è segno ulteriore, daltra parte, il contributo offerto alla rivalutazione della scienza fiorita nel Regno, non sempre messa adeguatamente in luce dalla storiografia tradizionale. Più tardi sarà Marino da Caramanico a venir posto in speciale risalto, ma fu uno studio su Luca da Penne, pubblicato nel '32 (Riv. di storia del diritto ital., V, pp. 395-458), a dar l'avvio a questo tipo di indagini. Nel '32 però, gli interessi prevalenti del C. si volgevano al diritto privato, e in particolare alla storia delle obbligazioni.

Fu forse un vecchio lavoro del maestro (F. Brandileone, Scritti…, Bologna 1931, II, pp. 407-418) a indirizzarlo all'equivoco istituto della convenientia, documentato nella prassi altomedievale. Un nesso collegava tuttavia i più recenti interessi con gli antichi: il problema dell'autonomia tornava a esser fatto oggetto di un'indagine che aveva come cornice, anziché istituzioni pubbliche, la sfera individuale. In un rapido abbozzo, il C. negò l'esistenza di un contratto consensuale nell'alto Medioevo, e vide nella convenientia soltanto il sintomo della crescente attenzione accordata dai notai e dalle parti alla dichiarazione del volere, ossia all'elemento soggettivo delle contrattazioni, destinato a soppiantare l'originario formalismo barbarico.

Il tema venne ripreso e sviluppato in una prospettiva più ampia con Il negozio giuridico (Milano 1957), ove la linea conduttrice dello svolgersi delle obbligazioni fino all'età contemporanea è individuata nel progressivo affermarsi soprattutto del principio consensuale. L'indagine segue in realtà entrambi gli elementi sostanziali del negozio, quello obiettivo (causa) e quello soggettivo. Ma le tappe ultime e più salienti sono pur sempre relative al secondo: l'asserzione giusnaturalistica dell'obbligatorietà del patto e la definizione del negozio come manifestazione di volontà nell'insegnamento dei pandettisti ottocenteschi.

Il ciclo di ricerche sul diritto comune, al quale è maggiormente legata la fama del C., fu avviato dalla prolusione catanese del gennaio '33 (Il concetto di diritto comune), che di quel. fenomeno sottolineò il carattere di sistema di norme comprensivo di tutte le molteplici fonti vigenti e specchio della realtà politica del tempo. Nello stesso anno, riproponendo il quadro in una lettera aperta a Giorgio Del Vecchio, ne auspicò anche un insegnamento autonomo, sciolto dai tradizionali legami con le discipline romanistiche; ne fece d'altronde la chiave di volta dei suoi corsi universitari, in forma sempre più lucida e matura via via che si susseguivano i manuali (Storia e sistema delle fonti del diritto comune, Milano 1938; le Lezioni, Milano 1946, ristampato ivi nel '48; Medio Evo del diritto, ibid. 1954).

La complementarietà dei due sistemi universali, il romano e il canonico, la concorrenza con gli infiniti ordinamenti particolari - le leggi degli Stati monarchici, il vecchio sistema longobardo, i nuovi statuti comunali, marittimi e corporativi, i complessi non di rado importanti delle consuetudini - riproducono i rapporti tra le entità politico-sociali, grandi e minori, di quei tempi. Come dunque Impero e Chiesa appaiono idealmente collegati, quasi riflesso dell'unione indissolubile che lega sub specie humana il corpo e l'anima, il diritto romano e il canonico si integrano, legati come sono da un vincolo funzionale destinato a consentire l'armonico svolgersi delle attività temporali e spirituali. Infiniti, poi, i sistemi particolari che, vivendo nell'orbita di quelli universali e presupponendoli, possono occasionalmente anche contraddirli, secondo i criteri dogmatici correnti per cui le norme speciali derogano a quelle generali.

Appare come un completamento del quadro la serie di articoli volti sia a correggere impostazioni storiografiche tradizionali - come la semplicistica riduzione del diritto comune o al complesso legislativo giustinianeo riemerso nel Medioevo o alla dottrina romanistica fino al Settecento - sia a descrivere l'ispirazione etica di fondo che riconduce il sistema all'ambiente spirituale dell'età di mezzo.

Quanto al primo problema, la denuncia del carattere antistorico dell'immagine di una semplice "rinascita" del diritto giustinianeo a oltre mezzo millennio dalla sua emanazione è già contenuta nella lettera aperta a Giorgio Del Vecchio del '33 (in Arch. giurid. "F. Serafini", CX, pp. 237-46). Ricompare nel Problema storico del diritto comune (Milano '39), rielaborato nella relazione (1952) a un congresso fiorentino, e poi nel saggio sulla Tradizione e critica metodologica premesso alla Introduzione al diritto comune (Milano 1951). La varietà delle manifestazioni presentate dal fenomeno nei singoli paesi europei, collegato com'è alla realtà e alle esigenze proprie di ciascuno, è infine il tema di Citramontani, ultramontani scritto nel '54 (rist. in Storicità del diritto).

Il diritto comune come fatto spirituale, prolusione al corso romano letta il 19 genn. 1946, individua invece il criterio informatore del sistema nelle convinzioni etico-religiose, che attraverso il concetto giuridico di equità diventano operanti nell'ordinamento. L'aequitas medievale è il motivo ricorrente nella produzione del Calasso.

Le istituzioni da cui scaturirono i complessi normativi concorrenti nel sistema del diritto comune furono anch'esse fatte oggetto di un'indagine in un libro ch'ebbe finalità soprattutto didattiche (Gli ordinamenti giuridici). Non soltanto l'aspetto istituzionale e quello normativo appaiono in questa opera legati in un processo circolare che ben ricorda il meccanismo teorico delineato da Santi Romano, ma emerge altresì la preoccupazione costante di vedere la realtà politica rispecchiata nelle costruzioni giuridiche. Preoccupazione ben presente anche nello studio sulla teoria della sovranità che, ispirato dalla revisione critica delle concezioni statuali svolta nell'immediato dopoguerra, rievoca le idee medievali sul significato del potere da una parte, dall'altra sull'autonomia dell'individuo e l'equilibrio necessario tra pubblico e privato.

Sugli organismi politico-giuridici minori, e in special modo sui Comuni e sulle arti, l'ingente produzione storiografica era stata essenzialmente rivolta alla consueta ricerca delle origini o all'analisi della struttura interna, diversa da luogo a luogo. Nei suoi Ordinamenti giuridici del Rinascimento (Milano 1947) il C. colse il risultato di un grande moto associativo caratteristico del basso Medioevo.

L'opera I glossatori e la teoria della sovranità (Firenze 1945) prende le mosse da unarevisione dello scritto di quindici anni prima che, ponendo in risalto il contributo del giurista meridionale duecentesco Marino da Caramanico, aveva rivendicato le origini italiane della formula "rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator" e aveva così acceso una polemica con l'Ercole, fautore delle origini francesi. L'ultima parte del libro precisa invece taluni quesiti di quella dialettica tra persona e Stato che, già affrontata due anni prima in Iuspublicum e ius privatum nel diritto comune classico (in Ius, IV [1943], I, pp. 18-42), diventerà uno dei temi preferiti delle ricerche successive del Calasso.

Non è escluso che l'attiva partecipazione alla rinnovata realtà politica del nostro dopoguerra, documentata dalla serie di articoli apparsi in quotidiani e periodici tra il 1944 e il '48, abbia contribuito ad alimentare l'interessamento al problema storico delle limitazioni all'esercizio del potere pubblico. Alla legalità medievale è comunque destinato un capitolo degli Ordinamenti;alla funzione del giudice come intermediario tra l'imperium e la sfera giuridica del singolo, l'articolo sulla Iurisdictio del '53 (in Studio in on. di V. Arangio-Ruiz.…, IV, Napoli 1953, pp. 423-43); ai freni posti all'attività legislativa, la Causa legis di tre anni dopo, confluita integralmente nel Negozio giuridico.

Come l'equità, cui non per nulla i giuristi medievali accordavano un'attenzione assidua, si rivela il criterio ispiratore della funzione del giudice, volta a contemperare gli interessi del pubblico e quelli del privato, così essa ritorna a qualificare l'atto normativo sotto l'aspetto di una "causa", necessaria per la validità della legge come lo è per quella del negozio.

Al nome del C. è infine legato un rinnovamento metodologico ispirato dalla reazione a una storiografia ch'egli stesso ebbe a definire stagnante e in crisi (Elogio della polemica, in Storicità del diritto, p.103). Prese l'avvio dalla decisa polemica con quel positivismo erudito ch'egli riteneva avesse fatto scempio della storicità del diritto. Accennata già nelle premesse a Storia e sistema (Milano 1936), poi ripresa nelle prefazioni dei manuali che seguirono, fu una critica sviluppata soprattutto nell'età matura, in una serie di articoli apparsi tra il 1950 e il '63 (Elogio della polemica, Metodo e poesia, Il diritto canonico e la storia, Colloquio con i giuristi, Storicità del diritto), in cui è difficile non sentire l'influenza di Croce.

In quest'ambito metodologico il C. tendeva a dissolvere naturalmente il problema della cosiddetta "utilità della storia" per il giurista positivo: utilità che non esiste ai fini dell'impiego di dati normativi attuali destinati all'applicazione pratica, ma solo per formare nell'interprete la consapevolezza di una dimensione temporale del diritto con il corollario del suo ancoramento alle esigenze concrete di una società. In modo da fornire un correttivo a quell'aspirazione verso la giuridicità pura che il C., facendo propria una considerazione dello Jemolo, sentiva destinata a sfociare in costruzioni solo formali, e necessariamente vuote perché sganciate dalla realtà umana (Ildiritto canonico e la storia, in Storicità del diritto, pp.143 s.).

Il C. morì a Roma il 10 febbr. 1965. Aveva sposato nel 1936 Bianca Maria Codignola.

Gran parte della produzione di minor mole del C. è stata ristampata negli Annali di storia del diritto, IX(1965; cfr. rec. di G. Pugliese, in Larassegna pugliese, IV[1969], pp. 204-208). La rimanente nel volume Storicità del diritto, a cura di P. Fiorelli, Milano 1966, con l'eccezione degli articoli già compresi dall'autore nell'Introduzione al diritto comune, Milano 1951.

Bibl.: B. Paradisi, Gli studi di storia del diritto italiano, in Cinquant'anni di vita intellettuale italiana, 1896-1946, II, Napoli 1950, pp. 401-404; Id., Indirizzi e problemi della più recente storiografia giuridica italiana, in La storiografia italiana negli ultimi venti anni, Milano s.d. (ma 1970), pp. 1106-1111. Inoltre i necrologi di G. Astuti, in Annali di storia del diritto, IX(1965), pp. VII-XVIII (con una bibl. dell'opera del C., a cura di R. Abbondanza); M. Bellomo, in Gliallievi romani in mem. di F. C. Scritti giur. raccolti a cura del Gruppo studentesco europeo, Roma 1967, pp. 9-18; A. Biscardi, in La rass. pugliese, III(1968), pp. 126-132; W. Cesarini Sforza, in Riv. intern. di filosofia del diritto, XLII (1965), pp. 356 a.; E. Cortese, in Bull. dell'Ist. di diritto romano, LXVIII(1965), pp. 365-379, e in La rassegna pugliese, I(1966), pp. 324-341; R. Feenstra, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXXIV (1966), pp. 317;P. Fiorelli, in Riv. di storia del diritto ital., XL-XLI (1967-1968), pp. 5-12; F. Gabrieli, in La rassegna pugliese, IV (1969), pp. 117 s.; C. Ghisalberti, in Clio, I (1965), pp. 185-207; A. C. Jemolo, in Rend. d. Accademia nazionale dei Lincei, classe di scienze morafi, stor. e filol., s. 8, XXI (1966), pp. 72-813 e in La rassegna pugliese, I(1966), pp. 342-349; A. Marongiu, in Nuova rivista storica, XLIX (1965), pp. 371-384; C. G. Mor, in Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XIII, Spoleto 1966, pp. 47-53; infine i discorsi di E. Betti, ora nella Rivista giuridica umbro-abruzzese, XLI(1965), p. 3, edi R. Nicolò, P. Fiorelli, C. A. Graziani e la nota di R. Vaccarella pubblicati in La rassegna pugliese, III (1968), pp. 133-144.

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