Estradizione

Lessico del XXI Secolo (2012)

estradizione


estradizióne s. f. – Procedimento finalizzato alla consegna tra stati di una persona condannata o sottoposta a misura restrittiva della libertà personale. Si distingue tra e. passiva (quando uno Stato riceve la richiesta di consegna da parte di un altro Stato) ed e. attiva (quando uno Stato richiede a un altro Stato la consegna). Per entrambe la Costituzione italiana impone condizioni finalizzate a limitare il potere degli stati: l’art. 10 vieta l’e. dello straniero per reati politici; l’art. 26, oltre a vietare l’e. del cittadino italiano per reati politici, la limita ai soli casi in cui sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Le regole che rendono possibile la consegna di un soggetto per fini di espiazione di una sanzione penale o per fini cautelari, non possono trovare fondamento e legittimazione che in un preventivo accordo tra stati. Il principio è ribadito nell’art. 13 del codice penale che, oltre a richiamare la necessità di norme pattizie, impone la condizione che il fatto per cui l’e. è richiesta sia considerato reato sia nell’ordinamento italiano sia nell’ordinamento straniero. È il principio della doppia incriminazione, che impedisce di consegnare a uno Stato estero un soggetto che debba essere sottoposto a sanzione per fatti previsti come reato in quell’ordinamento, ma leciti per il nostro sistema giuridico (come per es. l’omosessualità e altre forme di criminalizzazione proprie degli stati con limitato tasso di democraticità). L’e. è un istituto giuridico che coniuga risvolti di natura politica ad aspetti di natura processuale, come emerge dalla disciplina dettata dal codice di procedura penale. Sia per l’e. passiva sia per l’e. attiva si evidenziano come prioritari i poteri del ministro della Giustizia, che decide con piena discrezionalità se dare corso o meno alle procedure estradizionali. I suoi atti, di natura politico-amministrativa, sono affiancati alla fase giurisdizionale demandata alle Procure generali e alle Corti d’appello. Nel caso di richiesta di consegna proveniente da uno Stato estero, se il ministro decide di dare corso all’e., trasmette la richiesta al procuratore generale che attiva dinanzi alla Corte d’appello un procedimento in cui è garantita la difesa dell’estradando. La Corte decide con sentenza (ricorribile in Cassazione), che valuta la sussistenza delle condizioni richieste per l’e.: per es., se per il fatto per cui è richiesta l'e. è prevista nello Stato richiedente la pena di morte, la richiesta potrà trovare accoglimento solo se lo Stato dà assicurazioni che tale pena non sarà inflitta o eseguita. In caso di vaglio positivo della documentazione allegata alla richiesta di consegna, la decisione giurisdizionale potrà essere posta a fondamento della decisione del ministro che, tuttavia, non sarà tenuto alla concessione dell’estradizione. In definitiva, il ministro della Giustizia non può concedere l’e. senza un conforme provvedimento giurisdizionale, ma non è vincolato a tale provvedimento e può decidere, malgrado abbia avviato la procedura investendo la Corte d’appello, di non procedere alla consegna richiesta dallo Stato estero. Nel caso di e. attiva, la domanda è rivolta dal ministro della Giustizia a uno Stato estero di propria iniziativa o su richiesta non vincolante del procuratore generale presso la Corte d’appello. La consegna del cittadino o dello straniero è finalizzata all’espiazione di una pena o all’esecuzione di un provvedimento cautelare custodiale, con esclusivo riferimento al provvedimento oggetto della richiesta. Il principio di specialità vieta, infatti, di dare esecuzione a sanzioni o provvedimenti cautelari per fatti diversi e anteriori a quello per cui la richiesta è formulata. I rapporti estradizionali con i paesi europei sono oggetto di una procedura semplificata, fondata sulla diretta operatività in tutti gli stati membri del provvedimento giurisdizionale chiamato mandato di arresto europeo.