Diritto internazionale privato

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L’insieme delle regole e dei principi volti a disciplinare i rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto a un determinato ordinamento statale, mediante rinvio all’ordinamento di un altro Stato. Il diritto internazionale privato è quindi una parte dell’ordinamento interno e va tenuto distinto dal diritto internazionale pubblico, che regola, invece, i rapporti tra Stati e altri enti sovrani.

Il sistema italiano di diritto internazionale privato. - Nell’ordinamento giuridico italiano, le norme fondamentali di diritto internazionale privato sono racchiuse nella l. 218/1995, che ha riformato il sistema stabilito dalle disposizioni preliminari al codice civile. La l. 218/1995 determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile a fatti e rapporti che presentano elementi di estraneità rispetto all’ordinamento italiano, e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri (art. 1).

La struttura tipica della norma di diritto internazionale privato si articola in due elementi: la norma, che descrive in maniera astratta, cioè per categorie, i fatti che intende disciplinare; e il criterio di collegamento, volto a identificare l’ordinamento competente a regolare un rapporto che presenta carattere di estraneità rispetto all’ordinamento interno e che il legislatore prende in considerazione ai fini dell’individuazione dell’ordinamento straniero da richiamare.

Le convenzioni di diritto internazionale privato. - Come altre parti del diritto interno dei singoli Stati, anche il diritto internazionale privato può essere oggetto di norme internazionali. Sono tali le convenzioni internazionali che fanno obbligo agli Stati di introdurre nel proprio ordinamento alcune particolari norme di diritto internazionale privato, in modo da raggiungere la maggiore uniformità possibile delle varie legislazioni. Rientrano in questa categoria le Convenzioni dell’Aia del 12 giugno 1902 sui conflitti di legge in materia di matrimonio, di divorzio e separazione personale, di tutela dei minori; quella del 17 luglio 1905 sugli effetti del matrimonio relativamente ai diritti e doveri dei coniugi nei rapporti personali e patrimoniali; le due Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930 e del 19 marzo 1931 concernenti la cambiale e il vaglia cambiario, l’assegno bancario.

Norme internazionali relative al diritto internazionale privato possono essere contenute anche in convenzioni che, in linea principale, concernono materie diverse dal diritto internazionale privato, qual è, per esempio, con i suoi art. 4 e 5, la Convenzione di Ginevra del 23 ottobre 1933 sullo statuto dei profughi. Alcune convenzioni in materia sono state elaborate in seno a varie organizzazioni internazionali competenti, come la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato e l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato.

Voci correlate

Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato

Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato

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