Dirigenza

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Una delle carriere degli impiegati dello Stato, anche di quelli a ordinamento autonomo. A essa appartengono i funzionari investiti di vasti poteri discrezionali, chiamati a reggere le più ampie ripartizioni delle amministrazioni dello Stato, nonché gli uffici periferici statali. La più recente legislazione pone il dirigente nella posizione di datore di lavoro effettivo, nelle dinamiche relazionali che costituiscono il funzionamento dei pubblici uffici. La d. ha inoltre il compito di dare attuazione agli indirizzi e alle scelte dell’organo politico. Il d. legisl. 29/1993 ha introdotto la distinzione tra politica e gestione amministrativa, assegnando alla prima funzioni propulsive, alla seconda il compito di realizzare le linee di indirizzo definite dal vertice politico. Il d. legisl. 80/1998 stabilisce l’unicità della qualifica dirigenziale articolata in due fasce e introduce una distinzione di tipo oggettivo, basata sulla natura dell’incarico conferito, tra funzioni di uffici dirigenziali generali di prima fascia e uffici dirigenziali di seconda fascia. Gli appartenenti alla d. di prima fascia provvedono all’adozione di atti relativi all’organizzazione dell’ufficio, la d. di seconda fascia provvede a gestire progetti e compiti assegnati dalla d. di prima fascia.

La regolamentazione del rapporto di lavoro della d., qualificabile alla stregua di lavoro subordinato, trova la sua fonte nel codice civile, nelle leggi sul lavoro nell’impresa e nella contrattazione collettiva. Alla d. è garantita un’area separata di contrattazione collettiva, relativamente a uno o più comparti. Le peculiarità del rapporto di lavoro nella d. riguardano anche il trattamento economico, le norme sulla stabilità del rapporto. L’accesso alla qualifica della d. è stato profondamente modificato – per effetto del regolamento governativo e dell’art. 23, co. 3, del d. legisl. 29/1993, adottato con d.p.r. 150/1999 – e avviene esclusivamente per esami.

In particolare il dirigente scolastico è preposto alla gestione e all’organizzazione dell’istituzione scolastica, di cui ha la rappresentanza legale. L’accesso alla qualifica avviene per concorso, cui possono accedere i docenti in possesso di laurea, titolari di contratto a tempo indeterminato da almeno 5 anni. La selezione concorsuale prevede una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale e lo svolgimento di una o più prove scritte alle quali sono ammessi gli aspiranti dirigenti che superino la preselezione. Le prove terminano con un colloquio e la valutazione dei titoli. È previsto, inoltre, un periodo di formazione e tirocinio della durata di 4 mesi al quale si accede nel limite dei posti messi a concorso (l. 27 dicembre 2006, art. 1, co. 61).

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