Corte di cassazione

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Organo supremo della giustizia che assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regola conflitti di competenza e di attribuzione, adempiendo agli altri compiti conferitigli dalla legge (art. 65 r.d. 12/30 gennaio 1941). Ha un’unica sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato. È divisa in sezioni, ciascuna composta da un presidente e da 4 consiglieri, distinte per attribuzioni differenziate per materie. Quando una questione giuridica dà luogo a un particolare contrasto giurisprudenziale, la Suprema Corte, sollecitata dalla procura generale, da una sezione semplice o dal difensore, decide a sezioni unite, composte cioè da 8 consiglieri e dal primo presidente. Ricorso civile per cassazione Mezzo di impugnazione ordinario delle sentenze pronunciate in appello, o in unico grado, o di quelle del tribunale appellabili, quando le parti siano d’accordo per omettere l’appello (ricorso per saltum). Con esso la C. esercita le funzioni indicate dall’art. 65 del r.d. 12/1941: di nomofilachia e di organo regolatore delle giurisdizioni e dei conflitti di competenza. Il ricorso per cassazione è proponibile: a) per motivi di giurisdizione; b) per ragioni di competenza; c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o di contratti e accordi collettivi nazionali; d) per nullità della sentenza o del procedimento; e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c.). Con esso sono risolvibili: a) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione; b) i conflitti negativi di attribuzione (art. 362). Il ricorso a tale mezzo è garantito dall’art. 111, co. 7, Cost., in base al quale tutte le sentenze civili sono ricorribili per cassazione per «violazione di legge». La C. ha interpretato in senso ‘sostanzialista’ il termine «sentenza» e ha applicato il rimedio anche nei confronti di altri provvedimenti, di natura decisoria e non più impugnabili. Il giudizio in C. è stato riformato dal d. legisl. 40/2006 (in vigore dal 2 marzo 2006) e, in seguito, dalla l. n. 69/2009, che ha introdotto il c.d. ‘filtro’.

La C., quando decide una questione di giurisdizione o di competenza, statuisce su questa. Cassa senza rinvio: a) in caso di difetto assoluto di giurisdizione; b) se la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito; c) quando decide nel merito e «non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto». Cassa con rinvio ad altro giudice, di pari grado di quello che ha emesso la sentenza cassata, quando accoglie il ricorso e non può cassare senza rinvio. Enuncia il «principio di diritto»: a) quando decide il ricorso per il motivo di cui al nr. 3 dell’art. 360; b) quando decide una questione di diritto di «particolare importanza». Ricorso penale per cassazione Mezzo di impugnazione ordinario avverso tutte le sentenze, ancorché inappellabili, e i provvedimenti sulla libertà personale (art. 111 Cost.). Il codice di procedura penale stabilisce che i soggetti legittimati a impugnare sono: l’imputato contro la sentenza di condanna, di proscioglimento, o di non luogo a procedere e contro le disposizioni della sentenza inerenti le spese processuali (art. 607 c.p.p.); il procuratore generale presso la Corte d’appello contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in Corte d’appello o inappellabile; il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale (art. 608 c.p.p.). In quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata, i motivi per cui vi si può ricorrere sono tassativamente indicati dalla legge nell’art. 606, co. 1, c.p.p. Il ricorso attribuisce alla C. la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti. L’udienza è pubblica, salvo i casi in cui la legge dispone il rito camerale. Il giudizio per cassazione può concludersi con le sentenze di: inammissibilità, rigetto, rettificazione, annullamento, con o senza rinvio. L’art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla l. 128/2001, offre al condannato la possibilità di inoltrare un ricorso straordinario, come tale esperibile nei confronti dei provvedimenti irrevocabili, per chiedere la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.

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