CORTE COSTITUZIONALE

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

CORTE COSTITUZIONALE

Nicola JAEGER
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COSTITUZIONALE (App. II, 1, p. 702). Nella Appendice II sono già stati definiti sia la natura, sia i compiti, sia la composizione dell'organo previsto dalla Costituzione della Repubblica, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, allo scopo precipuo di controllare, in via di competenza esclusiva, la conformità delle norme legislative ordinarie alle norme costituzionali.

Le norme che disciplinano la composizione e il funzionamento della Corte sono contenute, oltreché nella Costituzione (articoli 135-137), in due leggi costituzionali (9 febbraio 1948, n. 1 e 11 marzo 1953, n.1) e in due leggi ordinarie (11 marzo 1953, n. 87 e 18 marzo 1958, n. 265).

La prima disposizione transitoria della legge 11 marzo 1953, n. 87 disponeva che la C. costituzionale si sarebbe costituita per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione della legge stessa (cioè entro il 14 maggio 1953) e che, a tal fine, le supreme magistrature ordinaria e amministrativa avrebbero proceduto entro un mese dalla pubblicazione della legge alle nomine dei giudici di loro competenza, e il Parlamento vi avrebbe proceduto entro quarantacinque giorni. La Corte di cassazione, il Consiglio di stato e la Corte dei conti procedettero nel termine alla elezione dei giudici nelle persone di Ernesto Battaglini, Emanuele Piga, Giacomo Russo, Antonino Papaldo e Augusto Ortona. Difficile e laboriosa si presentò invece l'elezione dei giudici di spettanza del Parlamento per il contrasto che si manifestò subito fra i varî partiti sulla scelta dei candidati da proporre. Solo al quarto e al quinto scrutinio, effettuati nella seduta comune dei due rami del Parlamento tenuta il 15 novembre 1955, risultarono eletti Gaspare Ambrosini e Mario Bracci, dopo che precedenti scrutinî (effettuati due nella seduta del 31 ottobre 1953 e uno in quella del 29 luglio 1954) non avevano portato ad alcun risultato. Altri tre scrutinî senza esito ebbero luogo nelle sedute del 16 e del 18 novembre 1955, fino a che il 30 novembre 1955, al nono scrutinio, furono eletti giudici costituzionali Giuseppe Cappi, Giovanni Cassandro e Nicola Jaeger. Il Presidente della Repubblica procedette il 3 dicembre 1955 alla nomina dei cinque giudici di sua competenza nelle persone di Gaetano Azzariti, Giuseppe Capograssi, Giuseppe Castelli-Avolio, Enrico De Nicola e Tommaso Perassi. I componenti della C. prestarono giuramento il 15 dicembre 1955, e da questa data assunsero le loro funzioni e il nuovo organo entrò a far parte integrante dell'ordinamento giuridico dello stato. Il 23 gennaio 1956 i giudici eleggevano a presidente della Corte Enrico De Nicola, che designava come suo sostituto Gaetano Azzariti. Il De Nicola si dimetteva, come giudice e come presidente, nel marzo 1957 e in sua sostituzione veniva nominato giudice Aldo M. Sandulli ed eletto presidente Gaetano Azzariti.

Nel dicembre 1960, per effetto delle sostituzioni intervenute a seguito della morte di alcuni componenti, la C. risultava composta dai seguenti giudici: Antonino Papaldo, Mario Cosatti, Francesco Pantaleo Gabrieli, Antonio Manca, Michele Fragali (eletti dalla magistratura); Gaspare Ambrosini, Giuseppe Cappi, Giovanni Cassandro, Nicola Jaeger, Giuseppe Branca (eletti dal Parlamento); Gaetano Azzariti, Giuseppe Castelli-Avolio, Biagio Petrocelli, Aldo M. Sandulli e Costantino Mortati (nominati dal Presidente della repubblica).

La Corte costituzionale gode di larga autonomia e può quindi disciplinare essa stessa l'esercizio delle sue funzioni e l'amministrazione dei servizî necessarî con regolamenti approvati a maggioranza dei suoi componenti (art. 14 legge 1953, n. 87, e art. 4 legge 1958, n. 265). Sono già stati approvati, e pubblicati nella Gazzetta vfficiale due testi, contenenti l'uno le Norme integrative per i giudizi (16 marzo 1956), l'altro il Regolamento generale (22 aprile 1958); sono in stato di avanzata elaborazione le Norme per i procedimenti penali ed il Regolamento organico del personale dipendente dalla Corte.

Nei riguardi della scelta dei quindici giudici va notato, oltre quanto già detto, che dei cinque giudici eletti dalle supreme magistrature, tre devono essere eletti dai magistrati componenti la Corte di cassazione, uno dai componenti il Consiglio di stato e uno dai componenti la Corte dei conti. I cinque eletti dal Parlamento devono essere eletti in seduta comune a scrutinio segreto e con maggioranza dei tre quinti dell'assemblea (o almeno dei tre quinti dei votanti dal terzo scrutinio in poi).

Nei giudizî di accusa contro il Presidente della Repubblica o i ministri la Corte deve essere integrata da altri sedici membri (giudici aggregati) sorteggiati in un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, compilato ogni dodici anni dal Parlamento iu seduta comune, elenco che non è ancora stato formato (maggio 1960).

I giudici della Corte restano in carica dodici anni e non sono immediatamente rieleggibili. Prima di assumere le funzioni prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Per garantire l'indipendenza della Corte e dei suoi componenti sono stabilite norme analoghe a quelle vigenti per le Camere legislative. La Corte è sola competente a giudicare della validità dei titoli dei suoi membri; essa decide esclusivamente sulle questioni relative alle incompatibilità dei giudici (art. 11 reg. gen.); ha in dotazione, quale sede permanente, il palazzo della Consulta in Roma, e nell'ambito della sede sono riservati ad essa i poteri di polizia, né vi può entrare la forza pubblica se non per ordine del suo presidente (articoli 1 e 2 reg. gen.), mentre questi può disporre l'arresto immediato di chi commetta reato di oltraggio alla Corte o ad uno dei suoi componenti (art. 3); il presidente è eletto dalla stessa Corte e dura in carica quattro anni.

I giudici non sono sindacabili né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; godono della immunità da arresti e perquisizioni personali e domiciliari; non possono essere sottoposti a giudizio penale senza l'autorizzazione della Corte; non possono essere rimossi o sospesi dall'ufficio se non per deliberazione della Corte stessa, presa a maggioranza di due terzi, e soltanto per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni. Essi non possono però assumere o conservare altri uffici od impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali o funzioni di amministratore o sindaco in società aventi fini di lucro. I magistrati e i professori universitarî sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui sono in carica, con diritto a rientrare in ruolo alla cessazione di questa, entro i limiti di età. Il precedente verificatosi in occasione della nomina a giudice e poi delle dimissioni del sen. Enrico De Nicola è nel senso che il senatore a vita rimane sospeso dalle funzioni di senatore per la durata della sua appartenenza alla Corte. I giudici non possono svolgere attività inerenti ad una associazione o partito politico, né essere candidati in elezioni politiche o amministrative.

La Corte costituzionale decide della legittimità costituzionale delle norme di legge o di atti aventi forza di legge in due specie di giudizî:

A) Si ha un giudizio in via principale, quando la decisione è richiesta direttamente alla Corte, come oggetto di apposita domanda in forma di ricorso, dal soggetto (od organo) legittimato ed in contraddittorio di un altro soggetto (od organo), che figura controinteressato, cioè interessato ad ottenere il rigetto della domanda proposta. In tal caso il processo si configura come un processo di parti, ed i soggetti parziali, legittimati a difendere davanti all'organo imparziale giudicante i rispettivi interessi, hanno naturalmente un certo potere di disposizione sugli interessi stessi, quindi il processo può estinguersi per rinuncia accettata.

Non ogni interessato può proporre ricorso: il giudizio in via principale può essere promosso solo dal Governo dello Stato contro una legge regionale, o da una Regione contro una legge dello Stato o di un'altra Regione, entro il termine di 15 o 30 o 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione della legge. Nel caso della regione Trentino-Alto Adige anche una delle due province, dotate di speciale autonomia, può ricorrere in via principale contro leggi dell'altra provincia o della Regione, ma solo questa può impugnare una legge dello Stato, anche nell'interesse di una sola provincia.

Qualora sia dubbio se la impugnazione di una legge regionale da parte dello Stato configuri una questione di legittimità costituzionale di competenza della Corte, ovvero una questione di merito, per contrasto di interessi, di competenza delle Camere, spetta alla Corte decidere di chi sia la competenza (art. 127 Cost., ult. comma).

B) Si ha invece un giudizio in via incidentale quando nel corso di un processo pendente davanti ad una autorità giurisdizionale e avente per oggetto la decisione di una controversia (detta principale), venga sollevata - da una delle parti o anche dal giudice di ufficio - questione sulla applicabilità al caso concreto di una data norma, essendo dubbia la legittimità costituzionale di questa. In tal caso il giudice competente per la controversia principale non può più (come un tempo) risolvere tale questione incidentalmente, ai soli fini della decisione della controversia, perché si verifica la conversione necessaria (ex lege) di detta questione in controversia pregiudiziale, di competenza esclusiva della Corte costituzionale, alla quale deve essere rimesso il giudizio su di essa, rimanendo sospeso il giudizio principale (cfr. art. 295 cod. proc. civ. e, per qualche analogia, anche l'art. 444).

Dalla disciplina dell'istituto risulta che il legislatore ha voluto subordinare l'esercizio del potere di controllo della Corte sulla legittimità costituzionale delle norme alla sussistenza di un giudizio pendente davanti ad una autorità giurisdizionale, di un nesso di pregiudizialità, o rilevanza, fra la questione di legittimità costituzionale e la controversia principale, nonché di un dubbio da parte del giudice, che non deve e non può rimettere la questione alla Corte ove la ritenga "manifestamente infondata".

Alla Corte costituzionale spetta anche assicurare il rispetto della ripartizione delle attribuzioni conferite dai principî costituzionali agli organi dei diversi poteri dello Stato, nonché alle Regioni, di fronte allo Stato e nei rapporti reciproci, anche nel compimento di atti diversi dalle leggi.

I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sono decisi dalla Corte se insorgono tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono (quali la Corte di cassazione, il Governo, le Camere, il Presidente della Repubblica), per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per ciascun potere, da norme costituzionali. Previo un esame, da farsi in camera di consiglio, sull'ammissibilità del ricorso, la Corte risolve il conflitto dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.

Analoghe disposizioni sono dettate per la decisione dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, o fra Regioni, che possono insorgere quando una Regione invade con un proprio atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, oppure un atto dello Stato invade la sfera costituzionale di una Regione. In questi casi la Corte costituzionale, in pendenza di giudizio, può anche sospendere, per gravi motivi da indicare nella motivazione dell'ordinauza, l'esecuzione degli atti, che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione.

La competenza della Corte costituzionale in materia penale concerne le accuse formulate dal Parlamento in seduta comune contro i ministri, per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, e contro il Presidente della repubblica, "per alto tradimento o per attentato alla costituzione" nel qual caso la legge costituzionale (11 marzo 1953, n.1) attribuisce genericamente alla Corte il potere di determinare essa medesima, nella sentenza di condanna, le sanzioni penali che ritenga adeguate al fatto commesso, nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate (art. 15). Essa può, inoltre, nel corso dell'istruttoria o del dibattimento, adottare d'ufficio i provvedimenti cautelari personali o reali che ritenga opportuni e disporre la sospensione dalla carica. La sentenza non è impugnabile; è soggetta soltanto alla revisione, entro limiti più ristretti di quelli ordinari.

Le questioni sulla natura delle attribuzioni assegnate alla Corte e sulla posizione di essa nell'ordinamento costituzionale della Repubblica italiana hanno formato oggetto di vivaci discussioni, non ancora del tutto sopite. Sembra ormai prevalente l'opinione, che distingue nettamente la Corte stessa da ogni tipo di magistratura esistente, riconoscendole il carattere di organo costituzionale, titolare di sovranità, continuatore dell'opera e della volontà del potere costituente, quale unico interprete qualificato dei principî costituzionali. Anche se la maggior parte della sua attività si svolge in forme tipicamente processuali, anche se la si vuol denominare giurisdizionale, si tratta di una categoria del tutto nuova di giurisdizione: della giurisdizione costituzionale, il cui esercizio concorre decisamente - specialmente nelle decisioni sui conflitti di attribuzione fra gli organi supremi dello Stato, e fra questo e le Regioni, e nei giudizî penali - a qualificare la struttura costituzionale della Repubblica.

Per la questione dei rapporti fra Corte costituzionale e Alta Corte per la regione siciliana, v. alta corte in questa App.

Bibl.: P. Calamandrei, La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova 1950; G. Azzariti, Problemi attuali di diritto costituzionale, Milano 1951; G. Ambrosini, La Corte costituzionale, Palermo 1953; C. Esposito, La Costituzione italiana, padova 1954; M. Cappelletti, La giurisdizione costituzionale delle libertà, Milano 1955; G. L. Stendardi, La Corte costituzionale, Milano 1955; G. Abbamonte, Il processo costituzionale italiano: I. Il sindacato incidentale, Napoli 1957; C. Ausiello Orlando, Problemi della giustizia costituzionale e altri studi, Milano 1957; M. Battaglini, Contributi alla storia del controllo di costituzionalità delle leggi, Milano 1957; M. Battaglini e M. Mininni, Manuale legislativo della Corte costituzionale, Padova 1957 (2ª ed., 1960); M. Cappelletti, La pregiudizialità costituzionale nel processo civile, Milano 1957; Avvocatura generale dello stato, La Corte costituzionale. Raccolta di studi, Roma 1957; Studi sulla Costituzione - Raccolti in occasione del X anniversario, Roma 1958; Rivista Giurisprudenza costituzionale, con note a sentenza, articoli originali, e rassegne, dal 1956; Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale, Roma 1956-59, 8 voll.

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