Consulente finanziario

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

consulente finanziario


Persona fisica o persona giuridica (S.p.a. o S.r.l.), autorizzata a prestare consulenza in materia di investimenti finanziari, purché in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), e iscritta in uno specifico albo. Presta la propria consulenza senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l’iscrizione nell’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi, che tengono conto dell’esperienza professionale passata, opportunamente documentata, o sulla base di prove valutative.

In particolare, il regolamento della CONSOB stabilisce che nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari, i c. si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi, tra l’altro, devo­no: fornire informazioni corrette, chiare e sufficientemente dettagliate, affinché il cliente possa adottare decisioni di investimento finanziario consapevoli; acquisire dai clienti le informazioni necessarie al fine di raccomandare gli strumenti finanziari più adatti alle loro caratteristiche; valutare, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, l’adeguatezza delle operazioni raccomandate; agire sempre nell’interesse dei clienti.