CONSORZIO

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

CONSORZIO (XI, p. 213; App. I, p. 462; II, 1, p. 677)

Emilio ROMAGNOLI

Consorzî agrarî. - Un antico precedente dei c. a. si ravvisa nei monti granitici frumentarî o nummarî sardi, sorti nell'isola nel XV sec. principalmente per iniziativa di sacerdoti e diretti a combattere l'usura mediante prestiti in denaro, derrate o strumenti agricoli per la coltivazione dei terreni e per l'industria agraria. I monti si valsero di un sistema di coltura collettiva con prestazioni volontarie (roadie) in terreni di comune godimento (e si differenziarono dai monti frumentarî, o granitici o di soccorso, diffusi sin dal Medio Evo in altre regioni, aventi natura di enti pubblici che praticavano anticipazioni di grano per semina a scopo di soccorso). Grande fu la diffusione dei monti frumentarî nel secolo XVII, specialmente nello Stato Pontificio, e dei monti nummarî di Carlo Emanuele III di Savoia. Un altro precedente dei c. a. si ravvisa nei "Comizî agrarî" istituiti obbligatoriamente in ogni capoluogo di circondario con r. decreto 23 dicembre 1866, n. 3452 con compiti di propaganda e impulso in materia di tecnica agraria.

Mentre benefica si svolgeva l'azione dei Comizî agrarî, altri enti si costituivano e affermavano con lo scopo dell'approvvigionamento dei mezzi tecnici a prezzi equi, della diffusione dell'istruzione professionale, della raccolta, del deposito e della trasformazione dei prodotti: di quelle attività insomma nelle quali la cooperazione si rivela più che utile indispensabile. Tra tali enti, dalle più varie denominazioni, si costituì il 10 aprile 1892 a Piacenza la Federazione nazionale consorzî agrarî a opera principalmente di Giovanni Ranieri, Luigi Luzzatti e Antonio Bizzoferro.

Da allora l'opera dei c. acquistò importanza sempre maggiore e invase il campo di quella dei comizî, che nel 1923 vennero soppressi. Il numero dei consorzî si moltiplicò rapidamente e la loro azione e quella della Federazione (presieduta nel 1910 da Emilio Morandi) fu imponente non soltanto nel campo puramente economico, ma anche in quello tecnico, sperimentale, propagandistico e culturale.

Durante il regime fascista i c. a. cessarono di essere private società cooperative, per acquistare il carattere di enti morali, e vennero fusi coattivamente in c. agrarî provinciali in virtù del r. decreto legge 5 settembre 1938, n. 1593 e della legge 2 febbraio 1939, n. 159. Le azioni furono trasformate in quote di partecipazione rimborsabili soltanto a seguito di recesso del quotista per cessazione di attività agricola o trasferimento fuori provincia. I c. vennero posti sotto la vigilanza dei ministeri dell'Agricoltura e delle Corporazioni. La legge 16 giugno 1939, n. 1008 raggruppò tutti gli enti economici che svolgono attività nel campo dell'agricoltura in c. provinciali fra i produttori dell'agricoltura, e pose la Federazione italiana c. agrari alle dipendenze del ministero dell'Agricoltura. La legge 18 maggio 1942, n. 566 infine trasformò nuovamente i c. agrarî in persone giuridiche private per distinguerli dagli altri enti economici dell'agricoltura, ma affidò alla Federazione, dipendente dal ministero dell'Agricoltura, il compito di coordinarne e controllarne l'attività. Nel periodo prebellico, bellico e postbellico l'organizzazione e l'attrezzatura dei consorzî agrarî furono l'indispensabile strumento per la gestione collettiva dei prodotti agricoli.

Il decr. legisl. 7 maggio 1948, n. 1235, ha affermato la natura di società cooperative a responsabilità limitata della Federazione italiana dei c.a. e dei c. a., e ne ha approvato gli statuti. I compiti dei c. possono così riassumersi: a) produzione, acquisto e vendita di materie utili per l'agricoltura; b) esecuzione ed agevolazione della raccolta, della lavorazione e del collocamento dei prodotti del suolo e delle industrie connesse all'agricoltura; c) operazioni di ammasso volontario e gestione collettiva dei prodotti agricoli; d) affitto di macchine e attrezzi agli agricoltori; e) operazioni di credito agrario e anticipazione ai produttori nel caso previsto sub c); f) studî, ricerche, impianto di campi e stazioni sperimentali, istruzione professionale degli agricoltori; g) partecipazioni ad enti o costituzione di enti che interessino l'attività consortile; h) gestione di merci e prodotti per conto dello Stato.

Soci dei consorzî possono essere le persone fisiche o giuridiche che esercitino un'impresa agraria di qualsiasi dimensione e i proprietarî che pur non esercitando impresa agraria compiano opere di manutenzione o miglioria dei loro fondi. I Consorzî agrarî a loro volta sono soci della Federazione italiana dei consorzî agrarî.

La Federazione italiana dei consorzî agrarî svolge, con riguardo alle esigenze di carattere nazionale, le stesse attività dei Consorzî. Esplica inoltre esercizî di carattere generale nell'interesse dei Consorzî, agevolandone e coordinandone l'attività, ed è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzî agrarî.

Oggetto di particolare attenzione da parte della Federazione italiana dei consorzî agrarî è il campo degli studî, coltivato da varie commissioni per i principali problemi agricoli, da un osservatorio tecnico economico dell'agricoltura, e dal Ramo Editoriale degli Agricoltori attraverso la pubblicazione di un'Enciclopedia agraria, di volumi tecnici e scientifici, e di periodici tecnici e divulgativi come "Italia agricola" ed il "Giornale di Agricoltura" o giuridici come "Giurisprudenza agraria Italiana".

Bibl.: M. Bandini, Consorzî agrarî, in Nuovissimo Digesto Italiano; Federazione Italiana dei Consorzî agrarî, Sessanta anni di vita al servizio dell'agricoltura italiana, Roma 1953; A. Serpieri, Istituzioni di economia agraria, Bologna 1956, pag. 154.

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