CONSIGLIO

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

CONSIGLIO (XI, p. 195; App. I, p. 457)

Michele LA TORRE
Guglielmo TAGLIACARNE
Antonio PESENTI

Per il consiglio dei ministri vedi XIII, p. 195; e la voce ministro (App. I, p. 854, e in questa App.).

Consiglio di stato (XI, p. 197; App. I, p. 461). - Si ricordano qui di seguito le principali innovazioni introdotte dalla legge nell'ordinamento del Consiglio di stato, in questi ultimi anni.

Per il decr. legge 9 febbraio 1939, n. 273, è necessario sentire il parere del Consiglio di stato in adunanza generale prima di conferire o sopprimere o modificare le attribuzioni di tale consesso o di modificarne l'ordinamento. La stessa norma vale per la Corte dei conti. Il decr. 21 aprile 1942, n. 444, ha modificato il regolamento generale sul Consiglio di stato (rimane fermo il regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali che è del 1907). Con decr. legge 19 novembre 1945, n. 702, è istituita presso il Consiglio di stato una sezione speciale per l'esame dei ricorsi in tema di epurazione di impiegati compromessi col regime fascista. Il decr. legisl. 26 marzo 1946, n. 172, ha elevato da L. 300.000 a L. 3.000.000 l'importo dei contratti, pei quali è obbligatorio udire il parere del Consiglio di stato.

La costituzione della repubblica italiana si occupa anche del Consiglio di stato, inserendo questo consesso nell'ordinamento costituzionale dello stato. Detta costituzione (titolo III, sez. 3ª, della parte 2ª) istituisce una categoria di organi (costituzionali) ausiliarî del governo: e tali organi ausiliarî sono il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (v. appresso), il Consiglio di stato e la Corte dei conti. Nell'art. 100 della costituzione, il Consiglio di stato è poi definito "organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione". Da ciò discende che ora il Consiglio di stato non potrebbe essere soppresso né potrebbe essere radicalmente privato delle sue anzidette attribuzioni, senza una modifica della costituzione, fatta nei modi di cui all'art. 138 della costituzione stessa.

Con decr. legisl. 5 maggio 1948, n. 642, è stata istituita una terza sezione giurisdizionale del Consiglio di stato per far fronte all'ingente numero di ricorsi pendenti. Questa sezione non costituisce un tribunale distinto, ma è, come dice il nome stesso, una sezione di quel tribunale unico, che è rappresentato dal Consiglio di stato: i ricorsi saranno ripartiti fra le varie sezioni, e assegnati all'una o all'altra dal presidente del Consiglio di stato, secondo il suo prudente criterio. Con altro decr. legge 6 maggio 1948, n. 654, è stato istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana; esso esercita, per la Sicilia, le funzioni del Consiglio di stato.

Consiglio superiore della magistratura: v. , giudiziario ordinamento, in questa App.

Consiglio superiore del commercio interno. - Il Consiglio superiore del commercio interno (decr. legisl. 25 settembre 1947, n. 948) costituisce uno degli organi collegiali consultivi del Ministero dell'industria e commercio, insieme al Consiglio superiore delle miniere e a quello, in via di costituzione (1948), dell'industria e dell'artigianato.

Già nel 1896 era stato istituito un Consiglio dell'industria e del commercio; ma solo nel 1913 il commercio ebbe un organo a sé stante denominato Consiglio superiore del commercio: questo durò circa un decennio, sino a quando, nel 1923, fu istituito un Consiglio dell'economia nazionale, con una sezione per il commercio; successivamente (1926) fu creato il Consiglio nazionale delle corporazioni, che aveva pure esso una sezione del commercio.

Il Consiglio superiore del commercio interno, recentemente ricostituito, risponde al bisogno di disporre di un organo composto dai rappresentanti diretti delle categorie più interessate ai problemi della distribuzione dei prodotti sul mercato interno. Detto consiglio ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sui problemi e sui provvedimenti riguardanti lo sviluppo, la disciplina e la tutela del commercio interno e delle relative attività.

Accanto ai rappresentanti dei datori di lavoro vi sono quelli delle amministrazioni statali interessate, e prima di tutte della direzione generale del commercio del Ministero dell'industria e commercio; inoltre vi sono i rappresentanti del lavoro, in pari numero (10) di quelli dei datori di lavoro del settore del commercio. Nel Consiglio superiore del commercio si attua quindi una piena collaborazione fra i varî organi di categoria e l'amministrazione dello stato, nell'intento di favorire lo sviluppo di un settore così importante dell'economia del paese, quale è il commercio nelle sue varie forme e manifestazioni.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Previsto dalla nuova Costituzione italiana (articoli 71 e 99) come organo di consulenza delle camere e del governo in materia di economia e del lavoro: avrà iniziativa legislativa.

Altri consigli o collegi consultivi centrali. - Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è divenuto in gran parte elettivo (legge 30 dicembre 1947, n. 1477). Si ricordano inoltre: il Consiglio superiore dei lavori pubblici (legge 29 gennaio 1946, n. 26), il Consiglio superiore dell'agricoltura, il Consiglio superiore della marina mercantile, quello delle miniere, il Consiglio superiore dell'industria.

Il Consiglio nazionale delle ricerche (v. App. I, p. 458) per il decr. legge 1 marzo 1945, n. 82, non soltanto ha ricevuto funzioni di organo consultivo dello stato in materia tecnica, ma anche mezzi per compiere ricerche tecniche.

Consigli regionali. - Vedi per questi: regione, in questa Appendice.

Consigli provinciali. - La nuova costituzione ha lasciato in vita (articoli 128, 129) l'ente provincia (v. in questa App.) secondo il vecchio schema. È probabile che in seguito si procederà alla ricostituzione, mediante elezioni, dei consigli provinciali.

Consiglio provinciale dell'economia. - Ha riassunto la denominazione di Camera di commercio (v. in questa App.).

Consigli comunali. - Vedi comune, in questa App.

Consigli di gestione.

Istituto particolare dell'azienda: non ha una precisa costituzione e neanche, fino ad oggi, una formulazione giuridica. È comunque riconosciuto di fatto, attraverso accordi tra datori di lavoro e lavoratori, che esso è un organo nel quale rappresentanti liberamente eletti da tutte le categorie dei lavoratori vengono a trovarsi in contatto con i rappresentanti del capitale, al fine di discutere assieme i problemi produttivi dell'azienda e di organizzazione della produzione.

Consigli di gestione tipici esistono ormai nelle maggiori aziende produttive italiane. Prendendo ad esempio il consiglio di gestione della Montecatini, quale consiglio tipico di gruppo, notiamo un consiglio di gestione centrale del gruppo, che si riunisce almeno una volta al mese, con funzioni consultive ma obbligatorie su questioni inerenti l'orientamento della produzione e il calcolo dei costi, cioè su problemi non tanto di carattere sociale aziendale, ma di carattere produttivo tecnico. Nei singoli stabilimenti esistono consigli di gestione più semplici, specie di comitati di produzione che assistono il dirigente locale. Simili sono i compiti dei consigli di gestione della FIAT, dell'Italgas e di altri gruppi produttivi.

Nonostante dunque che ancora non vi sia (ottobre 1948) un riconoscimento legislativo, il quale uniformi il carattere dei consigli di gestione, si possono rilevare alcune tendenze fondamentali che sembrano essersi affermate nella teoria e nella pratica di questo istituto: 1) esso vuol essere un istituto diverso dal consiglio di amministrazione, proprio della direzione dell'azienda; 2) non vuol esserer un organismo di classe che assolva compiti soltanto di carattere sociale in favore dei lavoratori, ma un organismo produttivo, proprio cioè dell'azienda; 3) vuol rappresentare la volontà dei lavoratori di partecipare alla direzione dell'azienda e il riconoscimento di tale diritto nei limiti della costituzione (v. sotto).

Queste brevi caratteristiche che definiscono le tendenze del nuovo organismo, denotano già che il movimento per i consigli di gestione rappresenta qualche cosa di nuovo nella storia del movimento operaio italiano e sottolineano la profonda differenza tra questo e organismi simili che sono stati attuati in Italia e in altri paesi nel primo dopoguerra e che erano noti in Italia sotto il nome di "consigli di fabbrica".

Storia. - Il consiglio di gestione trae storicamente origine in Italia dal decreto del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia del 25 aprile 1945, il quale nel dichiarare abrogate le leggi mussoliniane sulla socializzazione del 12 febbraio 1944 e del 12 ottobre 1944, conservava all'art. 2 il consiglio di gestione come affermazione della nuova democrazia economica sorta dalla guerra di liberazione.

Sulla base di questa affermazione programmatica sorgevano subito nel 1945 nell'Italia del nord numerosi consigli di gestione e si precisavano i progetti che furono poi dai varî partiti politici presentati al Comitato di liberazione nazionale Alta Italia, nel novembre 1945; tra questi il progetto che dava maggiori poteri al consiglio di gestione era quello presentato dal Partito comunista.

I principî fondamentali fissati in un documento del 20 novembre 1945, concordato tra i varî partiti del CLNAI, sono i seguenti: 1) il consiglio di gestione è sempre un organo collegiale, composto da rappresentanti del capitale e da rappresentanti dei lavoratori; 2) il presidente è sempre il rappresentante del capitale; 3) i rappresentanti dei lavoratori sono eletti a scheda segreta dai lavoratori stessi e da tutti: cioè, pur essendo i candidati rappresentanti delle diverse funzioni produttive, essi devono essere eletti da tutti i lavoratori; 4) il consiglio di gestione è competente in tutte le questioni che riguardano il problema tecnico di produzione, nonché in tutte le questioni relative alla migliore utilizzazione del lavoro nell'azienda.

A tali criterî s'informava il disegno di legge presentato nel luglio 1946 dal ministro dell'Industria R. Morandi, e rimasto poi allo stato di progetto.

La questione rimane quindi ancora aperta dal punto di vista giuridico, per quanto la carta costituzionale italiana riconosca all'art. 46: "Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende". Come situazione di fatto, il movimento dei consigli di gestione si è esteso notevolmente e l'azione per la diffusione si è intensificata per l'attività del Comitato coordinatore dei consigli di gestione, che nel novembre 1947 ha tenuto un primo importante congresso a Milano.

Il consiglio di gestione trova istituzioni simili nei Comités d'entreprise in Francia e nei Working Parties in Inghilterra. Queste istituzioni però risentono delle particolarità delle situazioni di origine e tendono ad orientarsi verso organismi a carattere sindacale-assistenziale e di collaborazione. In Italia invece l'orientamento del consiglio di gestione permane prevalentemente tecnico, produttivo, di cooperazione e controllo della produzione da parte delle forze del lavoro.

Bibl.: Dibattito sui consigli di gestione tenuto all'università Bocconi, Milano 1946; Progetto di legge Morandi-D'Aragona, Roma 1946.

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