CE [Comunità Europea]

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

CE [Comunita Europea]

Federico Niglia

CE (Comunità Europea) Nome assunto dalla Comunità Economica Europea (➔ CEE) a seguito del Trattato di Maastricht (➔) del 1992, che fece della CE il primo dei 3 pilastri del nuovo assetto istituzionale dell’Unione Europea; gli altri due erano la Politica estera e di sicurezza comune e la Giustizia e gli affari interni.

Obiettivi

Il Trattato di Maastricht attribuì alla CE una serie di importanti compiti da promuovere tra i quali: sviluppo armonico, equilibrato e sostenibile delle attività economiche; livello elevato di occupazione e di protezione sociale e pari opportunità tra donne e uomini; crescita duratura e non inflazionistica; alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici; forte protezione di miglioramento della qualità dell’ambiente; innalzamento del livello e della qualità della vita; coesione economica e sociale e solidarietà tra gli Stati membri. Per perseguire tali risultati, la CE disponeva di un insieme di politiche generali e settoriali in un complesso variegato di ambiti (occupazione e diritti sociali; libertà, sicurezza e giustizia; ambiente; consumatori e salute; energia e risorse naturali; cultura, istruzione e gioventù; scienza e tecnologia; economia, finanza e concorrenza; politiche industriali e mercato interno; relazioni esterne e immigrazione), anche se fu l’Unione Economica e Monetaria (➔ UEM) a rappresentare la politica di integrazione più avanzata all’interno di questo primo pilastro dell’Unione Europea.

Istituzioni

Le principali istituzioni della CE (oggi sotto l’egida dell’Unione Europea) erano 4: Parlamento, composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri, la cui elezione era a suffragio universale diretto (➔ Parlamento europeo); Consiglio, composto dai rappresentanti degli Stati membri, il cui compito consisteva, tra l’altro, nel coordinare le politiche economiche generali degli Stati membri (➔ Consiglio dell’Unione Europea); Commissione, composta da rappresentanti scelti dai governi dei Paesi membri in base alla loro competenza (➔ Commissione europea p); Corte di giustizia, che assicurava il rispetto del diritto nell’interpretazione e applicazione del trattato (➔ Corte di giustizia dell’Unione Europea).

Metodo comunitario

Il primo pilastro dell’Unione Europea è caratterizzato dal metodo comunitario (➔ comunitario), che ne definisce l’operatività istituzionale. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, il metodo funziona sulla base di una logica d’integrazione ed è caratterizzato dai seguenti elementi: monopolio del diritto d’iniziativa della Commissione; ricorso generalizzato al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio; ruolo attivo del Parlamento europeo (pareri, proposte di emendamento ecc.); uniformità d’interpretazione del diritto comunitario a cura della Corte di giustizia. Al metodo comunitario si affianca il metodo intergovernativo, operante in particolare nel secondo e nel terzo pilastro dell’Unione Europea.