Camera di commercio

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Ente con funzioni di promozione degli interessi generali delle imprese dei settori del commercio, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura.

La prima c. sorse per iniziativa privata a Marsiglia nel 1599; le c. francesi, presto moltiplicatesi per impulso del potere centrale, divennero organi consultivi del governo e con tale qualità si diffusero in quasi tutta l’Europa continentale durante l’epoca napoleonica. Le c. inglesi (sviluppatesi soprattutto alla fine del 19° sec., benché la prima fosse stata costituita a Jersey nel 1768) hanno conservato invece il carattere di libere associazioni, per lo più di società a responsabilità limitata, e di analogo tipo sono quelle nordamericane, raggruppate dal 1918 nella potentissima US Chamber of commerce.

Le c. italiane risalgono in gran parte all’occupazione francese, ma furono regolate per la prima volta dalla legge del 1862, poi riorganizzate nel 1910 e 1924, sostituite nel 1926 dai Consigli provinciali dell’economia, e ricostituite in ogni provincia dal d.l. 21 settembre 1944. Al 1966 risale la denominazione attuale, C. di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con la l. 580/29 dicembre 1993 (e successivo regolamento di attuazione pubblicato con d.p.r. 581/7 dicembre 1995) è stato attuato il riordinamento delle c., di cui sono state ridefinite e ampliate le funzioni, che sono quelle di: coordinare l’attività degli enti e organi economico-sociali della provincia; dare pareri all’amministrazione statale e locale; promuovere iniziative di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale; costituire commissioni arbitrali e conciliative per risolvere controversie tra imprese e tra le imprese stesse e i consumatori e utenti; predisporre contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; compilare i ruoli per le attività professionali per cui non esiste albo (per es., mediatori); accertare gli usi agrari e commerciali e tenerne aggiornate le raccolte; pubblicare bollettini; tenere il re;gistro delle imprese; rilasciare certificati ecc. Le c. provvedono alle loro spese, oltre che con eventuali rendite patrimoniali, con contributi a carico del bilancio dello Stato, diritti annuali e speciali, proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi, entrate e contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle loro attribuzioni, diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi, contributi volontari, lasciti, donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati. Le c. sono sottoposte alla vigilanza e tutela del Ministero delle Attività produttive, il quale ha inoltre, presso le camere stesse, come già presso i disciolti Consigli provinciali dell’economia, i suoi uffici periferici. Gli interessi generali delle camere sono curati dall’ Unione italiana delle camere industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

Con l’espressione diritto camerale si indica la prestazione annuale imposta a tutti i soggetti che risultano iscritti al Registro delle imprese presso le C., industria, artigianato e agricoltura. I diritti camerali sono stati istituiti dal d. legisl. 786/1981 (convertito nella l. 51/1982, recepita poi dall’art. 18 della l. 580/1993). La natura tributaria dei diritti camerali è quasi unanimemente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza; essi soggiacciono pertanto alla disciplina generale dei tributi e le relative controversie sono ricondotte alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Il diritto camerale è dovuto in misura fissa da piccoli imprenditori, imprese agricole, società semplici e imprese artigiane, e in misura proporzionale (al fatturato rilevante ai fini dell’IRAP) da tutti gli altri soggetti. Il diritto è corrisposto in relazione alla sede dell’impresa e alle eventuali unità che essa possiede nella stessa Provincia e in altre; anche le unità locali di imprese con sede principale all’estero pagano il diritto in misura fissa. Il versamento è effettuato a favore della C. competente territorialmente in relazione alla Provincia in cui ha sede il soggetto passivo al 1° gennaio, in un’unica soluzione e senza alcuna rateazione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. L’art. 18, co. 3, della l. 580/1993 (come modificato dall’art. 44 della l. 273/2002) individua la misura della sanzione amministrativa (dal 10% al 100% del diritto dovuto) in caso di tardivo od omesso pagamento e stabilisce l’applicabilità del d. legisl. 472/1997 per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni.

C. all’estero Raggruppamento volontario di commercianti e industriali di una stessa nazione residenti in un paese straniero, che mira a facilitarvi il collocamento delle merci nazionali e a rappresentarvi gli interessi del paese d’origine. Agisce in genere in collaborazione più o meno stretta con gli organi consolari e diplomatici e con i rispettivi governi, che in alcuni casi le accordano un riconoscimento ufficiale, sottoponendola a controlli e direttive, in altri si limitano a sussidiarla, in altri ne rispettano la piena autonomia. Le prime sorsero per iniziativa privata di commercianti belgi (New York, 1867), inglesi (Parigi, 1872) e francesi (New Orleans e Lima, 1878); si moltiplicarono rapidamente ovunque dopo il 1880 e trovarono pieno sviluppo tra le due guerre mondiali.

Le c. italiane all’estero sono riunite nell’ Associazione delle c. italiane all’estero (Assocamerestero), che valorizza e sviluppa l’attività delle camere e promuove l’interesse e la conoscenza per la rete delle camere italiane nel mondo.

C. internazionale (ICC, International Chamber of Commerce) Istituzione permanente, a carattere essenzialmente privato, creata nel 1920 a Parigi dal 7° Congresso internazionale delle c., allo scopo di rappresentare gli interessi del commercio e dell’industria presso la Società delle Nazioni e di favorire e incentivare gli scambi tra i diversi paesi. Dopo la Seconda guerra mondiale la ICC fu riconosciuta tra le istituzioni facenti capo al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Speciali sezioni o comitati nazionali vennero costituiti presso alcuni Stati: in Italia fu creata nel 1920 una sezione dotata di una sua amministrazione autonoma, con sede in Roma.

La C. internazionale, cui aderiscono organizzazioni imprenditoriali, c. e imprese di oltre 130 paesi, formula pareri e suggerimenti sulle principali tematiche di interesse delle imprese nel campo degli investimenti esteri e delle politiche commerciali, finanziarie, dei trasporti, del marketing, della concorrenza, della regolamentazione degli scambi, della protezione della proprietà industriale, dell’ambiente, delle pratiche bancarie e assicurative, dell’informatica e delle telecomunicazioni. Sono attivi, in seno alla C. internazionale, una Corte internazionale di arbitrato e i Commercial crime services, gruppi specializzati nel monitoraggio e nella prevenzione delle frodi.

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