Avallo

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Dichiarazione di garanzia personale, con la quale ci s’impegna a pagare un assegno o una cambiale, in caso di mancato pagamento da parte del debitore. Per un obbligato cambiario, a. è la garanzia personale prestata con la sottoscrizione del garante sul titolo cambiario, preceduta dalle parole «per avallo» o espressione equivalente. L’a. deve indicare per chi è dato; in assenza d’indicazioni s’intende dato per il traente. L’a. è obbligazione cambiaria, quindi astratta e autonoma, cioè indipendente dai rapporti dell’avallante con l’avallato e valida anche se l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. Ha la funzione della fideiussione, ma se ne distingue per il suo carattere di obbligazione cambiaria. L’a. si può prestare nella cambiale, nel vaglia cambiario (art. 35-37 e 102 r.d. 1669/14 dicembre 1933) e anche nell’assegno bancario (art. 28-30 r.d. 1736/21 dicembre 1933).

Credito di a. Operazione di apertura di credito di firma, che consiste nella firma di a. di una banca su obbligazioni cambiarie dirette assunte dal cliente nei confronti di terzi.

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