Agente

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Diritto

A. diplomatici Organi dello Stato che svolgono in territorio estero funzioni attinenti alle relazioni internazionali. La qualità di a. diplomatico è attribuita a un dato individuo dal diritto internazionale mediante il procedimento di accreditamento, al quale concorrono la volontà dello Stato di invio, espressa nella lettera di accreditamento (lettre de créance), e quella dello Stato accreditatario, presso il quale l’a. è inviato. Generalmente lo Stato di invio si assicura preventivamente dell’assenso dello Stato accreditatario chiedendone il gradimento (agrément) rispetto alla persona da inviare. L’instaurazione del rapporto di missione diplomatica non è obbligatoria, ma oggetto di libera scelta degli Stati e degli altri soggetti internazionali (come la Santa Sede e le organizzazioni internazionali dotate di personalità giuridica) che godono del cosiddetto diritto di legazione attivo e passivo, ossia della capacità giuridica di inviare propri a. presso altri soggetti internazionali e di ricevere gli a. da questi inviati. La fine della missione diplomatica può verificarsi, oltre che per morte dell’a., per estinzione dello Stato, perdita del diritto di legazione, o anche per volontà dello Stato d’invio, mediante lettera di richiamo (lettre de rappel), o dello Stato accreditatario, mediante consegna dei passaporti. In base alla durata della missione, gli a. si distinguono in ordinari e straordinari. Si classificano in: ambasciatori e nunzi; ministri plenipotenziari e internunzi; incaricati d’affari.

Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, che ha codificato i principi consuetudinari in materia, gli a. rappresentano lo Stato d’invio presso lo Stato accreditatario, curano gli interessi dello Stato d’invio e dei suoi cittadini nel territorio di detto Stato, con il quale hanno altresì il potere di negoziare accordi, e promuovono le relazioni amichevoli tra i due Stati. Essi godono di immunità assoluta per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, che il diritto internazionale considera quale attività non già dell’individuo che li pone in essere, bensì dello Stato di cui esso è organo.

Al fine di assicurare il libero esercizio di dette funzioni (ne impediatur legatio), gli a. godono inoltre, nel territorio dello Stato accreditatario, delle cosiddette immunità diplomatiche, riguardanti sia la loro persona, sia cose che si trovano in un determinato rapporto con la missione. Riguardo a queste ultime, è stabilita l’inviolabilità della sede diplomatica, comportante l’obbligo dello Stato accreditatario di astenersi da atti di autorità (arresti, perquisizioni, sequestri ecc.) all’interno della sede e nell’abitazione dell’a., nonché di adottare le opportune misure per prevenire azioni offensive contro la sede. È però erroneo interpretare detta inviolabilità come extraterritorialità della sede diplomatica, dovendosi questa considerare, a tutti gli effetti, una porzione del territorio dello Stato accreditatario. Inviolabile è altresì la corrispondenza diplomatica. Quanto alle immunità personali, esse riguardano gli atti compiuti dall’a. come privato durante il periodo della missione e comprendono l’esenzione assoluta dalla giurisdizione penale e una limitata esenzione dalla giurisdizione civile, che impedisce di convenire in giudizio l’a., con l’eccezione di determinate categorie di controversie (azioni reali e possessorie relative a beni immobili siti nel territorio dello Stato accreditatario; successioni ereditarie aperte nel territorio stesso; domande riconvenzionali nei confronti dell’a. che si sia fatto attore in giudizio). Gli a. godono inoltre di uno speciale trattamento in materia tributaria, variamente stabilito nella legislazione statale. Le immunità diplomatiche sono riconosciute agli a. dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato accreditatario fino al momento in cui ne escono e si estendono al personale della missione, nonché ai familiari degli a. e del personale.

A. e rappresentante di commercio Nel contratto di agenzia (➔), il soggetto che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altro contraente la conclusione di contratti in una zona determinata, verso retribuzione o provvigione proporzionale agli affari conclusi e con diritto di esclusiva. Normalmente è lavoratore autonomo, pur beneficiando di alcune regole proprie della disciplina del rapporto di lavoro quali quelle concernenti il preavviso per il recesso dal contratto e l’indennità di anzianità; ma può anche essere legato da un vincolo di subordinazione al preponente, divenendone impiegato. Può essergli conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti, acquistando la qualità di imprenditore commerciale se dotato di organizzazione e mezzi propri nell’esercizio della attività.

Specie particolare di tale figura è l’ a. di assicurazione, di regola sfornito di rappresentanza, al quale sono applicabili le norme sul contratto di agenzia in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto compatibili con la natura dell’attività assicurativa.

Altra specie ancora è l’ a. marittimo, un raccomandatario che assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione dei contratti in una zona determinata per conto dell’armatore o del vettore.

La l. 204/3 maggio 1985 stabilisce che per esercitare la professione di a. di commercio occorre essere iscritti a un ruolo tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L’iscrizione nel ruolo viene deliberata su istanza dell’interessato da una commissione istituita presso ciascuna camera: avverso le deliberazione di ciascuna camera è proponibile ricorso dinanzi alla Commissione centrale.

Economia

A. è, in senso generale, il soggetto che assume decisioni e compie scelte economiche. Il termine si applica, nei modelli teorici, sia al consumatore che compie scelte di consumo e risparmio o di allocazione delle risorse, sia all’imprenditore che combina i fattori produttivi, o ancora all’investitore che decide l’investimento in attività finanziarie in condizioni di rischio ecc. In prevalenza, si suppone che l’a. economico sia razionale nella coerenza delle scelte e nelle procedure di decisione. La teoria delle decisioni e l’economia cognitiva studiano anche a. economici, che arrivano ad assumere decisioni con processi cognitivi che non rispettano gli assiomi classici della razionalità. A. di produzione sono considerati i fattori produttivi originari: le risorse umane e naturali, che sono requisito indispensabile perché la produzione possa essere realizzata e concorrono congiuntamente, in varia combinazione, nel processo produttivo. In tal senso, sono definiti a. di produzione il lavoro e la terra. In altra classificazione, gli a. di produzione includono tre gruppi di fattori produttivi: il lavoro, la terra e il capitale e quindi, oltre alle risorse originarie, anche i beni prodotti impiegati come capitali nell’attività produttiva.

Nella teoria principale-agente, a. indica il soggetto economico che agisce per conto di un altro soggetto (il principale) e che può avere interesse a operare per finalità proprie in contrasto con gli interessi del principale.

Istituzioni

A. di polizia La qualifica inferiore tra le quattro che costituiscono il ruolo degli a. e assistenti della Polizia di Stato. La qualifica immediatamente superiore è quella di a. scelto.

Linguistica

In sintassi, complemento di a., complemento che in una proposizione passiva indica la persona, o l’animale, che compie l’azione (per es., il gregge fu assalito dai lupi); per la funzione logica corrisponde al soggetto di proposizione attiva (con verbo transitivo).

Tecnica

A. autonomo Entità di un sistema organizzato in grado di prendere decisioni in un ambiente delimitato, con obiettivi assegnati, sulla base delle informazioni disponibili al momento e di determinare il valore di alcune variabili di controllo. Questa definizione, pur non includendo tutti i casi significativi di a. autonomo (un a. autonomo potrebbe, in linea di principio, costruire i propri obiettivi), caratterizza abbastanza bene i casi di interesse applicativo: si tratta di un elemento di una rete (sistema organizzato), integrata in un ambiente specifico (ambiente delimitato, con obiettivi assegnati), in grado di decidere e di agire (attraverso la combinazione, in generale, di un robot e di un elaboratore adeguatamente programmato) in condizioni di informazione incompleta, procurandosi le informazioni mancanti, qualora possibile, altrimenti ricostruendole, oppure sviluppando linee di azione che raggiungano gli obiettivi senza utilizzare le informazioni mancanti o infine, ove necessario, rinunciando a soddisfare alcuni obiettivi per cui sono assolutamente necessarie le informazioni mancanti, ma soddisfacendo comunque gli altri. Si tratta, sostanzialmente, di sistemi decentrati, in cui le stazioni periferiche ricevono obiettivi, vincoli di comportamento interno e vincoli di comportamento nelle interazioni con altre entità del sistema, e sono in grado di negoziare su tale base il valore di alcune variabili di controllo e ottimizzare di conseguenza il proprio funzionamento.

A un livello immediatamente inferiore di autonomia vi sono sistemi basati su un controllo distribuito, in cui le stazioni periferiche ricevono regole di comportamento completamente definite (e non soluzioni solo da implementare come nei sistemi centralizzati) che, anche sulla base delle interazioni con l’ambiente attraverso adeguati sensori, producono azioni specifiche (in effetti, non è del tutto ovvio che si tratti di un livello di autonomia nettamente inferiore). A un livello immediatamente superiore vi sono sistemi in cui le stazioni periferiche (per es., unità aziendali con larga autonomia, elementi di una rete di imprese, microaziende, spesso, a loro volta, strutturate all’interno in modo decentrato) ricevono solo alcuni vincoli di comportamento e sono in grado di definire i propri obiettivi e costruirsi gli altri vincoli necessari al funzionamento in modo autonomo.

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