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Sostanze che vengono aggiunte a un prodotto per conferirgli o migliorarne alcune caratteristiche A. alimentari Si definiscono a. volontari le sostanze che vengono intenzionalmente aggiunte, generalmente in piccole quantità, agli alimenti allo scopo di mantenerne o migliorarne l’aspetto, la consistenza, le caratteristiche organolettiche e la conservabilità. La sintesi chimica, l’estrazione da materie prime vegetali, la via fermentativa o enzimatica sono all’origine di queste sostanze che in passato sono state utilizzate in modo spregiudicato senza che fosse appurata, con certezza, la loro sicurezza d’uso; al giorno d’oggi gli a. alimentari sono ampiamente studiati e documentati sotto il profilo tossicologico e il loro uso è costantemente sotto il controllo di organizzazioni internazionali e nazionali. Per essi è fissata una dose accettabile giornaliera, che rappresenta la quantità che può essere ingerita giornalmente attraverso la dieta nell’arco di vita senza che compaiano effetti indesiderati.

Diritto

In Italia la disciplina degli a. per sostanze alimentari è contenuta nel decreto 209/27 febbraio 1996, emanato dal ministero della Sanità, con successive modifiche. Tale decreto regolamenta le condizioni d’impiego di tutti gli a. consentiti nella preparazione e conservazione dei prodotti alimentari, riunendo per la prima volta in un unico testo di legge le disposizioni riguardanti i coloranti, gli edulcoranti e gli a. propriamente detti, indicati come «a. diversi dai coloranti e dagli edulcoranti» e classificati in 24 diverse categorie (conservanti; antiossidanti; coloranti; acidificanti; correttori di acidità; antiagglomeranti; antischiumogeni; agenti di carica; emulsionanti; sali di fusione; agenti di resistenza; esaltatori di sapidità; agenti di trattamento della farina; enzimi; gelatificanti; agenti di rivestimento; umidificanti; amidi modificati; gas propulsore e d’imballaggio; edulcoranti; agenti lievitanti; sequestranti; stabilizzanti; addensanti). Il d. m. 209 sancisce, per ogni a., l’alimento o gli alimenti per i quali è permesso l’utilizzo nonché le dosi massime di impiego consentite. Per alcuni a., limitatamente ad alcuni usi specifici, non viene indicata una dose massima (a. utilizzati «quanto basta»). Rimane valido in questi casi il criterio generale in base al quale gli a. devono essere utilizzati secondo le buone norme di fabbricazione, a una dose non superiore a quella necessaria per raggiungere lo scopo prefissato e a condizione che non traggano in inganno il consumatore.

Accanto agli a. volontari sono oggetto di attenta considerazione da parte delle autorità di controllo i cosiddetti a. accidentali o involontari, quelle sostanze, cioè, che pur non avendo alcuna funzione negli alimenti, ne vengono a far parte nel corso della coltivazione, della produzione, della lavorazione o dell’imballaggio; queste sostanze estranee meritano però, più propriamente, il nome di impurezze.

A. per resine Le resine, prima di essere trasformate in manufatti, vengono addizionate con sostanze particolari allo scopo di facilitarne la lavorazione e di migliorarne determinate proprietà sia fisiche sia chimiche.

Gli a. maggiormente impiegati sono: stabilizzanti (saponi metallici, pigmenti, sostanze organiche di varia natura), che hanno la funzione di impedire o almeno ritardare l’invecchiamento dovuto all’ossigeno, all’ozono, alla luce o anche alla temperatura relativamente alta cui talvolta il materiale viene sottoposto nel corso della lavorazione (tale degradazione viene avvertita in misura maggiore nei prodotti a maggiore superficie specifica come le pellicole); plastificanti (i più utilizzati sono gli esteri dell’acido ftalico), che aumentano la lavorabilità, la resilienza, la flessibilità e l’estensibilità del prodotto; lubrificanti (cere, stearati, oli siliconici ecc.), che rendono scorrevole la resina e fanno sì che essa si stacchi facilmente dalle forme nelle quali viene sagomata; riempitivi e rinforzanti (farina di legno, sughero, amianto, fibre di vetro ecc.), che si aggiungono per abbassare il costo del prodotto e in alcuni casi per migliorare le proprietà meccaniche; acceleranti (in genere perossidi), che aumentano la velocità di indurimento del prodotto dopo la sua messa in opera; antistatici, che evitano o almeno limitano l’accumulo di cariche elettrostatiche sulla superficie dei manufatti, specie in alcune fasi della lavorazione quali l’estrusione e la filatura.

Per gli a. per carburanti ➔ carburanti.

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